Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164: 
    Esaminata la domanda  presentata  in  data  10  luglio  2009  dal
Consorzio per la tutela vini dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e
di Canossa, per il tramite della Regione Emilia  Romagna,  intesa  ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica tipica dei vini «Emilia» o «dell'Emilia»; 
    Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia  Romagna
sull'istanza di cui sopra; 
    Considerato che nella riunione del 21  marzo  2011,  presente  il
funzionario della Regione Emilia Romagna, a  seguito  di  valutazione
dei singoli  articoli  e  della  relativa  votazione  sulla  proposta
complessiva di modifica del disciplinare in questione, non  e'  stata
raggiunta la maggioranza qualificata dei ¾ dei  voti  favorevoli  dei
componenti del Comitato presenti alla riunione  medesima,  necessario
ai  fini  dell'approvazione  della  modifica  del   disciplinare   di
produzione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge  10  febbraio
1992, n. 164; 
    Comunica che per la motivazione sopra  esposta  la  richiesta  di
modifica della indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»
in questione non e' stata accolta  e  che  pertanto  il  procedimento
amministrativo e' concluso.