IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
    Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
    Visti gli orientamenti comunitari per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); 
    Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della commissione del  15
dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione
di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; 
    Visto l'art. 68, del regolamento (CE) n.  73/009,  del  Consiglio
del 19 gennaio 2009, che prevede, tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetale, che producono perdite  superiori  al  30  per  cento  delle
produzione media annua; 
    Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
    Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla
commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n.  1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della  misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 13 ottobre 2008, n. 0012939,  registrato  alla  Corte
dei conti il 17 novembre 2008, registro n.  4,  foglio  n.  108,  che
disciplina le modalita' applicative degli incentivi assicurativi; 
    Visto il piano  assicurativo  2011,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4  marzo
2011, n. 5206; 
    Visto l'art. 127, della  legge  n.  388/2000,  che  al  comma  3,
prevede la individuazione dei valori  delle  produzioni  assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare); 
    Visto il decreto 5 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti
il 20 gennaio 2009, registro n. 1 foglio n.  7,  con  il  quale  sono
stati stabiliti i prezzi unitari massimi per la  quantificazione  dei
valori assicurabili con polizze agevolate  a  copertura  dei  mancati
redditi per periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti  da
epizoozie e per il reimpianto  e  la  ricostituzione  di  frutteti  e
vigneti colpiti da eventi climatici avversi; 
    Visto il decreto 25 marzo 2010, registrato alla Corte  dei  conti
il 10 maggio 2010 registro n. 1, foglio n. 339,  con  il  quale  sono
stati stabiliti,  tra  l'altro,  i  prezzi  unitari  massimi  per  la
quantificazione dei valori assicurabili con polizze  agevolate  delle
strutture-serre e reti antigrandine; 
    Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati
dall'ISMEA nel triennio 2008-2010; 
    Visto le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare); 
    Vista   la   comunicazione   dell'AIA   (Associazione    italiana
allevatori)  del  7  febbraio  2011,  sui  costi  aggiornati  per  lo
smaltimento della carcasse degli animali morti, derivanti dalle nuove
convenzioni stipulate con le ditte autorizzate; 
    Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali,  la  media  dei
prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio 2008-2010, per  lo
smaltimento zootecnia i costi aggiornati comunicati dall'AIA in  data
7 febbraio 2011,  quali  importi  massimi  entro  cui  devono  essere
contenuti i prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  delle
produzioni assicurabili nel 2010; 
    Ritenuto di confermare  i  costi  unitari  massimi  adottati  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
25 marzo 2010 richiamato in premessa, concernenti le strutture-serre,
le reti antigrandine; ed i costi  unitari  massimi  adottati  per  le
strutture - impianti di  frutteti  e  vigneti  ed  i  prezzi  unitari
massimi del settore zootecnico per il  calcolo  dei  mancati  redditi
stabiliti con decreto 5 dicembre 2008 richiamato nelle premesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. I prezzi unitari  massimi  delle  produzioni  agricole,  delle
strutture aziendali e delle produzioni zootecniche,  applicabili  per
la  determinazione  dei  valori  assicurabili  al  mercato  agevolato
nell'anno  2011,  in  attuazione  del  Piano  assicurativo   agricolo
approvato con  decreto  4  marzo  2011,  sono  riportati  nell'elenco
allegato che fa parte integrante del presente decreto. 
    2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale  delle  produzioni  vegetali,  struttura  aziendale,
specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito
dei quali, in sede di stipula  delle  polizze,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
    3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la  corrispondente
varieta', puo' essere  maggiorato  fino  a  € 7,75  il  quintale.  Al
certificato  di  polizza  deve  essere  allegato  il   contratto   di
coltivazione quale riso da seme,  per  i  controlli  da  parte  della
regione territorialmente competente. 
    4. Per le produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del  periodo  di  conversione,  puo'  essere
maggiorato fino al 20 per cento. In  tale  caso,  al  certificato  di
polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di  controllo
preposto, per le successive verifiche della regione  territorialmente
competente,  e  sul  certificato  stesso  deve  essere  riportata  la
dicitura «produzione biologica».