IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
"Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400",  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e, in particolare, l'art. 12; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59",  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59",  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per  organi  collegiali  ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi; 
  Visto  l'art.  68  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
recante  disposizioni  relative  alla   riduzione   degli   organismi
collegiali e di duplicazione di strutture; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
84  recante  "Regolamento  di  riordino  degli  organismi  collegiali
operanti presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri",  a  norma
dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Ritenuto che  la  Commissione  per  la  garanzia  dell'informazione
statistica non rientra nelle  ipotesi  di  esclusione  della  proroga
previste dal predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 68  secondo  il  quale,
nei casi in cui, in attuazione  del  comma  2-bis  dell'art.  29  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223  venga  riconosciuta  l'utilita'
degli organismi collegiali, la proroga e' concessa per un periodo non
superiore a due anni; 
  Vista la relazione  sull'attivita'  svolta  nel  biennio  2007-2009
presentata  dalla  Commissione  per  la  garanzia   dell'informazione
statistica ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84; 
  Rilevata  dunque  la  necessita'  di  provvedere  alla  conseguente
proroga,  per  un  biennio,  della  Commissione   per   la   garanzia
dell'informazione statistica; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Commissione per la garanzia dell'informazione  statistica  di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  e'
ritenuta utile ed e' prorogata fino al 18 luglio 2012, ai sensi e per
gli effetti  di  quanto  disposto  dall'art.  29,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  2. La  partecipazione  alla  Commissione  di  cui  al  comma  1  e'
onorifica e puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
sostenute, ove previsto. 
  3. In sede di rinnovo della composizione della Commissione  di  cui
al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i  quali
e' prevista la stipula di un contratto, si applica l'art.  68,  comma
2, ultima parte, del  decreto-legge  n.  112  del  2008  che  prevede
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare  componenti  la  cui
sede  di  servizio  coincida  con  la  localita'  in  cui   ha   sede
l'organismo. 
  4. La spesa della Commissione di cui  al  comma  1  e'  ridotta  in
misura  tale  da  assicurare,  unitamente  alle  riduzioni  di  spesa
relative agli altri  organismi  operanti  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa  complessiva  non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato  art.  29  del
decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in
misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma  3
del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 9 febbraio 2011 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Letta 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                           e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 144