LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23  novembre
1998 sulla raccolta delle informazioni  statistiche  da  parte  della
Banca  centrale  europea  (BCE)   e,   in   particolare,   l'art.   1
(definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali
nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche
per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti
del  SEBC,  l'art.  2  comma  2,  relativo  all'individuazione  degli
«operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione nonche'  l'art.  7
relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di  inadempimento  agli
obblighi derivanti  dai  Regolamenti  della  BCE  che  definiscono  e
impongono obblighi di segnalazioni statistiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca  centrale  europea
del 19 dicembre 2008 riguardante le  statistiche  sulle  attivita'  e
passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni
di cartolarizzazione (BCE/2008/30) e, in particolare, 
    l'art. 1, paragrafo 1 e  l'art.  2,  in  base  ai  quali  vengono
definiti  i  criteri  per  l'individuazione  delle  societa'  veicolo
sottoposte agli obblighi segnaletici; 
    gli articoli 4, 6 e 7  in  base  ai  quali  vengono  stabiliti  i
contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo  e  viene
prevista  la  raccolta  dalle  informazioni  da  parte  delle  banche
centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le  modalita'
dalle stesse fissati; 
    le disposizioni  dell'art.  3  (sulla  tenuta  dell'elenco  delle
societa' veicolo a  fini  statistici)  che  prevedono,  tra  l'altro,
l'obbligo delle societa'  veicolo  di  informare  la  banca  centrale
nazionale competente della  propria  esistenza  entro  una  settimana
dalla data in cui essa ha iniziato la propria attivita'; 
  Visto l'Indirizzo della Banca centrale europea BCE/2008/31  del  19
dicembre  2008  (2009/160/CE)  che  modifica  l'indirizzo  BCE/2007/9
relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei  mercati
finanziari (rifusione) e, in  particolare,  l'art.  20-bis,  relativo
alla gestione dell'elenco delle societa' veicolo dell'area  dell'euro
tenute agli obblighi di segnalazione e relativo, in  particolare,  ai
relativi  adempimenti  ai  quali  sono  tenute  le  banche   centrali
nazionali; 
  Vista  la  legge  30  aprile  1999,  n.  130  ("Disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti"), ed in particolare l'art. 3, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  141  ("Attuazione
della direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico  bancario
(decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla  disciplina  dei
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in  attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi"), ed in particolare l'art.  9,
comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n.218 ("Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141"),  ed  in
particolare l'art. 6, comma 1; 
 
                                Emana 
 
 
                      le seguenti disposizioni 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente provvedimento si intendono per: 
    a) «Societa'  veicolo»:  l'impresa  operante  in  Italia  che  e'
costituita conformemente al diritto nazionale o  comunitario  secondo
una delle seguenti tipologie: 
      forma legale contrattuale  dei  fondi  comuni  di  investimento
gestiti da societa' di gestione; 
      forma legale fiduciaria; 
      forma legale societaria quale societa' di capitale, pubblica  o
privata; 
      ogni altra tipologia analoga 
  e la cui attivita' principale soddisfi entrambi i seguenti criteri: 
    i) e' rivolta ad effettuare, o effettua, uno o piu' operazioni di
cartolarizzazione ed e' isolata dal rischio di fallimento o  di  ogni
altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente; 
    ii)   emette,   o   e'   rivolta   ad   emettere,   obbligazioni,
partecipazioni di fondi  di  cartolarizzazione,  altri  strumenti  di
debito e/o strumenti finanziari derivati,  e/o  possiede  o  potrebbe
possedere, in termini giuridici o  economici,  attivita'  sottostanti
l'emissione  di  obbligazioni,  di   partecipazioni   di   fondi   di
cartolarizzazione,  di  altri  titoli  di  debito  e/o  di  strumenti
finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti
sulla base di collocamenti diretti. 
  La definizione di societa' veicolo non comprende: 
    le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni  bancarie
garantite ai sensi dell'art. 7--bis della legge  30  aprile  1999  n.
130; 
    le  IFM  ai  sensi  della  definizione  di  cui  all'art.  1  del
Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); 
    i fondi di investimento (FI) ai sensi dell'art. 1 del Regolamento
(CE) della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007 n.958, relativo
alle statistiche sulle attivita' e  sulle  passivita'  dei  fondi  di
investimento (BCE/2007/8); 
    b)  «Cartolarizzazione»:  un'operazione  in  virtu'  della  quale
un'attivita' o un insieme di attivita' e' trasferito ad  un  soggetto
che e' distinto dal cedente ed e' istituito per la cartolarizzazione,
o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtu' della quale  il  rischio
di credito di un'attivita' o di un insieme di attivita', o  di  parte
di  esso,   e'   trasferito   agli   investitori   in   obbligazioni,
partecipazioni di fondi  di  cartolarizzazione,  altri  strumenti  di
debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che e'
distinto dal cedente ed e' istituito per la cartolarizzazione,  o  ne
serve comunque gli scopi, e: 
  in caso di trasferimento del rischio di credito,  il  trasferimento
e' realizzato mediante: 
    i)  il  trasferimento  economico  delle  attivita'  che   vengono
cartolarizzate a soggetti distinti dal cedente creati al  fine  di  o
che servano allo scopo della cartolarizzazione.  Cio'  e'  realizzato
mediante il trasferimento, da parte  del  cedente,  della  proprieta'
degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione, oppure 
    ii) l'uso dei derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo
simile; 
  laddove   tali   obbligazioni,   partecipazioni   di    fondi    di
cartolarizzazione,  strumenti  di  debito  e/o  strumenti  finanziari
derivati siano emessi, essi non rappresentano obblighi  di  pagamento
del cedente. 
    c)  «Elenco  delle  societa'  veicolo»:  l'elenco  relativo  alle
societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari. 
    d) »Manuale»: il documento (allegato 1) contenente gli schemi  di
segnalazione  degli  obblighi  statistici,  i  relativi  criteri   di
compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati.