IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  "norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in
particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto
delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei
responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi
dovuti in base allo stesso decreto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante "istituzione dell'imposta sul valore aggiunto"; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
"istituzione e  disciplina  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP)"; 
  Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento   recante
"modalita' per la presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto"; 
  Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione  dei  termini
di versamento; 
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il  quale
e' stato  approvato  il  regolamento  recante  "norme  di  assistenza
fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in
particolare, gli articoli 13 e  16  dello  stesso  decreto,  recanti,
rispettivamente,  "modalita'  e  termini   di   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi"  e  "assistenza  fiscale  prestata   dai
Caf-dipendenti"; 
  Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005,  n.  248,  concernenti,  l'attivita'  di  assistenza
fiscale  prestata  rispettivamente  dagli  iscritti   nell'albo   dei
consulenti del lavoro e  in  quello  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con
i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2011, per
il periodo  d'imposta  2010,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dei parametri, della  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli  indicatori  di  normalita'
economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2010, nonche'  della
scheda  da  utilizzare  ai  fini  delle  scelte  della   destinazione
dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF  da  parte  dei  soggetti
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai  sensi
dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,
concernente  la   cedolare   secca   sugli   affitti,   unitamente al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del  7  aprile
2011, che ha disciplinato, tra l'altro, le  modalita'  di  versamento
dell'acconto; 
  Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante  "disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente"; 
  Considerato che le disposizioni introdotte dal decreto  legislativo
14 marzo  2011,  n.  23,  concernente  "disposizioni  in  materia  di
federalismo fiscale municipale",  hanno  previsto  nuovi  adempimenti
connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla  definizione
dei versamenti che impegnano i contribuenti e,  dal  punto  di  vista
organizzativo, in modo particolare i produttori  di  software  e  gli
intermediari; 
  Considerata l'opportunita' di differire  i  termini  di  versamento
delle imposte  risultanti dalle  dichiarazioni  presentate  nell'anno
2011 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore; 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di  differire  i  termini  di
presentazione  delle  dichiarazioni  da  parte   dei   dipendenti   e
pensionati nonche' di trasmissione delle dichiarazioni da  parte  dei
soggetti che prestano assistenza fiscale ai lavoratori  dipendenti  e
ai pensionati, a causa di ritardi verificatisi nella  consegna  delle
certificazioni uniche - CUD/2011,  al  fine  di  consentire,  tenendo
conto  delle  esigenze  dei   contribuenti   e   dell'Amministrazione
finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi  alla
presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi
dati; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini per consentire ai contribuenti di fruire di un  piu'  congruo
periodo  cli  tempo  per  l'effettuazione  dei  predetti  versamenti,
evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
     Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 
 
  1.  Le  persone  fisiche  tenute,  entro  il  16  giugno  2011,  ai
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle  in
materia di imposta regionale sulle attivita' produttive,  nonche'  al
versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata  nella  forma
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: 
    a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; 
    b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando  le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti  risultanti  dalle
dichiarazioni  dei  redditi  e  da  quelle  in  materia  di'  imposta
regionale sulle attivita' produttive entro il  16  giugno  2011,  che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o  compensi  di  ammontare  non
superiore al limite stabilito per  ciascuno  studio  di  settore  dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia  e  delle
finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti  che
partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e  116  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  societa',  associazioni,  e
imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente