IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111  concernente la
disciplina delle scommesse a quota fissa su  eventi sportivi  diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi  non   sportivi  da  adottare  ai
sensi dell'art. 1, comma 286, della legge  30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3089   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della SAF S.r.l. nei locali siti in via Fasano, 144/146,  Gravina  di
Catania (CT); 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata  convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  «nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa»; 
  Vista la nota prot. n. 2011/490/Giochi/SCO del 5 gennaio 2011,  con
cui  si  comunicava  l'avvio  del  procedimento  di  decadenza  dalla
concessione a causa della rilevante esposizione debitoria concernente
il pagamento dell'imposta unica e del canone di concessione  per  gli
anni 2009-2010 e 2011, con avviso di sospensione del collegamento  al
totalizzatore nazionale; 
  Vista la nota prot. n. 2011/7411/Giochi/SCO del 1° marzo 2011,  con
la quale si sollecitava il predetto  concessionario  a  dare  urgente
riscontro  alla   succitata   nota,   invitandolo   nuovamente   alla
regolarizzazione della posizione contabile; 
  Considerato che con la predette note e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal
citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della  grave  posizione
debitoria derivante dall'omesso  pagamento,  nei  termini  stabiliti,
delle  somme  dovute  in  applicazione  delle  disposizioni   vigenti
indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con  l'invito  a
provvedere,  entro  tre  giorni,  alla  regolarizzazione   di   detta
posizione debitoria; 
  Considerato che il concessionario  in  questione,  a  fronte  della
citata corrispondenza, non ha versato gli importi a debito  richiesti
ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha
fornito alcuna giustificazione; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse  erariale,  la   decadenza:   della   convenzione   di
concessione n. 3089 per  la  commercializzazione  delle  scommesse  a
quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei  cavalli,  ed
eventi non sportivi stipulata con la societa' SAF  S.r.l.,  con  sede
legale in via Ercole Bernabei, 51 Palermo,  operante  nel  comune  di
Gravina di Catania (CT). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 maggio 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri