LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nell'odierna seduta del 5 maggio 2011: 
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in
particolare, il  comma  2,  lettera  c),  in  base  al  quale  questa
Conferenza  promuove  e  sancisce  accordi  tra   Governo,   Regioni,
Province,  Comuni  e  Comunita'  montane,  al  fine   di   coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in  collaborazione
attivita' di interesse comune; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio Sanitario Nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni, in particolare l'art. 8-octies,  che  prevede  che  le
Regioni e le Aziende unita' sanitarie locali attivino un  sistema  di
monitoraggio   e   controllo   sulla   qualita'   dell'assistenza   e
sull'appropriatezza delle prestazioni rese; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  gennaio  1997
«Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle  Regioni  e
Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  materia  di  requisiti
strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per  l'esercizio
delle attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture  pubbliche  e
private», che definisce le attivita' di valutazione  e  miglioramento
della qualita' in termini metodologici  e  prevede  tra  i  requisiti
generali richiesti alle strutture pubbliche e private che  le  stesse
siano dotate di un insieme di attivita'  e  procedure  relative  alla
gestione, valutazione e miglioramento della qualita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
novembre 2001 di «Definizione dei Livelli Essenziali di  Assistenza»,
nel quale  viene  indicata  la  necessita'  di  individuare  percorsi
diagnostico-terapeutici sia per il livello di  cura  ospedaliero  che
per quello territoriale; 
  Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica il 7 aprile 2006 che, nell'affrontare
la problematica  assistenziale  della  non  autosufficienza  e  della
disabilita',  pone  l'accento   sulla   necessita'   di   agire   sul
potenziamento  dell'assistenza  territoriale,  sull'integrazione  dei
servizi sanitari e sociali, anche mediante la realizzazione  di  reti
assistenziali con i necessari supporti tecnologici; 
  Vista la nota pervenuta  in  data  5  ottobre  2010,  diramata  con
lettera del 11 ottobre 2010, con la quale il Ministero  della  salute
ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto; 
  Vista la nota in data 28 marzo 2011 con la quale il Ministero della
salute ha inviato una nuova versione della  proposta  di  accordo  in
parola, che tiene conto  degli  approfondimenti  condotti  nel  corso
della riunione tecnica svoltasi il 3 novembre 2010; 
  Considerato che tale nuova versione, con lettera in data  5  aprile
2011, e' stata diramata alle Regioni e Province autonome ed agli Enti
locali; 
  Considerato che, nel corso della riunione  tecnica  del  28  aprile
2011, le  Regioni  e  le  Province  autonome  hanno  proposto  alcune
modifiche dello schema di accordo  in  parola  le  quali  sono  state
ritenute accoglibili dal Ministero della salute; 
  Considerato che, nel corso della medesima riunione tecnica  del  28
aprile 2011, il rappresentante dell'ANCI ha espresso  parere  tecnico
favorevole; 
  Vista la lettera in data 29 aprile 2011 con la quale  il  Ministero
della salute ha  inviato  la  definitiva  versione  dello  schema  di
accordo in parola, che recepisce la modifiche  concordate  nel  corso
della predetta riunione tecnica; 
  Vista la nota del  29  aprile  2011  con  la  quale  la  definitiva
versione dello schema di accordo e' stata  diramata  alle  Regioni  e
Province autonome ed alle Autonomie locali; 
  Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle  Regioni
e delle Province autonome e degli Enti locali; 
 
                          SANCISCE ACCORDO 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli enti  locali,
nei seguenti termini:  
 
                            PREMESSO CHE: 
 
