IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza, corredata della relativa  documentazione,  con  la
quale  la  Sig.ra  WALCH  RENATE,  cittadina  italiana,   chiede   il
riconoscimento  del  titolo  di  "Physiotherapeutin"  conseguito   in
Austria   presso    la    "Ausbildungszentrum    West    (AZW)    fur
Gesundheitsberufe der Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH" Centro  di
formazione Ovest per le professioni della sanita' degli  stabilimenti
ospedalieri del Tirolo S.r.l. - di Innsbruck, in  data  30  settembre
2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale
di "Fisioterapista"; 
  Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento  di
un titolo identico a quello per il quale e'  stato  gia'  provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16,  comma  5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dal richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Austria con quella esercitata in Italia dal "Fisioterapista"; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Ritenuto  che  la  formazione   del   richiedente   non   necessita
dell'applicazione di misure compensative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo "Physiotherapeutin" conseguito  in  Austria  in  data  30
settembre  2009  presso  la  "Ausbildungszentrum   West   (AZW)   fur
Gesundheitsberufe der Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH" Centro  di
formazione Ovest per le professioni della sanita' degli  stabilimenti
ospedalieri del Tirolo S.r.l. - di Innsbruck, con  autorizzazione  ad
esercitare l'attivita' professionale di "Physiotherapeutin" a partire
dal giorno 30 settembre  2009,  dalla  Sig.ra  WALCH  RENATE  nata  a
Brunico (Italia) il giorno 20  luglio  1986,  e'  riconosciuto  quale
titolo  abilitante   per   l'esercizio   in   Italia   dell'attivita'
professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94). 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 maggio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi