IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
 
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 2 novembre 2010 che, in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario; 
 
Visto l'art. 10,  commi  4  e  5,  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
 
Visto il riconoscimento a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  dei  vini  «Erbaluce  di  Caluso»   o   «Caluso»   nonche'
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; 
 
Visto il decreto dirigenziale prot. 17512 del 30 luglio 2009 relativo
al conferimento alle Camere  di  commercio  industria  artigianato  e
agricoltura di Biella, Torino e Vercelli dell'incarico a svolgere  le
funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento  (CE)  n.
479/08 per la DOC «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»; 
 
Visto il decreto  dirigenziale  prot.  23639  del  11  novembre  2010
relativo all'applicabilita' del piano di controllo  e  del  prospetto
tariffario approvato, ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2007
con decreto dirigenziale prot. 17512 del 30 luglio 2009, per la  DOCG
«Erbaluce di Caluso» o «Caluso»; Vista la  documentazione  agli  atti
del  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della   tutela   della
qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  inoltrata
dalle Camere di commercio  industria  artigianato  e  agricoltura  di
Biella,  Torino  e  Vercelli,  quale  struttura  di  controllo  della
denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, con  nota
prot. 7195/DB 1105 del 22 marzo 2011, nelle more di costituzione  del
Gruppo tecnico di valutazione  previsto  dall'art.  13  comma  1  del
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
 
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
1. Il piano  dei  controlli  per  la  DOCG  «Erbaluce  di  Caluso»  o
«Caluso», approvato con il decreto dirigenziale prot. prot. 17512 del
30 luglio 2009, e'  adeguato  secondo  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 8  aprile  2010,  n.  61  e  le  successive  disposizioni
applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010. 
 
2. La Camera di commercio  industria  artigianato  e  agricoltura  di
Biella, la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di
Torino e la Camera di commercio industria artigianato  e  agricoltura
di Vercelli, struttura di controllo gia' autorizzata con  il  decreto
dirigenziale prot. 17512 del 30 luglio 2009, devono  assicurare  che,
conformemente alle prescrizioni del piano di controllo  approvato,  i
processi  produttivi  ed  i  prodotti  certificati   della   predetta
denominazione  di  origine  rispondano  ai  requisiti  stabiliti  nel
relativo disciplinare di produzione. 
 
3. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano
di  controllo  ed  il  prospetto  tariffario  approvati,   senza   il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e'  tenuta  a
comunicare ogni variazione concernente  il  personale  ispettivo,  la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi. 
 
4.  La  struttura  di  controllo  ha  l'obbligo  di   rispettare   le
prescrizioni  previste  dal  presente  decreto  nonche'  dal  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre
2010 e dalle disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile,  decida  di  impartire  nonche'  di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  secondo
le disposizioni del piano di controllo  e  del  prospetto  tariffario
approvati.