IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro; Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.; Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante«Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b) nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneita' per il gioco lecito; Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto: lettera a) «... gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»; lettera b) «... il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»; lettera c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione: 1. agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera a); 2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco»; Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale e' dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento e' dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed e' restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»; Visti gli Atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato art. 1-ter, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 14; Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse relativo alle integrazioni della concessione che cosi' dispone: «AAMS puo' richiedere al concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validita' della concessione, variazioni alle attivita' indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative»; Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, individuate sulla base delle disposizioni di legge e convenzionali, possano altresi' trovare significativi miglioramenti nella sostituzione e/o aggiornamento dei punti di accesso (PdA) da parte dei concessionari; Ritenuto che le suddette garanzie di sicurezza e immodificabilita', conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 81, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. legge di stabilita' 2011), richiedano infatti, allo stato attuale, l'implementazione della trasmissione al sistema centrale della reale ubicazione dell'apparato PdA attraverso l'utilizzo di meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica; Considerata, pertanto, l'opportunita' di procedere alla sperimentazione del sistema di georeferenziazione attraverso meccanismi da applicare ai PdA; Ritenuto che tale sperimentazione possa attuarsi tramite una tecnologia, presentata dai concessionari sulla base dei requisiti base indicati da AAMS, e sottoposta alla positiva valutazione di AAMS, che verifichi la compatibilita' con i criteri individuati; Ritenuto, conseguentemente, che l'installazione dei meccanismi di georeferenziazione possa riguardare un numero di PdA aggiornabile da tutti i concessionari in relazione al numero di PdA gestiti; Ritenuto che tale numero di PdA sui quali installare meccanismi di georeferenziazione possa essere individuato con riferimento ad un criterio percentuale rispetto al numero di PdA gestiti; Ritenuto che, secondo le indicazioni fornite dal partner tecnologico SOGEI, le operazioni necessarie alla sperimentazione, come sopra descritte, richiedono l'individuazione delle soluzioni presenti sul mercato facilmente integrabili nell'architettura oggi prevista per gli apparecchi newslot e un adeguamento del protocollo di comunicazione, disponibili entro il mese di giugno 2011; Ritenuto, sempre dal partner tecnologico SOGEI, che il periodo di sperimentazione in laboratorio richiesto e' di circa due mesi e che pertanto l'installazione dei meccanismi di georeferenziazione, puo' ragionevolmente iniziare, da parte dei concessionari, a partire dal 1° settembre 2011; Considerato, conseguentemente, che per la realizzazione delle predette attivita' residua un periodo di quattro mesi, ossia un terzo di anno; Considerato che, pertanto, i concessionari debbano essere valutati sul parametro di un terzo dei PdA gestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; Ritenuto pertanto che la percentuale del numero di PdA da aggiornare con criteri di georeferenziazione entro il 31 dicembre 2011 possa essere individuata in un terzo dei PdA gestiti da ogni singolo concessionario e che l'attivita' possa concretamente essere effettuata a partire dal 01 settembre 2011; Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera c), punto 1), dell'art.1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa riferirsi, per l'anno 2011, agli investimenti effettuati dal concessionario per la predetta implementazione; Ritenuto, per quanto attiene all'assetto di cui alla lettera c), punto 2), che il livello di servizio ritenuto necessario per individuare criteri di restituzione possa attestarsi all'ottanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione; Ritenuto quindi che, per l'anno 2011, la determinazione dell'an e del quantum della restituzione del deposito cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate nel medesimo anno, debba riferirsi, rispetto ai due criteri individuati dalla norma, rispettivamente nella percentuale, rispetto al valore sopra indicato, di sostituzione e/o aggiornamento, ai fini della georeferenziazione al 31 dicembre 2011, di un terzo degli apparati PdA gestiti, nonche' nella realizzazione di percentuali non inferiori all'ottanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione; Ritenuto, peraltro, che il sistema di georeferenziazione debba essere inserito anche tra i requisiti tecnici previsti per partecipare alla procedura di selezione, che sara' avviata a far data dal 16 maggio 2011, per l'affidamento della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento; Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto determina per l'anno 2011 i criteri e le modalita' di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.