IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5  aprile
1962, n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione  e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.  496,  sulla
disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art.  12  della
legge 18 ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si  e'  provveduto
all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione
del  Governo  ed,  in  particolare,  l'art.  25,  comma  2,   recante
disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della  legge  2  dicembre
2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere a) e  c),  che
affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  l'adozione
dei provvedimenti necessari per la definizione delle  misure  per  la
regolamentazione della  raccolta  a  distanza  delle  scommesse,  del
bingo, e delle lotterie; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 30 giugno  2009,  n.  149,  recante  la
disciplina del gioco Enalotto, prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11
giugno 2009; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di  Stato  11  giugno  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno  2009,  n.
149, recante la disciplina del gioco SuperStar; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di  Stato  11  giugno  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno  2009,  n.
149, recante misure per la  regolamentazione  dei  flussi  finanziari
connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di  Stato  11  giugno  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno  2009,  n.
149, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza
dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 16 ottobre 2009, che,  nell'ambito  di
apposita gara pubblica comunitaria, indetta  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 90, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  approva  e  rende
esecutivi l'Atto di convenzione per il rapporto  di  concessione  per
l'esercizio  e  lo  sviluppo  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore
nazionale sottoscritto da AAMS e da SISAL S.p.A. in  data  26  giugno
2009, unitamente al  connesso  Atto  esecutivo  del  citato  Atto  di
convenzione di pari data; 
  Visto l'art. 12, comma 1, lettera b) del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  l'adozione  dei  provvedimenti   volti   ad
individuare ulteriori modalita' dei giochi numerici  a  totalizzatore
nazionale; 
  Visto l'art. 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009,  n.  88,  che
dispone, nel rispetto della disciplina dei singoli  giochi,  che  con
provvedimenti del direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di  Stato  si  provvede  alla  istituzione  dei  singoli
giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco  e  delle
relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonche' della posta
unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura
di aggi, diritti o proventi ed alla variazione del prelievo; 
  Visto l'art. 24, comma 14, della legge 7 luglio 2009,  n.  88,  che
dispone che l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi  numerici
a totalizzatore nazionale, di cui  al  comma  11,  lettera  g),  sono
effettuati fino alla data di scadenza della relativa concessione, dal
soggetto che, alla data di entrata in vigore della legge  stessa,  e'
titolare   unico   di   concessione,   nonche'   su    autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai  soggetti  di
cui al comma 13, ai quali il titolare unico di concessione abbia dato
licenza, con la  previsione  di  un  aggio  non  inferiore  a  quello
percepito dai titolari di punti di vendita dei  medesimi  giochi  che
fanno parte della rete fisica di raccolta del predetto titolare unico
di concessione; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 16 settembre  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24  settembre  2009,
n. 222, e successive modificazioni, recante la disciplina  del  gioco
numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per  la  vita  -
Win   for   Life,   caratterizzato   da    estrazioni    a    cadenza
plurigiornaliera; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei  monopoli  di  Stato  9  marzo  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23  marzo  2010,  n.
68, recante  la  disciplina  della  raccolta  a  distanza  del  gioco
numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per  la  vita  -
Win for Life; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 8 febbraio 2011, attuativo della legge
7 luglio 2009, n.  88,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 9 marzo 2011, n. 56, riguardante la  data  di
entrata  in  vigore  della  disciplina  comunitaria  concernente   la
raccolta a distanza dei giochi; 
  Considerato che sono stati  assolti  gli  obblighi  comunitari  con
notifica n. 2010/520/I del 22 luglio 2010, ai sensi  della  direttiva
n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, che prevede
una procedura di informazione nel settore delle norme e delle  regole
tecniche e delle regole relative ai servizi  dell'informazione,  alla
quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto
dalle procedure comunitarie; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che  identificano  il
giocatore, come previsto dallo schema di contratto di conto di  gioco
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio  2009,
n. 88; 
    c)  atto  di  convenzione,   atto   sottoscritto   fra   AAMS   e
l'aggiudicatario della procedura di selezione  per  l'affidamento  in
concessione dell'esercizio e dello sviluppo  dei  giochi  numerici  a
totalizzatore nazionale, acquisendo cosi' lo stato di concessionario; 
    d)  codice  di  identificazione,   il   codice   che   identifica
univocamente un conto di gioco; 
    e) codice personale, il codice riservato del titolare  del  conto
di gioco che,  unitamente  al  codice  di  identificazione,  consente
l'identificazione del giocatore; 
    f) codice univoco, il codice assegnato all'atto  della  convalida
della giocata dal sistema del concessionario; 
    g)  concessionario,  il  soggetto  cui  AAMS   ha   affidato   in
concessione  la  gestione  e  lo  sviluppo  dei  giochi  numerici   a
totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
    h) concessione, l'istituto attraverso il  quale  AAMS  conferisce
all'aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'atto  di  convenzione,
le attivita' e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo  dei  giochi
numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    i) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra  un
giocatore e un punto di vendita a distanza, di cui all'art. 24, comma
19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i  connessi  provvedimenti  di
AAMS; 
    j)  convalida,   l'avvenuta   registrazione   sul   sistema   del
concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare  di
un contratto di conto di gioco; 
    k)   dati   identificativi   della   giocata,   l'insieme   delle
informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da: 
      i. codice di identificazione, 
      ii. data e ora della giocata, 
      iii. importo della giocata; 
    l) disciplina/e di gioco, il provvedimento recante la  disciplina
di uno o piu' giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
    m) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale  di  cui
all'art. 1, comma 90 lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    n) giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi  di
sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto
della giocata, ovvero  sull'attribuzione  alla  giocata  medesima  di
numeri determinati casualmente, per i quali una quota  predeterminata
delle poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente  una
base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e  che
prevedono, altresi', la ripartizione in parti uguali  del  montepremi
tra le giocate  vincenti  appartenenti  alla  medesima  categoria  di
premi.  Non  sono  in  ogni  caso  intesi  come  giochi  numerici   a
totalizzatore nazionale, i giochi, ad oggi,  gia'  oggetto  di  altra
concessione; 
    o)  punto/i   di   vendita   a   distanza,   il   concessionario,
obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 16  dell'Atto  di  convenzione,
ovvero il soggetto di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio
2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza; 
    p) raccolta a distanza,  indica  la  modalita'  di  raccolta  dei
giochi  numerici  a  totalizzatore  nazionale  effettuata  attraverso
Internet, televisione digitale, terrestre e  satellitare,  attraverso
la  telefonia  fissa  e  mobile,  nonche'   qualunque   altro   mezzo
assimilabile per  modalita'  e  caratteristiche,  con  esclusione  di
raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano  la
partecipazione telematica; 
    q) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti  di
gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati; 
    r) sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal  punto
di vendita a distanza e collegato alla  rete  telematica  nonche'  al
sistema centrale di AAMS.