IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  277;  il  decreto
ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la Circolare ministeriale 21
marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181  convertito
nella legge 17 luglio 2006, n. 233;  il  decreto  legislativo  del  9
novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85;  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17;  il
decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare  ministeriale
23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Matthaiou; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di   formazione
sottoindicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata, ai sensi della  C.M.  del  21  marzo
2005, n. 39, e' esonerata dalla presentazione dell'attestazione della
competenza linguistica in quanto in possesso della laurea di  scienze
biologiche   -   indirizzo   Fisio-patologico    conseguita    presso
l'Universita' degli studi di Perugia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata di almeno quattro anni; 
  Visto il riconoscimento in data 18 marzo 2003 della predetta laurea
da parte del Centro Inter-Universitario  per  il  riconoscimento  dei
titoli di studio conseguiti all'estero  (D.I.K.A.T.S.A.),  il  quale,
per  normativa  nazionale,  permette  l'esercizio  della  professione
docente; 
  Visto l'attestato del conferimento della qualifica di insegnante di
ruolo attiva ramo PE 04.04 biologa, nell'istruzione del II  grado  in
Grecia, rilasciato  in  data  11  giugno  2008  dal  Ministero  della
pubblica istruzione e religione della Repubblica Ellenica; 
  Considerato che con la nota prot. n. 9496  del  17  settembre  2009
indirizzata da questo  ufficio  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  per  il  coordinamento   delle   politiche
comunitarie - era stato fatto rilevare che la prof.ssa  Mattaiou  con
il solo riconoscimento del titolo  di  laurea  conseguita  in  Italia
aveva acquisito in Grecia il diritto all'insegnamento  quale  docente
abilitata e che in tale situazione questo Ministero riteneva  di  non
poter riconoscere la qualifica professionale della prof.ssa  Mattaiou
in quanto - come specificato al  punto  5  dell'art.  4  del  decreto
legislativo n. 206/2007 - «non  costituisce  qualifica  professionale
quella attestata da una  decisione  di  mero  riconoscimento  di  una
qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte  di  un
altro Stato membro», chiedendo contestualmente un parere in merito; 
  Visto il riscontro fornito dal sopra indicato Dipartimento  per  il
coordinamento delle  politiche  comunitarie  con  la  nota  prot.  n.
7285-P-2.36 del 17 ottobre 2009, acquisita al  protocollo  di  questo
Ufficio con il numero 10335 del 12  ottobre  2009,  nella  quale  pur
concordando sulla circostanza documentata che  la  prof.ssa  Mattaiou
non aveva seguito una formazione greca, ne' superato  esami  previsti
dal sistema di istruzione greco, ne' aveva effettuato  la  formazione
professionale  di  due  anni  previsti  dal  sistema  di   formazione
italiano,  tuttavia  la  stessa  prof.ssa   Mattaiou   attestava   il
compimento di esperienza professionale quale docente in  Grecia,  con
la conseguenza che  questo  Ministero  era  chiamato  a  valutare  se
l'esperienza quale docente della prof.ssa Mattaiou potesse compensare
i due anni mancanti di esperienza professionale, con eventuali misure
compensative; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 2293 del 24 marzo 2010,  che
subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del
titolo professionale di cui trattasi; 
  Vista  la  comunicazione  dell'Ufficio  scolastico  regionale   per
l'Umbria n. 4531/C31 in data 19 aprile 2011 - acquisita al protocollo
di questa direzione generale con il n. 2970 del 29 aprile 2011 -  con
la quale il predetto ufficio ha fatto  conoscere  l'esito  favorevole
delle prove attitudinali  sostenute  dalla  predetta  prof.ssa  Maria
Matthaiou; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale costituito dal diploma  di
istruzione post-secondario «Laurea in scienze biologiche -  indirizzo
fisio-patologico» conseguito l'11 luglio  2002  presso  l'Universita'
degli studi di Perugia, congiunto al compimento di  esperienza  quale
docente in Grecia, 
posseduto dalla prof.ssa Maria Matthaiou, di cittadinanza greca, nata
a Salonicco (Grecia) il 19 marzo 1972, come  integrato  dalla  misura
compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'
titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di
docente nelle classi: 
    57/A scienze degli alimenti; 
    59/A matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado; 
    60/A scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo