IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
  Visto l'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  Visto l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto  2008,  n.
134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, che prevede:  "
I trattamenti di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di
mobilita' ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre  2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,
n. 291, e  successive  modificazioni,  possono  essere  concessi  per
periodi  massimi  pari,  rispettivamente,  a  48  mesi  e   36   mesi
indipendentemente dalla eta' anagrafica  e  dall'area  geografica  di
riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa"; 
  Visto  l'accordo  del  10  febbraio  2011,  intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza  dei
rappresentanti della societa' Ocean  Airlines  S.p.a.  in  fallimento
nonche' delle OO.SS., con il quale, ai sensi del  combinato  disposto
delle normative sopra indicate,  e'  stato  previsto  il  ricorso  al
trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, per un massimo di
10 lavoratori della societa'  in  parola  che  saranno  collocati  in
mobilita'  a  decorrere  dal  16  febbraio  2014   data   del   primo
licenziamento; 
  Vista l'istanza con la quale la societa' Ocean Airlines  S.p.a.  in
fallimento, ha richiesto la concessione del trattamento di  mobilita'
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto  2008,
n. 134, convertito in legge del 27  ottobre  2008,  n.  166,  per  la
durata di 36 mesi, in favore di un massimo  di  10  lavoratori  della
societa' in parola che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal
1° gennaio 2011, dipendenti presso l'unita' di Roma-Fiumicino (Roma); 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, in favore  di  un
massimo di 4 lavoratori  della  societa'  Ocean  Airlines  S.p.a.  in
fallimento, che saranno collocati in mobilita'  a  decorrere  dal  16
febbraio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  del
28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre  2008,  n.
166; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 1,  del  decreto-legge  del  28  agosto
2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre  2008,  n.  166,  e'
autorizzata la concessione del  trattamento  di  mobilita',  definito
nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, in data 10 febbraio 2011, per 36 mesi,  in  favore
di un numero massimo di 10 lavoratori della societa'  Ocean  Airlines
S.p.a. in fallimento, che saranno collocati in mobilita' a  decorrere
dal 16 febbraio 2011: 
    n. 10 dipendenti dell'unita' di Montichiari (Brescia), 
    Matricola INPS: 1513487733 (personale non navigante) 
    Matricola INPS: 1513808088 (personale navigante).