IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE)  n.  510/2006
che consente allo Stato membro di accordare,  a  titolo  transitorio,
protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse  per  la
registrazione ai servizi della Commissione europea e, se del caso, un
periodo di adattamento; 
  Visto  il  decreto  12  gennaio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 17  del  21
gennaio 2006 con il quale alla  denominazione  «Salame  Piemonte»  e'
stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale; 
  Visto il decreto 22 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 84 del  10  aprile  2006  con  il  quale
l'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualita'»  e'  stato
autorizzato ad effettuare i  controlli  sulla  denominazione  «Salame
Piemonte», protetta  transitoriamente  a  livello  nazionale  con  il
decreto sopra citato; 
  Vista la nota prot. n. 7963 del 26 aprile  2011  con  la  quale  la
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'  ha
comunicato che, avendo richiesto all'UE con nota del 16 febbraio 2011
il  ritiro  della  richiesta  di  registrazione  della  denominazione
«Salame Piemonte», e' stata revocata, con decreto 21 aprile 2011,  la
protezione transitoria accordata a livello  nazionale  alla  medesima
denominazione; 
  Ritenuto che si sono  concretizzate  le  condizioni  preclusive  al
mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza; 
  Ritenuto di dover procedere alla revoca  del  predetto  decreto  22
marzo 2006; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  L'autorizzazione   rilasciata,   con   decreto   22   marzo   2006,
all'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualita'» con sede
in San Daniele del  Friuli,  via  Rodeano  n.  71,  ad  espletare  le
funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento
(CE) n. 510/2006 per la denominazione «Salame Piemonte», e'  revocata
a decorrere dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 maggio 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre