IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la  definizione
delle  modalita'  di  rilascio  dell'autorizzazione  agli   operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in  Paesi  elencati  nel
decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e  nel  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al  fine  di
essere ammessi a partecipare alle  procedure  di  aggiudicazione  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  delle  Finanze  4  maggio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 23 novembre 2001; 
  Visti l'Accordo relativo agli appalti pubblici concluso a Marrakech
il 15  aprile  1994  e  l'Accordo  tra  la  Comunita'  Europea  e  la
Confederazione Svizzera  su  alcuni  aspetti  relativi  agli  appalti
pubblici firmato il 21 giugno 1999; 
  Visto l'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'obbligo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  e'
escluso  per  la  Confederazione  Svizzera  per   le   procedure   di
aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture, alle quali si applicano l'Accordo  relativo  agli  appalti
pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e  l'Accordo  tra  la
Comunita' Europea e la  Confederazione  Svizzera  su  alcuni  aspetti
relativi agli appalti pubblici firmato il 21 giugno 1999.