IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti  per
i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico  e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso; 
  Visto il Regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato,  ai  sensi
dell' art. 2 della predetta legge n. 162, con  decreto  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, il quale all'art. 3, comma  4,
prevede  che  l'importo  sulla  base  del  quale  viene   determinata
l'indennita' spettante ai lavoratori autonomi per il mancato  reddito
relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal  lavoro,  sia  fissato
annualmente con decreto Ministeriale; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della predetta
legge, le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi  devono  essere
determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai
lavoratori dipendenti del settore industria; 
  Visto l'art. 3, comma 5 di detto Regolamento  il  quale  stabilisce
che, ai fini della determinazione  dell'indennita'  compensativa  del
mancato reddito relativo ai giorni in cui i  lavoratori  autonomi  si
sono astenuti dal  lavoro  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi  in
cui le  medesime  hanno  avuto  luogo,  fatta  eccezione  per  quelle
categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche  o
prevalentemente nei giorni festivi; 
  Viste le  medie  annue  degli  indici  mensili  delle  retribuzioni
contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT,  nonche'  la
retribuzione base di calcolo; 
  Considerata la necessita'  di  aggiornare  le  suddette  indennita'
conformemente  all'incremento  delle  retribuzioni  contrattuali   di
riferimento, per l'anno 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La retribuzione media mensile spettante  ai  lavoratori  dipendenti
del settore industria, per il 2011, e' pari a euro 1.909,83.