  - il decreto ministeriale del 12 settembre 2005 che ha istituito la
Commissione tecnico scientifica sullo Stato  Vegetativo  e  Stato  di
Minima Coscienza per lo studio e la ricerca di carattere  statistico,
medico,  scientifico  e  giuridico  delle  dimensioni  del   fenomeno
connesso ai pazienti in Stato Vegetativo  e/o  minimamente  cosciente
nel nostro Paese; 
  - il documento «Stato Vegetativo e Stato di  Minima  Coscienza»  e'
stato  elelaborato  a   conclusione   dei   lavori   della   predetta
Commissione; 
  - il decreto ministeriale 23 maggio 2008  ha  conferito  delega  di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali al Sottosegretario di Stato, On. Eugenia Roccella, per taluni
atti di competenza dell'amministrazione; 
  - il decreto ministeriale 15 ottobre 2008 ha istituto il «Gruppo di
Lavoro sullo Stato Vegetativo e di Minima Coscienza», presieduto  dal
Sottosegretario di Stato, On. Eugenia Roccella; 
  - il numero e l'aspettativa di vita di soggetti in Stato Vegetativo
e di Minima Coscienza e' in progressivo  aumento  in  tutti  i  paesi
industrializzati; 
  -  il  progresso  tecnico-scientifico  e  l'implementazione   delle
conoscenze e  delle  tecniche  nel  campo  della  rianimazione  hanno
determinato sia un miglioramento della qualita'  dell'assistenza  che
una prolungata sopravvivenza a patologie degenerative e cerebrali; 
  -       la       necessita'       di       definire        percorsi
diagnostico-terapeutico-assistenziali costruiti sulla  appropriatezza
e sulla centralita' effettiva del paziente; 
  - il risultato dell'attivita' svolta dal Gruppo di Lavoro istituito
con  decreto  ministeriale  15  ottobre  2008,  che  ha  prodotto  il
documento «Stato Vegetativo e di Minima  Coscienza  -  Epidemiologia,
evidenze scientifiche e modelli assistenziali»  e'  consultabile  nel
portale del Ministero della Salute; 
    - il documento illustra ed esamina aspetti di  diagnosi,  cura  e
assistenza dei pazienti  in  Stato  Vegetativo  e  li  contestualizza
all'interno  di  modelli  di  percorsi  assistenziali   delle   Gravi
Cerebrolesioni Acquisite; 
    -  tramite  un   approccio   multidisciplinare   di   qualificati
professionisti, questi percorsi sono  finalizzati  ad  assicurare  la
"presa in carico" del paziente e dei familiari dalla  fase  acuta  al
reinserimento domiciliare e che  il  percorso  si  articola  come  un
sistema integrato "coma to community"; 
    - il documento del gruppo di lavoro propone  approcci  clinici  e
suggerimenti operativi che scaturiscono  dall'esperienza  di  esperti
qualificati con l'obiettivo di mettere a disposizione delle  regioni,
che ne valuteranno l'adattabilita' alla  propria  specifica  realta',
modelli e requisiti organizzativi, anche di eccellenza, che agevolino
la realizzazione dei percorsi di diagnosi e cura prospettati  in  una
logica di rete; 
 
                            SI CONVIENE: 
 
  - sulla necessita' che ciascuna Amministrazione definisca, con atto
formale, lo  specifico  percorso  assistenziale  da  seguire  per  le
persone in condizione di S.V. e S.M.C.  Tale  percorso,  partendo  da
quanto  gia'  attuato  e  in  particolare  dalle  eventuali  positive
esperienze gia' realizzate nel proprio territorio, dovra' tener conto
delle considerazioni cliniche contenute nelle linee di  indirizzo  di
cui  all'art.  10,  e  inserirsi  in  modo  strutturale   all'interno
dell'organizzazione  e   programmazione   sanitaria   caratterizzante
ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Tali percorsi dovranno  essere
trasferiti nelle carte dei servizi e dovranno essere  comunicati  con
chiarezza alle famiglie,  in  modo  di  accompagnarle  e  supportarle
durante tutte le fasi dell'assistenza e presa in carico  del  proprio
congiunto; 
  - che i percorsi dovranno prevedere il tipo di assistenza erogata e
la relativa organizzazione dalla fase iperacuta e critica,  a  quella
post-acuta fino a quella di stato e di possibile rientro a  domicilio
della persona in condizione di S.V. e S.M.C.  Particolare  attenzione
dovra'  essere  posta  nelle  modalita'  di  passaggio  da  una  fase
all'altra e nelle modalita' di dimissione protetta  tra  l'assistenza
prestata in un  determinato  ambito  o  servizio  e  quella  prestata
nell'ambito o servizio successivo, in modo da evitare fratture  nella
continuita' assistenziale e condizioni di improprio  abbandono  delle
famiglie; 
  - che nella fase acuta e'  necessario  porre  attenzione  immediata
agli aspetti funzionali e conseguentemente riabilitativi,  fin  dalla
degenza in reparti critici, riducendo, per  quanto  consentito  dalle
condizioni  cliniche  del  paziente,  la  permanenza  in  reparti  di
rianimazione e intensivi e collocando al piu' presto il  paziente  in
ambienti  anche  sub  intensivi,  dove  l'attenzione  al  suo   stato
funzionale possa essere  affidata  a  professionisti  particolarmente
esperti nel settore delle gravi Cerebro Lesioni Acquisite; 
  - che nella fase post-acuta e' essenziale prevedere unita' dedicate
alla neuro-riabilitazione intensiva  e  alle  gravi  cerebro  lesioni
acquisite e il loro collegamento in rete con  gli  altri  servizi  di
riabilitazione sia a breve sia a piu' lungo termine; 
  - che nella fase di  stato  e'  indispensabile  prevedere  sia  una
soluzione di assistenza domiciliare integrata, sia una di  assistenza
residenziale  in  strutture  extra-ospedaliere.   La   scelta   della
soluzione piu' adeguata, in funzione delle condizioni generali  della
persona  in  S.V.  e  S.M.C.  e  della  sua  famiglia,  deve   essere
prospettata dai servizi  e  condivisa  dalle  famiglie.  Tale  scelta
potra' cambiare nel tempo in funzione dei possibili  mutamenti  della
situazione della persona in S.V. e S.M.C. e  delle  condizioni  della
famiglia; 
  - che in tutto il percorso assistenziale,  fin  dalle  prime  fasi,
devono  essere  previste  modalita'  adeguate   di   informazione   e
comunicazione con la famiglia,  di  supporto  per  i  familiari  piu'
impegnati nell'assistenza, con particolare riguardo al caregiver,  di
aiuto nelle fasi piu'  critiche  e  decisionali  nella  gestione  del
congiunto. Le  strutture  extra-ospedaliere  dedicate  all'assistenza
residenziale  delle  persone  in  S.V.  e  S.M.C.   potranno   essere
utilizzate anche per ricoveri di sollievo per le  famiglie  impegnate
nell'assistenza domiciliare del familiare; 
  - di promuovere a livello nazionale e regionale adeguate  forme  di
consultazione con le associazioni dei familiari; 
  - di promuovere iniziative e interventi finalizzati al monitoraggio
della qualita' dell'assistenza erogata sulla base  di  idonei  flussi
informativi   afferenti   al   NSIS   e   di   specifiche    indagini
epidemiologiche; 
  - di promuovere l'adozione di  linee  guida  nazionali  su  aspetti
clinici con particolare riferimento  ai  criteri  di  stabilizzazione
clinica e di passaggio tra settings; 
  - sul documento «Linee di indirizzo per l'assistenza  alle  persone
in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza» di cui  all'allegato
1, parte integrante del presente atto, che scaturise  dall'esperienza
di esperti qualificati  e  da  esperti  delle  singole  Regioni,  con
l'obiettivo  di  mettere  a  disposizione  delle  Regioni,   che   ne
valuteranno l'adattabilita' alla propria specifica realta', modelli e
requisiti  organizzativi,  anche  di  eccellenza,  che  agevolino  la
realizzazione dei percorsi di diagnosi  e  cura  prospettati  in  una
logica di rete. 
  -  il  predetto  documento,  allegato  al  presente   accordo,   ne
costituisce  il  riferimento  culturale  e  di  contesto  per  quanto
convenuto. 
      Roma, 5 maggio 2011 
 
                                                 Il Presidente: Fitto 
 
Il Segretario: Siniscalchi