LA BANCA D'ITALIA Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2 comma 2, relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione nonche' l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai Regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche; Visto il Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008 riguardante le statistiche sulle attivita' e passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle societa' veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici; gli articoli 4, 6 e 7 in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalita' dalle stesse fissati; le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle societa' veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle societa' veicolo di informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attivita'; Visto l'Indirizzo della Banca centrale europea BCE/2008/31 del 19 dicembre 2008 (2009/160/CE) che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20-bis, relativo alla gestione dell'elenco delle societa' veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione e relativo, in particolare, ai relativi adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali; Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), ed in particolare l'art. 3, comma 3; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ("Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi"), ed in particolare l'art. 9, comma 3; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n.218 ("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141"), ed in particolare l'art. 6, comma 1; Emana le seguenti disposizioni Art. 1 Definizioni Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) «Societa' veicolo»: l'impresa operante in Italia che e' costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie: forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da societa' di gestione; forma legale fiduciaria; forma legale societaria quale societa' di capitale, pubblica o privata; ogni altra tipologia analoga e la cui attivita' principale soddisfi entrambi i seguenti criteri: i) e' rivolta ad effettuare, o effettua, uno o piu' operazioni di cartolarizzazione ed e' isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente; ii) emette, o e' rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attivita' sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti. La definizione di societa' veicolo non comprende: le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7--bis della legge 30 aprile 1999 n. 130; le IFM ai sensi della definizione di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); i fondi di investimento (FI) ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (CE) della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007 n.958, relativo alle statistiche sulle attivita' e sulle passivita' dei fondi di investimento (BCE/2007/8); b) «Cartolarizzazione»: un'operazione in virtu' della quale un'attivita' o un insieme di attivita' e' trasferito ad un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtu' della quale il rischio di credito di un'attivita' o di un insieme di attivita', o di parte di esso, e' trasferito agli investitori in obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e: in caso di trasferimento del rischio di credito, il trasferimento e' realizzato mediante: i) il trasferimento economico delle attivita' che vengono cartolarizzate a soggetti distinti dal cedente creati al fine di o che servano allo scopo della cartolarizzazione. Cio' e' realizzato mediante il trasferimento, da parte del cedente, della proprieta' degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione, oppure ii) l'uso dei derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile; laddove tali obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente. c) «Elenco delle societa' veicolo»: l'elenco relativo alle societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari. d) »Manuale»: il documento (allegato 1) contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati.