Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportale  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Fermo   restando   quanto   stabilito   dall'articolo   9   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21
del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo  8,
comma  11-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  78   del   2010,   e'
incrementata, per ciascuno degli anni  2011,  2012  e  2013,  di  115
milioni di euro. 
  (( 2. La dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con  i   Ministri   della   difesa   e
dell'interno, con  quota  parte  delle  risorse  corrispondenti  alle
minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in  conseguenza
delle missioni internazionali di pace, e  delle  risorse  di  cui  al
comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia. Le risorse di cui al
presente comma sono attribuite  in  modo  da  assicurare  trattamenti
omogenei al personale delle Forze armate e a quello  delle  Forze  di
polizia. )) 
  3. Il fondo di cui al comma  1,  come  incrementato  ai  sensi  del
presente articolo, e' destinato alla corresponsione  di  assegni  una
tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  anche  con  riferimento  al
personale interessato  alla  corresponsione,  per  i  medesimi  anni,
dell'assegno  funzionale,   del   trattamento   economico   superiore
correlato all'anzianita' di servizio senza demerito, compresa  quella
nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali
non connessi a promozioni, nonche'  degli  emolumenti  corrispondenti
previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
nonche'  all'applicazione  dell'articolo  9,  commi  1  e   21,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le  disposizioni  di
cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8,  comma  11-bis,
del decreto-legge n. 78 del 2010. 
  4.  All'onere  derivante  dal  comma   3   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione,  per  gli  anni   2011,   2012   e   2013,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 21 dell'art. 9  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              «1. Per gli anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento
          economico complessivo  dei  singoli  dipendenti,  anche  di
          qualifica  dirigenziale,  ivi   compreso   il   trattamento
          accessorio,  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti   delle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  non  puo'  superare,  in  ogni  caso,   il
          trattamento ordinariamente spettante per  l'anno  2010,  al
          netto degli effetti derivanti da eventi straordinari  della
          dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni  dipendenti
          da eventuali affettati, conseguimento di  funzioni  diverse
          in corso d'anno, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  dal
          comma 21, terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di
          carriera   comunque   denominate,   maternita',   malattia,
          missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo  periodo,
          e dall'art. 8, comma 14.». 
              «21. I meccanismi di  adeguamento  retributivo  per  il
          personale non contrattualizzato  di  cui  all'art.  3,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  cosi'  come
          previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a
          titolo di acconto, e non danno comunque luogo a  successivi
          recuperi. Per le categorie di personale di cui  all'art.  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  successive
          modificazioni,  che   fruiscono   di   un   meccanismo   di
          progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012
          e 2013 non sono  utili  ai  fini  della  maturazione  delle
          classi e degli scatti di stipendio previsti dai  rispettivi
          ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni  le   progressioni   di   carriera   comunque
          denominate eventualmente disposte negli anni 2011,  2012  e
          2013  hanno  effetto,  per  i  predetti   anni,   ai   fini
          esclusivamente     giuridici.     Per     il      personale
          contrattualizzato  le  progressioni  di  carriera  comunque
          denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
          negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i  predetti
          anni, ai fini esclusivamente giuridici.». 
              - Si riporta il testo del comma 11-bis dell'art. 8  del
          citato  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: 
              «11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
          comparto sicurezza-difesa e delle  peculiari  esigenze  del
          comparto del soccorso pubblico, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo con una dotazione di 80 milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al  finanziamento
          di misure perequative per il personale delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco interessato alle  disposizioni  di  cui  all'art.  9,
          comma 21. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri   competenti,   sono
          individuate le misure e la  ripartizione  tra  i  Ministeri
          dell'interno, della  difesa,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  delle
          risorse del Fondo di cui  al  primo  periodo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  disporre,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione  dei
          commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' art. 38.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'art.  2  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
          in  materia  di  funzionalita'  del  sistema  giudiziario),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181: 
              «7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'art. 18,  comma  1,  lettera  e),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato.». 
              - Si riporta il testo del comma 155 dell'art.  3  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004): 
              «155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
          n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei  carabinieri
          inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art.  46
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
          autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
          118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a  provvedimenti
          normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
          del personale non direttivo e  non  dirigente  delle  Forze
          armate e delle Forze di polizia.».