IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto il regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  23  ottobre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 2009,  con
il  quale  l'organismo  di  controllo  «I.C.Q.  -  Istituto  Calabria
Qualita'»  con  sede  in  Cosenza,  via  F.Mancuso  n.  1,  e'  stato
autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  indicazione  geografica
protetta «Salame Sant'Angelo»; 
  Considerato che il regolamento  (CE)  n.  510/06  prevede  che  gli
organismi di certificazione siano  conformi  alla  norma  europea  EN
45011 e che a decorrere dal  1°  maggio  2010  siano  accreditati  in
conformita' della stessa; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella G.U della Repubblica  italiana  n.  20  del  26  gennaio  2010,
«Designazione di Accredia quale unico  organismo  nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento  e  vigilanza  del
mercato»; 
  Vista la nota del 6 maggio 2011 con la quale ACCREDIA  ha  disposto
per  «I.C.Q.  -  Istituto  Calabria  Qualita'»   l'adozione   di   un
provvedimento   di   sospensione,   della   durata   di   sei   mesi,
dell'accreditamento a decorrere dal 5 maggio 2011; 
  Vista l'urgenza di individuare e  autorizzare  altra  struttura  di
controllo in considerazione del fatto che la  denominazione  tutelata
in assenza di certificazione non potrebbe essere rivendicata; 
  Vista la nota n. 27347 del 9 maggio 2011 con la  quale  la  Regione
Siciliana chiede di autorizzare in sostituzione di «I.C.Q. - Istituto
Calabria Qualita'» il «Consorzio di  Ricerca  per  la  Filiera  Carni
Sicilia-CoRFilCarni-GCC» con sede presso l'Universita' degli Studi di
Messina  -  Facolta'  di  Medicina  Veterinaria  Polo   Universitario
dell'Annunziata,  per  le  attivita'  di  controllo  previste   dagli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE)  n.  510/06  sulla  indicazione
geografica protetta «Salame Sant'Angelo»; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Considerata la situazione di estrema urgenza  il  «Consorzio  di
Ricerca per la Filiera Carni Sicilia-CoRFilCarni-GCC» con sede presso
l'Universita'  degli  Studi  di  Messina  -  Facolta'   di   Medicina
Veterinaria Polo Universitario dell'Annunziata», e'  autorizzato,  in
via  provvisoria,  per  le  attivita'  di  controllo  previste  dagli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE)  n.  510/06  sulla  indicazione
geografica protetta «Salame Sant'Angelo», registrata in ambito Unione
europea con regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008. 
  2.   Il   «Consorzio   di   Ricerca   per    la    Filiera    Carni
Sicilia-CoRFilCarni-GCC» operera' sulla base del piano dei  controlli
e del prospetto tariffario predisposti da «I.C.Q. - Istituto Calabria
Qualita'» ed approvati dal  Gruppo  tecnico  di  valutazione  di  cui
all'art. 14 della legge 526/99. 
  3. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' qualora  il
Consorzio di Tutela del Salame S.Angelo individui altra struttura  di
controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14 della legge 526/99.