IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto il regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
delle denominazioni di origine protette  «Soppressata  di  Calabria»,
«Salsiccia di Calabria»,  «Pancetta  di  Calabria»  e  «Capocollo  di
Calabria»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visti i decreti 7 giugno 2002, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 145 del  22  giugno  2002  e  successive
proroghe, con i quali l'organismo di  controllo  «I.C.Q.  -  Istituto
Calabria Qualita'» con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, e' stato
autorizzato ad effettuare i controlli  sulle  denominazioni  protette
«Soppressata di Calabria»,  «Salsiccia  di  Calabria»,  «Pancetta  di
Calabria» e «Capocollo di Calabria»; 
  Considerato che il regolamento  (CE)  n.  510/06  prevede  che  gli
organismi di certificazione siano  conformi  alla  norma  europea  EN
45011 e che a decorrere dal  1°  maggio  2010  siano  accreditati  in
conformita' della stessa; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  20  del  26
gennaio  2010,  «Designazione  di  Accredia  quale  unico   organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
e vigilanza del mercato»; 
  Vista la nota del 6 maggio 2011 con la quale ACCREDIA  ha  disposto
per  «I.C.Q.  -  Istituto  Calabria  Qualita'»   l'adozione   di   un
provvedimento   di   sospensione,   della   durata   di   sei   mesi,
dell'accreditamento a decorrere dal 5 maggio 2011; 
  Vista l'urgenza di individuare e  autorizzare  altra  struttura  di
controllo in considerazione del fatto che le  denominazioni  tutelate
in assenza di certificazione non potrebbero essere rivendicate; 
  Vista la nota del 9 maggio 2011 con la quale il Consorzio di tutela
dei salumi di Calabria a DOP, acquisito il  parere  favorevole  della
Regione Calabria, chiede di autorizzare in sostituzione di «I.C.Q.  -
Istituto Calabria  Qualita'»,  l'organismo  di  controllo  denominato
«Is.Me.Cert.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione
agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale n.  6,  per  le
attivita'  di  controllo  previste  dagli  articoli  10  e   11   del
regolamento (CE) n.510/06 sulle denominazioni  protette  «Soppressata
di Calabria», «Salsiccia  di  Calabria»,  «Pancetta  di  Calabria»  e
«Capocollo di Calabria»; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente le  denominazioni  protette  «Soppressata  di  Calabria»,
«Salsiccia di Calabria»,  «Pancetta  di  Calabria»  e  «Capocollo  di
Calabria»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Considerata la situazione  di  estrema  urgenza  «Is.Me.Cert.  -
Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con  sede  in
Napoli, corso Meridionale n. 6, e' autorizzato, in  via  provvisoria,
per le attivita' di controllo previste dagli articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/06 sulle denominazioni protette  «Soppressata
di Calabria», «Salsiccia  di  Calabria»,  «Pancetta  di  Calabria»  e
«Capocollo di Calabria», registrate  in  ambito  Unione  europea  con
regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998. 
  2.  «Is.Me.Cert.  -   Istituto   mediterraneo   di   certificazione
agroalimentare» operera' sulla base dei piani  dei  controlli  e  dei
prospetti  tariffari  predisposti  da  «I.C.Q.  -  Istituto  Calabria
Qualita'» ed approvati dal  Gruppo  tecnico  di  valutazione  di  cui
all'art. 14 della legge n. 526/1999. 
  3. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' qualora  il
Consorzio di tutela  dei  salumi  di  Calabria  DOP  individui  altra
struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14  della
legge n. 526/1999.