IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il Regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla  immissione  in  commercio  e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della
direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno  2009,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
zolfo; 
  Visto l'art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale  11
dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  zolfo  dovevano   presentare   al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
31 dicembre 2009, in alternativa: 
    a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto; 
  Visto l'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  11
dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni  all'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
zolfo non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2,
del  medesimo  decreto  si  intendono  automaticamente   revocate   a
decorrere dall'1° gennaio 2010; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 11 dicembre  2009  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai
sensi dell'art. 2,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  11
dicembre 2009; 
  Considerato che il citato decreto 11 dicembre 2009, art.  5,  comma
1,  fissa  al  31  dicembre  2010  la  scadenza  per  la  vendita   e
utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei   prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  del  medesimo
decreto; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
zolfo la cui autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e'  stata
automaticamente  revocata  a  far  data  dall'   1°   gennaio   2010,
conformemente a quanto disposto dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 11 dicembre 2009. 
  I titolari delle autorizzazioni di  prodotti  fitosanitari  di  cui
trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori  dei  prodotti  fitosanitari  medesimi
dell'avvenuta revoca. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 aprile 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello