IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive
modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole; 
  Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n.  102/2004,  che
disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi  ed,  in
particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita'  e  termini
per l'adozione del piano assicurativo  agricolo  annuale  sentite  le
proposte di apposita Commissione Tecnica; 
  Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio  del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetali, che producono perdite  superiori  al  30  per  cento  delle
produzione media annua; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino  trasmesso  alla
commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n.  1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della  misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto 13 ottobre  2008,  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei  Conti  il
17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione
dell'art. 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e
successive modifiche, sono stabilite  le  procedure  e  modalita'  di
calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per  l'ammissibilita'
a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno,  e  sono
state   individuate   le   cause   di   morte   degli   animali   per
l'ammissibilita'  a  contributo  delle  polizze  che   prevedono   la
copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse; 
  Visto il proprio decreto 22 dicembre 2009,  n.  30.162,  registrato
alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2010, registro 1 foglio 114,  con
il quale e' stato approvato il Piano assicurativo  per  la  copertura
dei rischi agricoli del 2010; 
  Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale
sono state stabilite le nuove procedure per la copertura assicurativa
agevolata dei rischi agricoli; 
  Visto,in  particolare,  l'art.  4,   comma   5-bis,   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal  decreto
legislativo 18 aprile 2008  n.  82,  che  al  fine  di  garantire  la
continuita' della copertura dei rischi, dispone la conferma del Piano
assicurativo per l'anno successivo, qualora  entro  la  data  del  30
novembre dell'anno precedente, non sia approvato un nuovo  Piano,  ai
sensi dell'art. 4, comma  2,  del  predetto  decreto  legislativo  n.
102/04; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  Aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C  319/01),  ed  in
particolare il punto V. concernente la gestione dei  rischi  e  delle
crisi; 
  Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione,  del  15
dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per  il
pagamento dei premi assicurativi; 
  Viste le determinazioni della Commissione tecnica  che  propone  di
confermare per il 2011 il Piano assicurativo  del  2010,  con  alcune
modifiche ed integrazioni; 
  Viste le richieste delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Ritenuto  di  accogliere  le  proposte   integrative   nei   limiti
consentiti  dalla  normativa  Nazionale  e   dagli   Orientamenti   e
Regolamenti della Commissione Europea; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 10 febbraio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Per la copertura dei rischi agricoli  del  2011  e'  confermato  il
Piano Assicurativo 2010, approvato con il decreto 22  dicembre  2009,
n. 30.162, con le seguenti modifiche ed integrazioni: 
  1. L'art 1, e' integrato con le seguenti aggiunte: 
    al paragrafo 1.3 l'elenco delle strutture aziendali  assicurabili
e' integrato con la categoria  ombrai  -  strutture  indipendenti  in
ferro zincato coperte con rete ombreggiante; 
    al paragrafo  1.4  l'elenco  delle  avversita'  assicurabili  con
polizza pluririschio a carico delle strutture aziendali - impianti di
produzioni arboree e arbustive e' integrato con il Gelo; 
    al paragrafo 1.6 aggiungere il sottoparagrafo .1  perdite  dovute
ad animali selvatici a carico dell'uva da vino; 
    al paragrafo 1.7.4 l'elenco delle  epizoozie  assicurabili  negli
allevamenti avicoli e' integrato con la epizoozia salmonellosi; 
    al paragrafo 1.7.7 l'elenco delle  epizoozie  assicurabili  negli
allevamenti cunicoli e'  integrato  con  le  epizoozie  mixomatosi  e
malattia emorragica virale. 
  2. L'art. 3 comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    le polizze multirischio sulle rese  per  la  stabilizzazione  del
ricavo  aziendale  a  seguito  di  avversita'  atmosferiche   coprono
l'insieme delle avversita' elencate all'art. 1,  punto  1.2.  Con  le
stesse polizze che  assicurano  le  avversita'  atmosferiche  possono
essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi  parassitari  sulle
stesse  colture,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,   del   decreto
legislativo  n.  102/2004  e  successive  modifiche.   La   copertura
assicurativa  ha  una  durata  massima  di  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto. 
  3. All'art. 3, comma 7 la parola «coltura» inserita tra  le  parole
«medesima» e «o allevamento» e' sostituita con «tipologia colturale»; 
  4.  L'allegato  1  -  Tipologie  colturali  assicurabili  e'  cosi'
integrato e modificato: 
    nella  categoria  «Vivai»   la   tipologia   «Vivai   di   piante
ornamentali» e' sostituita dalle seguenti specificazioni: 
      vivai di piante ornamentali sotto serra; 
      vivai di piante ornamentali in pieno campo 
      vivai di piante ornamentali in vaso. 
    Nella categoria  «Altre  colture»  la  tipologia  «Zafferano»  e'
sostituita dalle seguenti specificazioni: 
      zafferano pistilli; 
      zafferano bulbi. 
    L'elenco delle colture  raggruppate  nella  categoria  «Ortive  e
ornamentali» e' integrato con: 
      fiori di zucchina. 
    L'elenco  delle  colture  raggruppate  nella   categoria   «altre
colture» e' integrato con: 
      rucola da seme; 
      basilico da seme; 
      lino da seme non tessile. 
  5. L'allegato 2 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi
- il paragrafo: «Garanzie multi rischio» e' sostituito dal seguente: 
    Garanzie multi rischio sulle  rese  per  la  stabilizzazione  del
ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche. 
  Il parametro delle polizze multi rischio per la stabilizzazione dei
ricavi coincide con il tasso espresso in polizza.  Nei  limiti  delle
disponibilita' di bilancio,  comunitario  e  nazionale,  il  relativo
contributo e' fissato nella misura dell'80% per le polizze con soglia
di danno, ovvero nella misura del 50% per le polizze senza soglia  di
danno. 
  6. L'allegato 3 - 2 Definizioni di eventi e garanzie - II  Garanzie
- la definizione di «Garanzie multi rischio sulle rese» e' sostituita
dalla seguente: 
    Garanzie multirischio  sulle  rese  per  la  stabilizzazione  del
ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche. 
  Si intendono i contratti assicurativi che coprono la  mancata  resa
quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione  degli
eventi  avversi  ammessi  alla   copertura   assicurativa   agevolata
comprensiva, eventualmente, delle fitopatie. In termini di valore  la
mancata resa dovra' essere espressa come la differenza  tra  la  resa
effettiva risultante al momento del raccolto e la  resa  media  della
produzione ordinaria del triennio  precedente  in  cui  non  si  sono
registrate avversita' presenti tra  quelle  assicurate,  moltiplicata
per  il  prezzo  medio  dell'ultimo  triennio,  calcolato  ai   sensi
dell'art. 5 ter del decreto legislativo n. 102/2004,  modificato  dal
decreto legislativo n. 82/2008.  Qualora  in  uno  o  piu'  anni  del
triennio si sono verificate avversita', si considerano l'anno  o  gli
anni immediatamente precedenti. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 marzo 2011 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 2, foglio n. 62