IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 2 aprile 2009 presentata dall'impresa  «Chemia
S.p.a.», con sede legale in S. Agostino (Ferrara), S.S.  255  km  46,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato «Chemol  Plus»  contenente  la  sostanza  attiva  olio  di
paraffina CAS 8042-47-5; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 29 dicembre 2009 di inclusione della  sostanza
attiva olio di paraffina CAS 8042-47-5, nell'allegato I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  fino  al  31  dicembre  2019,  in
attuazione della  direttiva  2009/117/CE  della  Commissione  del  25
giugno 2009; 
  Considerato che per i prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza
attiva  olio  di  paraffina  CAS  8042-47-5  occorre  adempiere  alle
prescrizioni  previste  per  la  fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in  allegato  I  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 29 dicembre 2009, art. 2, comma 2 ; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro  il  30  giugno  2012  pena  la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 2 dicembre  2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa  «Chemia  S.p.a.»,  con  sede  legale  in   S.   Agostino
(Ferrara), S.S. 255 km 46, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato CHEMOL PLUS con la  composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di  scadenza  dell'iscrizione
della sostanza attiva nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato
III  entro  il  30  giugno  2012  e  i  conseguenti  adeguamenti   in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione 2009/117/CE del 25 giugno 2009 per  la  sostanza  attiva
componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 50, 100,  200,  250,
55 e litri 1, 5, 10, 20, 25. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa «Chemia S.p.a.», in S. Agostino (Ferrara). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14679. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello