IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Mustacchi Nicolo', nato  il  14  luglio  1981  a
Trieste, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.
16 del decreto legislativo n. 206/07, il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di "avvocato"; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente Mustacchi Nicolo' e' in possesso del
titolo  accademico  ottenuto  in  Italia,  laurea  in  giurisprudenza
conseguita presso l'Universita' degli Studi di  Trieste  in  data  27
settembre 2005; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a
quello analogo spagnolo; 
  Considerato che l'interessato ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste  del
9 novembre 2007; 
  Considerato, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Trieste di avere superato le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense  come  attestato
in data nella sessione 2007; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
15.9.02.2009, avendo accertato il superamento  degli  esami  previsti
nella risoluzione del 29 maggio 2009, ha certificato l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che  ha  documentato  di  essere  iscritto  all'Ilustre
colegio de Abogados de Burgos" dal 22 ottobre 2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che nella  fattispecie  il  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessato; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 9 febbraio 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al Sig. Mustacchi Nicolo',  nato  il  14  luglio  1981  a  Trieste,
cittadino italiano, cittadino  italiano  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di "abogado" di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all' albo degli "avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Unica prova orale su due materie: una prova su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
 
    Roma, 10 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano