IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Scacchi Ines, nata il 26 agosto 1970 a
Frascati (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai  sensi
dell'art. 16 del d.lgs.  n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di avvocato; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1 co. 2 del  citato  d.lgs.  n.  286/1998,  modificato
dalla l. 189/2002, che prevede  l'applicabilita'  del  d.lgs.  stesso
anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  in  quanto
si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma
dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Scacchi e'  in  possesso  del
titolo accademico, ottenuto in Italia,  "Laurea  in  Giurisprudenza",
conseguito presso l'Universita' degli Studi  "Tor  Vergata"  di  Roma
l'11 dicembre 1996; 
  Preso atto che ha ottenuto un "Master of Laws" presso  la  "Fordham
University School of Law" nel maggio 2007; 
  Considerato altresi' la richiedente ha superato il "Bar Exam" e  il
"Profession Ethic Exam" presso la Suprema Corte dello  Stato  di  New
York nel novembre 2009; 
  Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto  certificazione
attestante  il  compimento  della  pratica  in  Italia  come  risulta
dall'attestazione rilasciata il  16  luglio  2009  dall'Ordine  degli
Avvocati di Roma; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di  avvocato  il
riconoscimento  e'  subordinato   al   superamento   di   una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28  maggio  2003  n.191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.  115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al d.lgs. 206/2007; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
  Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale  del
richiedente; 
  Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza presso una facolta' italiana e di aver successivamente
compiuto la pratica in Italia puo' consentire di limitare  la  misura
della prova scritta, normalmente consistente nella  redazione  di  un
parere e di un atto giudiziario,  alla  sola  redazione  di  un  atto
giudiziario, quale  presupposto  essenziale  per  la  verifica  della
capacita' professionale pratica dell'interessato; 
  Ritenuto quindi che, nella  fattispecie,  ai  fini  di  colmare  la
differenza sostanziale  di  preparazione  richiesta  dall'ordinamento
italiano per l'esercizio della professione  di  avvocato  rispetto  a
quella acquisita dall'interessato, si  rende  necessario  prescrivere
una prova attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario oltre che in una prova orale  su  materie  essenziali  al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 9 febbraio 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato che  comunque  permangono  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di "avvocato" e quella di cui e' in  possesso  l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative; 
  Visto l'art. 49 co.3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Scacchi  Ines,  nata  il  26  agosto  1970  a  Frascati
(Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale
di "Advogado" quale titolo valido per l'iscrizione  all'  albo  degli
avvocati. 
  a)  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento   della
seguente prova attitudinale, da svolgersi  in  lingua  italiana:  Una
prova scritta consistente nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
sulle seguenti materie, a scelta  della  candidata:  diritto  civile,
diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale  e  processuale),
diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario. 
  Della convocazione della commissione e del calendario  fissato  per
le prove e' data  immediata  notizia  alla  richiedente  al  recapito
indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 10 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano