IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 33, 34, 95 e 117 della Costituzione; Visto l'art. 15 della Carta di Nizza come recepito dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 74, comma 4, che rimette all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti e delle modalita' applicative delle disposizioni del titolo II e titolo III del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile, e in particolare l'art. 23; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante norme per il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i limiti e le modalita' di applicazione del sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance di cui alle disposizioni dei titoli II e III del citato decreto legislativo al personale docente ed educativo degli istituti e scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e delle istituzioni educative, a quello delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonche' ai tecnologi ed ai ricercatori degli enti di ricerca, tenendo conto delle peculiarita' connaturate ai predetti settori. 2. Il rispetto delle disposizioni del presente decreto e' condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito ed alla performance, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dalla contrattazione collettiva integrativa. 3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delle istituzioni e degli enti di cui al comma 1, di seguito denominati istituzioni, i quali fanno ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.