Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
     Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura 
 
  1. In  attuazione  dell'art.  9  della  Costituzione,  a  decorrere
dall'anno 2011: 
    a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30  aprile  1985,  n.
163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
    b)  in  aggiunta  agli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio   e'
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la  manutenzione
e la conservazione dei beni culturali; 
    c) e' autorizzata la  spesa  di  7  milioni  di  euro  annui  per
interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
  2. All'art. 1, comma 13, quarto periodo, della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:  «,  nonche'
il fondo di cui alla legge 30 aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse
destinate  alla  manutenzione  ed   alla   conservazione   dei   beni
culturali». 
  3.  All'art.  2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  236  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di
euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa
sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'  dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui  all'allegato  I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive  modificazioni,  in  modo  tale  da  compensare  il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo
periodo del presente comma. La misura dell'aumento e'  stabilita  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  da  adottare
entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet  dell'Agenzia.  Agli  aumenti  disposti  ai  sensi  del
presente comma  ed  agli  aumenti  eventualmente  disposti  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
non si applica l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti  dei  soggetti  di  cui
all'art. 5, comma 1, limitatamente agli  esercenti  le  attivita'  di
trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16, il maggior onere  conseguente  ai  predetti  aumenti  e'
rimborsato con le modalita' previste dall'art. 6, comma  2,  primo  e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della Costituzione: 
              "Art. 9. 
              La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  e  la
          ricerca scientifica e tecnica. 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione.". 
              - La legge  30  aprile  1985,  n.  163  recante  "Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
          1985, n. 104. 
              - Si riporta il testo del comma 13  dell'art.  1  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2011), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "13. Dall'attuazione dei  commi  da  8  a  12  derivano
          proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro.  Le
          procedure di assegnazione  devono  concludersi  in  termini
          tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano
          versati all'entrata del bilancio dello Stato  entro  il  30
          settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione  del
          presente comma, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
          verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai  sensi
          dell'art. 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  provvede,
          con proprio decreto,  alla  riduzione  lineare,  fino  alla
          concorrenza  dello  scostamento  finanziario   riscontrato,
          delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte   a   legislazione
          vigente,  nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di   cui
          all'art. 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196
          del 2009, delle missioni di  spesa  di  ciascun  Ministero.
          Dalle predette riduzioni  sono  esclusi  il  Fondo  per  il
          finanziamento  ordinario  delle  universita',  nonche'   le
          risorse destinate  alla  ricerca  e  al  finanziamento  del
          cinque per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
          n. 163, e le risorse destinate alla  manutenzione  ed  alla
          conservazione  dei  beni  culturali.   Eventuali   maggiori
          entrate accertate rispetto alla stima di  cui  al  presente
          comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello
          sviluppo economico per misure di sostegno  al  settore,  da
          definire con apposito decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze.". 
              - Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2010, n. 303. 
              - Il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
          recante  "Testo  unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 5-quinquies dell'art. 5
          della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile): 
              "5-quinquies. Qualora le misure adottate ai  sensi  del
          comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in  tutti  gli
          altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di  rilevanza
          nazionale, puo' essere disposto  l'utilizzo  delle  risorse
          del Fondo  nazionale  di  protezione  civile.  Qualora  sia
          utilizzato il fondo di  cui  all'art.  28  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il fondo  e'  corrispondentemente  e
          obbligatoriamente  reintegrato  in  pari  misura   con   le
          maggiori  entrate  derivanti   dall'aumento   dell'aliquota
          dell'accisa sulla benzina e  sulla  benzina  senza  piombo,
          nonche' dell'aliquota dell'accisa sul  gasolio  usato  come
          carburante di cui all'allegato  I  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni.  La   misura
          dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi  al
          litro,  e'  stabilita  con  provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
          maggiori entrate corrispondenti all'importo  prelevato  dal
          fondo di riserva. La disposizione  del  terzo  periodo  del
          presente comma si applica  anche  per  la  copertura  degli
          oneri  derivanti  dal  differimento  dei  termini   per   i
          versamenti tributari e  contributivi  ai  sensi  del  comma
          5-ter.". 
              - Si riporta il testo del comma 154 dell'art.  1  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              "154. La misura massima  dell'imposta  regionale  sulla
          benzina per autotrazione prevista dall'art. 17 del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire  50
          a litro. L'operativita' di eventuali aumenti  erariali  per
          l'accisa sulla benzina per autotrazione  e'  limitata,  nei
          territori  delle  regioni   a   statuto   ordinario,   alla
          differenza esistente rispetto all'aliquota  in  atto  della
          citata imposta regionale, ove vigente.". 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  5  del
          decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452   (Disposizioni
          urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,  di
          smaltimento di oli usati, di giochi  e  scommesse,  nonche'
          sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli,
          sulle contabilita' speciali, sui generi di  monopolio,  sul
          trasferimento   di   beni   demaniali,   sulla    giustizia
          tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale  della
          riscossione  dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti   ed
          associazioni), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          27 febbraio 2002, n. 16: 
              "Art. 5  (Agevolazione  sul  gasolio  per  autotrazione
          impiegato dagli autotrasportatori). - 1. A decorrere dal 1°
          gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota  prevista
          nell'allegato  I  al   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi, e relative sanzioni penali  e  amministrative,  di
          cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
          successive modificazioni, per il gasolio  per  autotrazione
          utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto  merci
          con veicoli di massa massima complessiva  superiore  a  3,5
          tonnellate  e'  ridotta  della   misura   determinata   con
          riferimento al 31 dicembre 2001. 
              2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si  applica,
          altresi', ai seguenti soggetti: 
                a) agli  enti  pubblici  ed  alle  imprese  pubbliche
          locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
          legislativo 19 novembre  1997,  n.  42,  e  relative  leggi
          regionali di attuazione; 
                b) alle imprese 2 esercenti autoservizi di competenza
          statale, regionale e locale di cui alla legge 28  settembre
          1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
          del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al  citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997; 
                c)  agli  enti  pubblici  e  alle  imprese  esercenti
          trasporti a fune in  servizio  pubblico  per  trasporto  di
          persone.". 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  6  del
          decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  26  (Attuazione
          della  direttiva  2003/96/CE  che  ristruttura  il   quadro
          comunitario per la tassazione  dei  prodotti  energetici  e
          dell'elettricita'): 
              "2. Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2,  del
          decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
          1 e' rimborsato, anche mediante  la  compensazione  di  cui
          all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
          e successive modificazioni, a seguito  della  presentazione
          di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia
          delle dogane,  secondo  le  modalita'  e  con  gli  effetti
          previsti     dal     regolamento     recante     disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 giugno  2000,  n.  277.  Tali
          effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
          al titolo I del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
          446. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma e' subordinata alla preventiva approvazione da  parte
          della Commissione europea ai sensi dell'art. 88,  paragrafo
          3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.".