Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.
8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate.
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                          Assemblea annuale 
 
  1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 27, e'  consentito  alle  societa'  alle  quali  si  applica
l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo  comma,  del  codice  civile,  nel
termine di centottanta giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  2010,
anche qualora tale possibilita' non sia prevista dallo statuto  della
societa'. 
  2. E' altresi' consentito  alle  societa'  alle  quali  si  applica
l'articolo 154-ter, che alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto   abbiano   gia'   pubblicato   l'avviso   di    convocazione
dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in  prima  o  unica
convocazione,  a  nuova  data,  nel  rispetto  dei  termini  e  delle
modalita' di cui all'articolo  125-bis  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, purche' non sia ancora decorso, con riferimento
alla  assemblea  originariamente  convocata,  il   termine   indicato
all'articolo 83-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata  convocata  anche  per  la
nomina dei componenti degli organi societari, le liste  eventualmente
gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide  anche  in
relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione  di
nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo  147-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla
normativa di attuazione  dell'articolo  148,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata  con
il medesimo  avviso  anche  l'assemblea  straordinaria,  questa  puo'
essere parimenti rinviata alla nuova data. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27,
          recante «Attuazione della  direttiva  2007/36/CE,  relativa
          all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa'
          quotate» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  marzo
          2010, n. 53, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  154-ter  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 6 febbraio 1996,
          n. 52): 
              «Art.  154-ter  (Relazioni  finanziarie).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dagli  articoli  2364,  secondo
          comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile,  entro
          centoventi  giorni  dalla  chiusura   dell'esercizio,   gli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine mettono a disposizione  del  pubblico  presso  la
          sede sociale, sul sito internet e con  le  altre  modalita'
          previste  dalla  Consob  con  regolamento,   la   relazione
          finanziaria annuale, comprendente il progetto  di  bilancio
          di esercizio nonche' il bilancio consolidato, ove  redatto,
          la  relazione  sulla  gestione  e  l'attestazione  di   cui
          all'art.  154-bis,  comma  5.  Le  relazioni  di  revisione
          redatte dal revisore legale o dalla societa'  di  revisione
          legale nonche' le relazioni  indicate  nell'art.  153  sono
          messe integralmente a  disposizione  del  pubblico  insieme
          alla relazione finanziaria annuale. 
              1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data
          dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni. 
              1-ter. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice
          civile il progetto di bilancio di esercizio  e'  comunicato
          dagli amministratori al collegio sindacale e alla  societa'
          di revisione,  con  la  relazione  sulla  gestione,  almeno
          quindici giorni prima della pubblicazione di cui  al  comma
          1. 
              2. Entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  del  primo
          semestre  dell'esercizio,  gli  emittenti  quotati   aventi
          l'Italia  come  Stato  membro  d'origine   pubblicano   una
          relazione finanziaria semestrale comprendente  il  bilancio
          semestrale  abbreviato,  la  relazione   intermedia   sulla
          gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma
          5. La relazione  sul  bilancio  semestrale  abbreviato  del
          revisore legale o della societa' di revisione  legale,  ove
          redatta, e'  pubblicata  integralmente  entro  il  medesimo
          termine. 
              3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,
          e'   redatto   in   conformita'   ai   principi   contabili
          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'
          europea ai sensi del regolamento (CE)  n.  1606/2002.  Tale
          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente
          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'
          obbligato a redigere il bilancio consolidato. 
              4. La  relazione  intermedia  sulla  gestione  contiene
          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono
          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro
          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a
          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i
          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni
          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',
          informazioni sulle operazioni rilevanti con parti conciate. 
              5. Gli emittenti azioni quotate  aventi  l'Italia  come
          Stato membro  d'origine  pubblicano,  entro  quarantacinque
          giorni dalla chiusura del primo e del  terzo  trimestre  di
          esercizio,  un  resoconto  intermedio   di   gestione   che
          fornisce: 
                a)  una   descrizione   generale   della   situazione
          patrimoniale e dell'andamento  economico  dell'emittente  e
          delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; 
                b) un'illustrazione degli eventi  rilevanti  e  delle
          operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento
          e  la  loro   incidenza   sulla   situazione   patrimoniale
          dell'emittente e delle sue imprese controllate. 
              6.  La   Consob,   in   conformita'   alla   disciplina
          comunitaria, stabilisce con regolamento: 
              a) le modalita' di pubblicazione dei documenti  di  cui
          ai commi 1, 2 e 5; 
              b) i casi di esenzione  dall'obbligo  di  pubblicazione
          della relazione finanziaria semestrale; 
              c) il contenuto  delle  informazioni  sulle  operazioni
          rilevanti con parti conciate di cui al comma 4; 
              d) le modalita' di applicazione del  presente  articolo
          per gli emittenti quote di fondi chiusi. 
              7. Fermi restando  i  poteri  previsti  dall'art.  157,
          comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato  che  i
          documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
          presente articolo non  sono  conformi  alle  norme  che  ne
          disciplinano la redazione, puo' chiedere  all'emittente  di
          rendere pubblica tale  circostanza  e  di  provvedere  alla
          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
          ripristinare una corretta informazione del mercato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  2364  e  2364-bis
          del codice civile: 
              «Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di
          consiglio di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  prive  di
          consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 
              1) approva il bilancio; 
              2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci
          e il presidente del collegio sindacale e, quando  previsto,
          il soggetto incaricato di effettuare  la  revisione  legale
          dei conti; 
              3) determina il compenso  degli  amministratori  e  dei
          sindaci, se non e' stabilito dallo statuto; 
              4) delibera sulla responsabilita' degli  amministratori
          e dei sindaci; 
              5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla  legge
          alla    competenza    dell'assemblea,     nonche'     sulle
          autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
          compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
          la responsabilita' di questi per gli atti compiuti; 
              6)   approva   l'eventuale   regolamento   dei   lavori
          assembleari. 
              L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno  una
          volta l'anno, entro il termine stabilito  dallo  statuto  e
          comunque non superiore a centoventi giorni  dalla  chiusura
          dell'esercizio  sociale.  Lo  statuto  puo'  prevedere   un
          maggior  termine,  comunque  non  superiore  a  centottanta
          giorni, nel caso di  societa'  tenute  alla  redazione  del
          bilancio   consolidato   ovvero   quando   lo    richiedono
          particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
          della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
          nella relazione prevista dall'art. 2428  le  ragioni  della
          dilazione.». 
              «Art. 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa'  con
          consiglio  di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  ove   e'
          previsto  il   consiglio   di   sorveglianza,   l'assemblea
          ordinaria: 
              1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 
              2) determina il compenso ad essi spettante, se  non  e'
          stabilito nello statuto; 
              3) delibera sulla responsabilita'  dei  consiglieri  di
          sorveglianza; 
              4) delibera sulla distribuzione degli utili; 
              5) nomina  il  soggetto  incaricato  di  effettuare  la
          revisione legale dei conti. Si  applica  il  secondo  comma
          dell'art. 2364.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  125-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 125-bis (Avviso di convocazione  dell'assemblea).
          - 1. L'assemblea e' convocata entro  il  trentesimo  giorno
          precedente   la   data   dell'assemblea   mediante   avviso
          pubblicato sul sito internet della societa' nonche' con  le
          altre  modalita'  previste  dalla  Consob  con  regolamento
          emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3. 
              2. Nel caso di assemblea convocata per  l'elezione  dei
          componenti degli organi di amministrazione e controllo,  il
          termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e'
          anticipato  al  quarantesimo  giorno  precedente  la   data
          dell'assemblea. 
              3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446,  2447
          e 2487 del codice civile, il termine indicato nel  comma  1
          e' posticipato al ventunesimo  giorno  precedente  la  data
          dell'assemblea. 
              4. L'avviso di convocazione contiene: 
              a) l'indicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo
          dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare; 
              b) una descrizione chiara e precisa delle procedure che
          gli azionisti devono rispettare  per  poter  partecipare  e
          votare  in  assemblea,   ivi   comprese   le   informazioni
          riguardanti: 
              1) il diritto di porre domande prima dell'assemblea,  i
          termini entro i quali puo' essere esercitato il diritto  di
          integrare l'ordine  del  giorno,  nonche',  anche  mediante
          riferimento al sito internet della societa', gli  ulteriori
          dettagli su tali diritti e  sulle  modalita'  per  il  loro
          esercizio; 
              2) la procedura per l'esercizio del voto per delega  e,
          in  particolare,  i  moduli  che  gli  azionisti  hanno  la
          facolta' di utilizzare per il voto per  delega  nonche'  le
          modalita'  per  l'eventuale  notifica,  anche  elettronica,
          delle deleghe di voto; 
              3) l'identita'  del  soggetto  eventualmente  designato
          dalla societa' per il conferimento delle  deleghe  di  voto
          nonche' le modalita' e i termini per il conferimento  delle
          deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega
          non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali  non
          siano state conferite istruzioni di voto; 
              4) le procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
          elettronici, se previsto dallo statuto; 
              c) la data indicata nell'art. 83-sexies, comma  2,  con
          la precisazione che coloro che risulteranno titolari  delle
          azioni solo successivamente a  tale  data  non  avranno  il
          diritto di partecipare e di votare in assemblea; 
              d) le modalita' e i termini di reperibilita' del  testo
          integrale delle proposte di deliberazione, unitamente  alle
          relazioni  illustrative,  e  dei  documenti   che   saranno
          sottoposti all'assemblea; 
              e) l'indirizzo del  sito  internet  indicato  nell'art.
          125-quater; 
              f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso
          di convocazione e' richiesta da altre disposizioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  83-sexies
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «2. Nelle societa' italiane  con  azioni  ammesse  alla
          negoziazione  nei  mercati  regolamentati  o  nei   sistemi
          multilaterali di negoziazione italiani  o  di  altri  Paesi
          dell'Unione europea  con  il  consenso  dell'emittente,  la
          comunicazione  prevista   nel   comma   1   e'   effettuata
          dall'intermediario sulla base delle  evidenze  relative  al
          termine della giornata  contabile  del  settimo  giorno  di
          mercato aperto precedente la data fissata  per  l'assemblea
          in  prima  o  unica  convocazione.  Le   registrazioni   in
          accredito e in addebito compiute sui conti  successivamente
          a tale termine non rilevano ai  fini  della  legittimazione
          all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.». 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 147-ter
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «1-bis. Le liste  sono  depositate  presso  l'emittente
          entro  il  venticinquesimo  giorno   precedente   la   data
          dell'assemblea  chiamata  a  deliberare  sulla  nomina  dei
          componenti del  consiglio  di  amministrazione  e  messe  a
          disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul  sito
          internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con
          regolamento  almeno  ventuno  giorni   prima   della   data
          dell'assemblea.  La  titolarita'  della  quota  minima   di
          partecipazione prevista dal comma 1 e'  determinata  avendo
          riguardo alle azioni che risultano registrate a favore  del
          socio nel giorno in cui le  liste  sono  depositate  presso
          l'emittente.  La  relativa   certificazione   puo'   essere
          prodotta anche successivamente al deposito purche' entro il
          termine previsto per la pubblicazione delle liste da  parte
          dell'emittente.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  148  del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «2. La Consob stabilisce con regolamento modalita'  per
          l'elezione, con voto di lista, di un membro  effettivo  del
          collegio sindacale da parte dei soci di minoranza  che  non
          siano collegati, neppure indirettamente,  con  i  soci  che
          hanno presentato o votato  la  lista  risultata  prima  per
          numero di voti. Si applica l'art. 147-ter, comma 1-bis.».