IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998
n.  169  concernente  le  norme  per  il  riordino  della  disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale  dei  giochi  e  delle  scommesse
relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi,
ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto interdirigenziale n. 2006/16109/Giochi/UD  del  16
maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per  l'affidamento
dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed
a quota fissa sulle corse dei cavalli; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   1557   per    la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota  fissa
sulle corse dei cavalli da parte della D.I. Castro Carmela nei locali
siti in Lentini (SR), via D. Bottone, 1/A; 
  Visto l'art.  13,  comma  2,  della  citata  convenzione  il  quale
stabilisce  che  «Il  concessionario  ha  facolta'  di  prestare   la
garanzia, purche' nelle forme previste al comma  1,  per  un  periodo
pari a tre anni, con validita'  di  un  ulteriore  anno  rispetto  al
triennio e con il conseguente obbligo di  sostituirla,  entro  i  sei
mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova  garanzia  avente
validita' analoga.»; 
  Visto l'art.  13,  comma  7,  della  citata  convenzione  il  quale
stabilisce  che  «Qualora  l'ammontare  delle  garanzie  si   dovesse
ridurre,  per  effetto  di  quanto  disposto  dalla  convenzione   di
concessione, il concessionario e' tenuto a reintegrarlo entro  e  non
oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal  momento  in  cui
AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione.  In  caso  di
mancata reintegrazione,  nel  termine  suddetto,  la  concessione  e'
soggetta a provvedimento di decadenza.»; 
  Considerato che la garanzia prestata ai sensi dell'art.  13,  comma
2, della convenzione di  concessione  e'  stata  interamente  escussa
dall'Ufficio Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Messina; 
  Vista la nota prot. n. 2010/47789/Giochi/SCO del 28  dicembre  2010
con  la  quale  il  predetto  Concessionario  e'  stato  invitato  al
reintegro della suindicata garanzia; 
  Vista la nota prot. n. 2011/2297/Giochi/SCO del 24 gennaio 2011 con
la quale, non  essendo  pervenuta  la  documentazione  richiesta,  il
predetto Concessionario e' stato  nuovamente  invitato  al  reintegro
della suindicata garanzia; 
  Vista la nota prot. n. 2011/13121/Giochi/SCO del 12 aprile 2011 con
la quale, non essendo pervenuta la documentazione richiesta, e' stato
comunicato al predetto Concessionario, ai sensi  e  per  gli  effetti
degli artt. 7 e 8 della legge 8 agosto  1990,  n.  241,  l'avvio  del
procedimento  di  decadenza  dalla   concessione   e   distacco   del
collegamento con il Totalizzatore  nazionale  dal  giorno  15  aprile
2011, previsto dall'art. 17, comma 7; 
  Considerato che il Concessionario  in  questione,  a  fronte  della
medesima comunicazione, non ha adempiuto a  nessuna  delle  richieste
sopra indicate e non ha fornito alcuna giustificazione; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
  della convenzione di concessione n. 1557 per la commercializzazione
delle scommesse a totalizzatore ed a  quota  fissa  sulle  corse  dei
cavalli stipulata con la D.I. Castro Carmela, con sede legale in  via
Martiri della Resistenza l - Carlentini (SR), operante nel comune  di
Lentini (SR), via D. Bottone, 1/A. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 maggio 2011 
 
                                           Il direttore: Tagliaferri