IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  741  del  21
luglio 1982 con il quale e' stata  data  Attuazione  della  direttiva
(CEE)  n.  324  del  1975  relativa  ai  generatori  aerosol,  ed  in
particolare  l'art.  7  che  demanda  ad  un  decreto  del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro  dello
sviluppo economico, e del Ministro della sanita', ora Ministro  della
salute,  l'adozione  delle  modifiche  alle  norme  tecniche  di  cui
all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai
sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianatoa, di concerto con il Ministro della sanita' 8 maggio
1997, n. 208,  -  Regolamento  recante  recepimento  della  direttiva
94/1/CEE della Commissione,  riguardante  adeguamento  tecnico  della
direttiva 75/324/CEE del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente  la  «registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE», ed in particolare  l'allegato  XVII  recante
«restrizioni in materia di fabbricazione, immissione  sul  mercato  e
uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi» 
  Vista la legge n. 352 del 8 ottobre 1997, recante «Disposizioni sui
beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme  sui  generatori  aerosol
contenenti vernici»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  12,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/45/CE che  reca  disposizioni  sulle
quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva  76/211/CEE»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 2, del predetto decreto  legislativo  che
contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo  comma,  lettera
e), del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  741  del
1982; 
  Vista la direttiva 2008/47/CE della commissione dell'8 aprile  2008
che modifica,  per  adeguarla  al  progresso  tecnico,  la  direttiva
75/324/CEE del Consiglio per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative agli aerosol; 
  Considerato che la legge 7 luglio 2009, n.  88,  legge  comunitaria
2008, non include la  direttiva  75/324/CEE  fra  quelle  da  attuare
mediante decreto legislativo e  che  la  relazione  illustrativa  del
disegno di legge comunitaria per il 2009 (AC 2449 - XVI Legislatura),
espressamente include la medesima direttiva 75/324/CEE fra quelle non
ancora attuate e da attuare in via amministrativa; 
  Ritenuto di dover dare attuazione  alla  direttiva  2008/47/CE  con
atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7  del  sopra
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982  e
dall'art. 13 della legge n. 11 del 2005; 
                               Art. 1 
 
  1)  Il  testo  dell'allegato  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  21  luglio  1982,  n.  741,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue: 
    a)  al  punto  1.   Definizioni,   il   punto   1.8.   Componenti
infiammabili, e' sostituito  dai  punti  di  cui  all'allegato  l  al
presente decreto; 
    b) al punto  2.  Disposizioni  generali,  prima  del  punto  2.1.
Costruzione ed accessori, e' aggiunta la seguente disposizione: 
      «Fatte salve le disposizioni  specifiche  di  cui  all'allegato
sulle prescrizioni relative ai rischi di infiammabilita' e pressione,
il responsabile della commercializzazione di  generatori  aerosol  e'
tenuto ad effettuare un'analisi dei rischi  al  fine  di  determinare
quelli che presentano i suoi  prodotti.  Ove  occorra,  tale  analisi
include una valutazione  dei  rischi  derivanti  dall'inalazione  del
prodotto espulso dal generatore aerosol in condizioni d'uso normale o
ragionevolmente  prevedibile,  tenendo  conto   della   distribuzione
granulometrica delle particelle, nonche' delle proprieta'  fisiche  e
chimiche del  contenuto.  Egli  e'  tenuto  pertanto  a  progettarlo,
fabbricarlo e sottoporlo a prove e, se del caso, aggiungere  diciture
specifiche relative al suo impiego, sulla base  dei  risultati  della
sua analisi»; 
    c) al punto 2.2.1, il testo della lettera b), e'  sostituito  dal
seguente: 
      «b) quando l'aerosol  e'  classificato  come  «infiammabile»  o
«estremamente infiammabile» secondo  i  criteri  enunciati  al  punto
1.9.: 
        il simbolo della fiamma,  conformemente  al  modello  di  cui
all'allegato II della direttiva 67/548/CEE, 
        l'indicazione «infiammabile»  o  «estremamente  infiammabile»
secondo la classificazione dell'aerosol.»; 
    d) al punto 2.2.1., dopo la lettera b) e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
      «c) se un generatore aerosol contiene  componenti  infiammabili
secondo la definizione di cui al punto 1.8. del presente allegato, ma
non e' considerato  «infiammabile»  ne'  «estremamente  infiammabile»
secondo i criteri esposti al punto 1.9 dell'allegato, la quantita' di
materiale infiammabile contenuto nel generatore aerosol  deve  essere
chiaramente indicata sull'etichetta mediante la seguente dicitura, in
caratteri leggibili e indelebili: «X% del totale  dei  componenti  in
termini di massa e' infiammabile». 
    e) le lettere a) e b)  del  punto  2.3.  -  Diciture  particolari
connesse all'impiego - sono cosi' sostituite: 
      «a) qualunque ne sia il  contenuto,  le  ulteriori  precauzioni
d'impiego che informano i  consumatori  dei  pericoli  specifici  del
prodotto; se il generatore  aerosol  e'  accompagnato  da  istruzioni
d'uso  separate,  esse  dovranno  recare   anche   tali   indicazioni
supplementari; 
      b)  se  l'aerosol  e'  classificato   come   «infiammabile»   o
«estremamente infiammabile» secondo  i  criteri  enunciati  al  punto
1.9., le seguenti avvertenze: 
        le frasi del tipo S2 e  S16  di  cui  all'allegato  IV  della
direttiva 67/548/CEE, 
        «Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente»; 
    f) il punto 2.4 e' sostituito dal seguente punto: 
      «2.4. Volume della fase liquida 
      A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il  90%
della capacita' netta.»; 
    g) al punto 3. Disposizioni particolari  relative  ai  generatori
aerosol con recipiente di metallo, il punto  3.1.2.  Riempimento,  e'
sostituito da: 
      «3.1.2. Riempimento. 
      A 50 °C la pressione del generatore aerosol non deve superare i
12 bar. 
  Tuttavia, se l'aerosol non contiene un gas o una miscela di gas che
hanno un campo  d'infiammabilita'  con  l'aria  a  20  °C  e  ad  una
pressione  di  riferimento  di  1,013  bar,  la   pressione   massima
ammissibile a 50 °C e' di 13,2 bar.» 
    h) il punto 3.1.3. Volume della fase liquida,  nell'ambito  delle
disposizioni  particolari  relative   ai   generatori   aerosol   con
recipiente di metallo, il punto 4.1.5.  Volume  della  fase  liquida,
nell'ambito delle disposizioni  particolari  relative  ai  generatori
aerosol con recipienti di vetro,  per  i  recipienti  plastificati  o
protetti in modo permanente, ed il punto  4.2.4.  Volume  della  fase
liquida,  nell'ambito  delle  disposizioni  particolari  relative  ai
generatori aerosol con recipienti di vetro, per i recipienti di vetro
non protetto, sono soppressi; 
    i) al punto 6. Prove, il punto 6.1.4.  Verifica  individuale  dei
generatori aerosol confezionati,  e'  sostituito  dal  testo  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto; 
    l) al punto 6. Prove, dopo il punto 6.2.2 e' aggiunto il seguente
punto 6.3. Prove di infiammabilita' degli aerosol, con  il  testo  di
cui all'allegato 3 al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' comunicato alla Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche  comunitarie  -  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 febbraio 2011 
 
                        Il Ministero dello sviluppo economico: Romani 
 
Il Ministro della Salute: Fazio 

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 2,
foglio n. 60