IL DIRETTORE 
               dell'Unita' di informazione finanziaria 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  attuazione  della  direttiva
2005/60/CE  concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visto l'art.  6,  comma  6,  lettera  e-bis),  del  citato  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dall'art.  3,  comma
1, lettera c) del decreto legislativo 25 settembre 2009, n.  151,  in
base al quale la  UIF,  in  materia  di  segnalazione  di  operazioni
sospette, emana istruzioni da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana sui  dati  e  le  informazioni  che  devono
essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'art. 41; 
  Visto il Titolo II, Capo III  e,  in  particolare,  l'art.  41  del
citato d.lgs. n. 231/2007, concernente la segnalazione di  operazioni
sospette; 
  Visto altresi' l'art. 45, comma 4, del citato d.lgs.  n.  231/2007,
che prevede la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
e degli scambi informativi attinenti alle stesse per via telematica; 
  Ritenuta la necessita'  di  impartire  istruzioni  omogenee  per  i
soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione al fine di ottenere  un
contenuto informativo quanto  piu'  esaustivo  e  strutturato,  avuto
riguardo alle peculiarita' delle varie tipologie di destinatari; 
  Visto il Provvedimento della Banca d'Italia  del  24  agosto  2010,
recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari; 
  Visto il decreto del Ministero della giustizia del 16 aprile  2010,
recante determinazione  degli  indicatori  di  anomalia  al  fine  di
agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di  talune
categorie di professionisti e dei revisori contabili; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 17  febbraio  2011,
recante determinazione  degli  indicatori  di  anomalia  al  fine  di
agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di  talune
categorie di operatori non finanziari; 
  Visto il Provvedimento della Banca d'Italia  del  27  maggio  2009,
recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati
contro il finanziamento dei programmi di proliferazione  di  armi  di
distruzione di massa; 
  Visto il Provvedimento della Banca  d'Italia  del  10  marzo  2011,
recante  disposizioni  attuative  in   materia   di   organizzazione,
procedure e controlli interni  volti  a  prevenire  l'utilizzo  degli
intermediari  e  degli  altri   soggetti   che   svolgono   attivita'
finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente provvedimento si intendono per: 
    a) «decreto»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e
successive modifiche e integrazioni; 
    b) «finanziamento del terrorismo»: le azioni di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
    c)  «indicatori  di  anomalia»:  fattispecie  rappresentative  di
operativita' ovvero di comportamenti anomali posti  in  essere  dalla
clientela, finalizzate ad agevolare  la  valutazione,  da  parte  dei
segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo; 
    d) «operazione sospetta»: l'operazione che  per  caratteristiche,
entita', natura o per qualsivoglia altra  circostanza  conosciuta  in
ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita'
economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui  e'  riferita,  in
base  agli  elementi  a  disposizione   del   segnalante,   acquisiti
nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito  del  conferimento
di un incarico,  induce  a  sapere,  sospettare  o  ad  avere  motivo
ragionevole per sospettare che siano  in  corso  o  che  siano  state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di  finanziamento  del
terrorismo; 
    e) «Paesi o territori a rischio»:  i  Paesi  o  i  territori  non
annoverati tra quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui  al
relativo decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e,  in
ogni caso, i Paesi e i territori indicati da organismi internazionali
competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di  riciclaggio
o di  finanziamento  del  terrorismo  ovvero  non  cooperativi  nello
scambio di informazioni anche in materia fiscale; 
    f) «riciclaggio»: le azioni di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto; 
    g) «schemi rappresentativi  di  comportamenti  anomali»:  modelli
elaborati e diffusi dalla UIF, che descrivono prassi  e  operativita'
anomale riscontrate come ricorrenti e diffuse, in determinati settori
ovvero con riguardo a specifici  fenomeni,  sulla  base  dell'analisi
finanziaria effettuata su operazioni segnalate  per  il  sospetto  di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 
      h) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria.