IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 33, 34, 95 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'art. 15 della Carta di Nizza come recepito dal Trattato  di
Lisbona firmato il 13 dicembre 2007; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009,  n.  150  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  ed  in
particolare l'art. 74, comma 4,  che  rimette  all'emanazione  di  un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei  limiti
e delle modalita' applicative delle  disposizioni  del  titolo  II  e
titolo III  del  citato  decreto  legislativo  n.  150  del  2009  al
personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti
di ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  conservatori  di  musica  e  degli
istituti musicali pareggiati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in  materia  di  protezione  dei   dati   personali,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile, e in particolare l'art. 23; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
norme per il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1
della legge 27 settembre 2007, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132, recante «Criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare  e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n.  76,  recante  «Regolamento  concernente  la   struttura   ed   il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione  al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 74,  comma  4,
del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  i  limiti  e  le
modalita' di applicazione del sistema  di  misurazione,  valutazione,
trasparenza della performance di cui alle disposizioni dei titoli  II
e  III  del  citato  decreto  legislativo  al  personale  docente  ed
educativo degli istituti e  scuole  del  primo  e  secondo  ciclo  di
istruzione e delle istituzioni educative, a quello delle  istituzioni
di alta formazione artistica e musicale, nonche' ai tecnologi  ed  ai
ricercatori degli enti di ricerca, tenendo conto  delle  peculiarita'
connaturate ai predetti settori. 
  2.  Il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente   decreto   e'
condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito  ed
alla performance, nell'ambito delle  risorse  a  tal  fine  destinate
dalla contrattazione collettiva integrativa. 
  3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio delle istituzioni e degli enti
di cui al comma 1, di seguito denominati istituzioni, i  quali  fanno
ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.