IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere a) e c), che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo, e delle lotterie; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante la disciplina del gioco Enalotto, prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante la disciplina del gioco SuperStar; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2009, n. 149, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 16 ottobre 2009, che, nell'ambito di apposita gara pubblica comunitaria, indetta ai sensi dell'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approva e rende esecutivi l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sottoscritto da AAMS e da SISAL S.p.A. in data 26 giugno 2009, unitamente al connesso Atto esecutivo del citato Atto di convenzione di pari data; Visto l'art. 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti volti ad individuare ulteriori modalita' dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; Visto l'art. 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che dispone, nel rispetto della disciplina dei singoli giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonche' della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi ed alla variazione del prelievo; Visto l'art. 24, comma 14, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che dispone che l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui al comma 11, lettera g), sono effettuati fino alla data di scadenza della relativa concessione, dal soggetto che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' titolare unico di concessione, nonche' su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai soggetti di cui al comma 13, ai quali il titolare unico di concessione abbia dato licenza, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta del predetto titolare unico di concessione; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 16 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2009, n. 222, e successive modificazioni, recante la disciplina del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life, caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 9 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2010, n. 68, recante la disciplina della raccolta a distanza del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita - Win for Life; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 febbraio 2011, attuativo della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2011, n. 56, riguardante la data di entrata in vigore della disciplina comunitaria concernente la raccolta a distanza dei giochi; Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2010/520/I del 22 luglio 2010, ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie; Dispone: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che identificano il giocatore, come previsto dallo schema di contratto di conto di gioco adottato ai sensi dell'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88; c) atto di convenzione, atto sottoscritto fra AAMS e l'aggiudicatario della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, acquisendo cosi' lo stato di concessionario; d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco; e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore; f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario; g) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce all'aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione, le attivita' e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore e un punto di vendita a distanza, di cui all'art. 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS; j) convalida, l'avvenuta registrazione sul sistema del concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco; k) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da: i. codice di identificazione, ii. data e ora della giocata, iii. importo della giocata; l) disciplina/e di gioco, il provvedimento recante la disciplina di uno o piu' giochi numerici a totalizzatore nazionale; m) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; n) giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresi', la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale, i giochi, ad oggi, gia' oggetto di altra concessione; o) punto/i di vendita a distanza, il concessionario, obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 16 dell'Atto di convenzione, ovvero il soggetto di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza; p) raccolta a distanza, indica la modalita' di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale effettuata attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, attraverso la telefonia fissa e mobile, nonche' qualunque altro mezzo assimilabile per modalita' e caratteristiche, con esclusione di raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; q) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati; r) sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal punto di vendita a distanza e collegato alla rete telematica nonche' al sistema centrale di AAMS.