IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Visto  il  decreto  27  ottobre  2010,  relativo  alla   protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma
6, del predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  alla  denominazione
«Limone di Rocca Imperiale»,  il  cui  utilizzo  viene  riservato  al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso  alla  Commissione  europea  per  la   registrazione   come
indicazione geografica protetta; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14  relativamente  ai
controlli,   debbano   trovare   applicazione   anche   per    quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la  registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione  del
Limone di Rocca Imperiale dell'Alto Jonio Cosentino ha  indicato  per
il controllo sulla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» «ICEA  -
Istituto per la  Certificazione  Etica  e  Ambientale»  con  sede  in
Bologna, via N. Sauro n. 2; 
  Considerato che l'organismo «ICEA - Istituto per la  Certificazione
Etica e Ambientale» ha predisposto  il  piano  di  controllo  per  la
denominazione «Limone di Rocca Imperiale» conformemente  allo  schema
tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  Regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, in quanto  autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art.  14  della  legge  n.
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 20 dicembre 2010; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi del comma  1  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica
e Ambientale» con sede in Bologna, via N. Sauro n. 2, e'  autorizzato
ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli  10  e
11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione  «Limone  di
Rocca Imperiale» protetta transitoriamente a  livello  nazionale  con
decreto 27 ottobre 2010.