IL DIRETTORE dell'Unita' di informazione finanziaria Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto l'art. 6, comma 6, lettera e-bis), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, in base al quale la UIF, in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'art. 41; Visto il Titolo II, Capo III e, in particolare, l'art. 41 del citato d.lgs. n. 231/2007, concernente la segnalazione di operazioni sospette; Visto altresi' l'art. 45, comma 4, del citato d.lgs. n. 231/2007, che prevede la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi attinenti alle stesse per via telematica; Ritenuta la necessita' di impartire istruzioni omogenee per i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione al fine di ottenere un contenuto informativo quanto piu' esaustivo e strutturato, avuto riguardo alle peculiarita' delle varie tipologie di destinatari; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari; Visto il decreto del Ministero della giustizia del 16 aprile 2010, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 17 febbraio 2011, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di talune categorie di operatori non finanziari; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009, recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa; Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente provvedimento si intendono per: a) «decreto»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni; b) «finanziamento del terrorismo»: le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) «indicatori di anomalia»: fattispecie rappresentative di operativita' ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; d) «operazione sospetta»: l'operazione che per caratteristiche, entita', natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; e) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati tra quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, i Paesi e i territori indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale; f) «riciclaggio»: le azioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto; g) «schemi rappresentativi di comportamenti anomali»: modelli elaborati e diffusi dalla UIF, che descrivono prassi e operativita' anomale riscontrate come ricorrenti e diffuse, in determinati settori ovvero con riguardo a specifici fenomeni, sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; h) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria.