IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  le
caratteristiche degli apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
che erogano vincite in denaro; 
  Visto l'art. 14-bis, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ai  sensi  del  quale  possono  essere  individuati  i
concessionari della rete telematica degli apparecchi  e  congegni  di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388  e
successive modificazioni, che disciplina la richiesta di  nulla  osta
per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110,  comma  6  del
T.U.L.P.S.; 
  Visto il decreto interdirettoriale del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della  Pubblica
sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante«Regole tecniche di  produzione
e verifica tecnica degli apparecchi e  congegni  da  divertimento  ed
intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
marzo 2004, concernente la  definizione  delle  funzioni  della  rete
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per  la  gestione
telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art.  110,  comma  6,
del T.U.L.P.S.; 
  Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato ed i  concessionari  di  cui  all'art.  14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernenti l'affidamento in concessione  dell'attivazione  e
della conduzione operativa della rete per la gestione telematica  del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; 
  Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del
T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere a) e b)  nel
medesimo  comma,  le  nuove  caratteristiche  degli   apparecchi   da
divertimento ed intrattenimento che erogano  vincite  in  denaro,  ai
fini della loro idoneita' per il gioco lecito; 
  Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
che ha previsto: 
    lettera a) «... gli apparecchi di  cui  all'art.  110,  comma  6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18  giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in
esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta  di  altri  giochi
autorizzati  dotati  di  apparati  per  la  connessione   alla   rete
telematica  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  640,  e  successive
modificazioni, che garantiscano la  sicurezza  e  l'immodificabilita'
della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento  e
di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono  definiti  entro  un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»; 
    lettera  b)  «...  il  canone  di  concessione   previsto   dalla
convenzione di concessione per la  conduzione  operativa  della  rete
telematica di cui all'art. 14-bis del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella misura  dello  0,8
per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»; 
    lettera c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
a decorrere dal 1° gennaio 2007,  riconosce  ai  concessionari  della
rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per
cento delle somme giocate, definito in relazione: 
      1. agli investimenti effettuati in ragione di  quanto  previsto
alla lettera a); 
      2. ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di
funzionamento degli apparecchi di gioco»; 
  Visto l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25  settembre  2008,
n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n.
184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge  23  dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
l'importo dello 0,5 per cento di cui alla  lettera  c)  del  predetto
comma  costituisce  importo  aggiuntivo  e  distinto  dal  canone  di
concessione fissato contrattualmente nello  0,3  per  cento,  il  cui
totale e' dato dallo 0,8  per  cento  di  cui  alla  lettera  b)  del
medesimo comma. Tale  importo  dello  0,5  per  cento  e'  dovuto,  a
decorrere dal 1° gennaio 2007, a  titolo  di  deposito  cauzionale  a
garanzia dell'effettuazione degli investimenti  e  del  conseguimento
dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera
c), ed e' restituito  ai  concessionari,  ai  sensi  di  tale  ultima
lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli  investimenti
e i livelli  di  servizio  risultano  effettivamente  conseguiti.  Le
conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e  contenute  in
atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che  i
concessionari sottoscrivono  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»; 
  Visti gli  Atti  aggiuntivi  ed  integrativi  alla  Convenzione  di
concessione per l'affidamento  dell'attivazione  e  della  conduzione
operativa della rete per la  gestione  telematica  del  gioco  lecito
mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche'  delle
attivita' e funzioni connesse, sottoscritti nel  corso  del  mese  di
gennaio 2009 tra l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e
i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato
art. 1-ter, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 14; 
  Visto in particolare  l'art.  14,  comma  1  della  Convenzione  di
concessione per l'affidamento  dell'attivazione  e  della  conduzione
operativa della rete per la  gestione  telematica  del  gioco  lecito
mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche'  delle
attivita'  e  funzioni  connesse  relativo  alle  integrazioni  della
concessione   che   cosi'   dispone:   «AAMS   puo'   richiedere   al
concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di  apportare,
nel periodo di validita' della concessione, variazioni alle attivita'
indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a  seguito
di eventuali modifiche normative»; 
  Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza  e
l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione  dei  dati  di
funzionamento e di gioco, individuate sulla base  delle  disposizioni
di legge e  convenzionali,  possano  altresi'  trovare  significativi
miglioramenti nella  sostituzione  e/o  aggiornamento  dei  punti  di
accesso (PdA) da parte dei concessionari; 
  Ritenuto che le suddette garanzie di sicurezza e immodificabilita',
conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 81, della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (cd.  legge  di  stabilita'  2011),  richiedano
infatti, allo stato attuale, l'implementazione della trasmissione  al
sistema centrale della reale ubicazione dell'apparato PdA  attraverso
l'utilizzo di  meccanismi  di  georeferenziazione  che  attribuiscano
all'apparato stesso le informazioni relative  alla  sua  dislocazione
geografica; 
  Considerata,   pertanto,   l'opportunita'   di    procedere    alla
sperimentazione  del   sistema   di   georeferenziazione   attraverso
meccanismi da applicare ai PdA; 
  Ritenuto  che  tale  sperimentazione  possa  attuarsi  tramite  una
tecnologia, presentata dai concessionari  sulla  base  dei  requisiti
base indicati da AAMS, e  sottoposta  alla  positiva  valutazione  di
AAMS, che verifichi la compatibilita' con i criteri individuati; 
  Ritenuto, conseguentemente, che l'installazione dei  meccanismi  di
georeferenziazione possa riguardare un numero di PdA aggiornabile  da
tutti i concessionari in relazione al numero di PdA gestiti; 
  Ritenuto che tale numero di PdA sui quali installare meccanismi  di
georeferenziazione possa essere individuato  con  riferimento  ad  un
criterio percentuale rispetto al numero di PdA gestiti; 
  Ritenuto  che,  secondo  le   indicazioni   fornite   dal   partner
tecnologico SOGEI, le  operazioni  necessarie  alla  sperimentazione,
come sopra descritte,  richiedono  l'individuazione  delle  soluzioni
presenti sul mercato facilmente  integrabili  nell'architettura  oggi
prevista per gli apparecchi newslot e un adeguamento  del  protocollo
di comunicazione, disponibili entro il mese di giugno 2011; 
  Ritenuto, sempre dal partner tecnologico SOGEI, che il  periodo  di
sperimentazione in laboratorio richiesto e' di circa due mesi  e  che
pertanto l'installazione dei meccanismi di  georeferenziazione,  puo'
ragionevolmente iniziare, da parte dei concessionari, a  partire  dal
1° settembre 2011; 
  Considerato,  conseguentemente,  che  per  la  realizzazione  delle
predette attivita' residua un periodo di quattro mesi, ossia un terzo
di anno; 
  Considerato che, pertanto, i concessionari debbano essere  valutati
sul parametro di un terzo dei PdA gestiti alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
  Ritenuto  pertanto  che  la  percentuale  del  numero  di  PdA   da
aggiornare con criteri di georeferenziazione  entro  il  31  dicembre
2011 possa essere individuata in un terzo dei  PdA  gestiti  da  ogni
singolo concessionario e che l'attivita' possa  concretamente  essere
effettuata a partire dal 01 settembre 2011; 
  Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera  c),  punto
1), dell'art.1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa  riferirsi,
per l'anno 2011, agli investimenti effettuati dal concessionario  per
la predetta implementazione; 
  Ritenuto, per quanto attiene all'assetto di cui  alla  lettera  c),
punto  2),  che  il  livello  di  servizio  ritenuto  necessario  per
individuare criteri di restituzione possa attestarsi all'ottanta  per
cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le  comunicazioni
previste dalle convenzioni di concessione; 
  Ritenuto quindi che, per l'anno 2011, la determinazione  dell'an  e
del quantum della restituzione del deposito cauzionale,  fino  ad  un
massimo dello 0,5% delle  somme  giocate  nel  medesimo  anno,  debba
riferirsi,  rispetto  ai  due  criteri   individuati   dalla   norma,
rispettivamente nella percentuale, rispetto al valore sopra indicato,
di sostituzione e/o aggiornamento, ai fini  della  georeferenziazione
al 31 dicembre 2011, di un terzo degli apparati PdA gestiti,  nonche'
nella realizzazione di  percentuali  non  inferiori  all'ottanta  per
cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le  comunicazioni
previste dalle convenzioni di concessione; 
  Ritenuto, peraltro, che  il  sistema  di  georeferenziazione  debba
essere  inserito  anche  tra  i  requisiti   tecnici   previsti   per
partecipare alla procedura di selezione, che sara' avviata a far data
dal 16 maggio 2011, per l'affidamento della gestione  telematica  del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento; 
  Considerato che le premesse che precedono  fanno  parte  integrante
del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto determina per l'anno 2011  i  criteri  e  le
modalita' di restituzione ai concessionari della rete telematica,  di
cui all'art. 14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1,  comma  530,
lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  come  interpretato
dall'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge  25  settembre  2008,  n.
149, convertito con modificazioni dalla legge 19  novembre  2008,  n.
184.