IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformita'; Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza acquisita in atti il 23 febbraio al n. 0033512 con la quale la societa' CSI SpA con sede legale in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI), ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione; Considerato che la societa' CSI SpA con sede legale in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; Decreta: Art. 1 1. La societa' CSI SpA con sede legale in viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI), e' autorizzata, in conformita' all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli: Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale; Modulo B - esame CE del tipo; Modulo B1 - esame CE della progettazione; Modulo C1 - conformita' al tipo; Modulo D - garanzia qualita' produzione; Modulo D1 - garanzia qualita' produzione; Modulo E - garanzia qualita' prodotti; Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti; Modulo F - verifica su prodotto; Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; Modulo H - garanzia qualita' totale; Modulo H1 - garanzia qualita' totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.