IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nuovo codice della strada,  che  attribuisce  al  Ministero  dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali; 
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della  strada,  che  prescrive  che  le  strade  statali
costruite successivamente all'entrata  in  vigore  del  codice,  sono
classificate con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del
codice; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la
declassificazione  e'  disposta  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2; 
  Visto l'art. 4, commi 1  e  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del nuovo codice della strada, che  prescrive  il  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione  di
provvedimenti  di  assunzione  e  dismissione  di  strade  o  singoli
tronchi, su proposta di uno degli  enti  interessati,  previo  parere
degli altri enti competenti e  sentiti  il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione dell'Anas; 
  Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato  che  prevede  che,  in
deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di  strade  statali
esistenti  dismessi  a  seguito  di  varianti,  che  non  alterano  i
capisaldi  del  tracciato  della  strada,  perdono  di   diritto   la
classifica di strade statali e, ove siano ancora  utilizzabili,  sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2  settembre
1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal  1°  luglio  1998  sono
delegate  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per   il
rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita'  stradale
dello Stato quale ente proprietario  e  dell'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS), escluse le autostrade; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, che prevede che la  classificazione  come  strade  statali
delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle  strade
statali  sono  effettuate  dallo  Stato  d'intesa  con  la  Provincia
interessata; 
  Considerato  che  le  suddette  norme  statutarie  fanno  salva  la
previgente disciplina prevista  dal  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nuovo codice della strada, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di  esecuzione
ed  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada,  in   materia   di
classificazione delle strade statali  in  quanto  complementare  alla
stessa disciplina statutaria, con la sola differenza  che  le  stesse
province sono subentrate all'Anas in qualita' di ente  gestore  delle
strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 
  Vista la nota n. S106/09/107203/17/82DaD del 3 novembre  2009,  con
cui la Provincia autonoma di Trento ha chiesto: 
    1) la classificazione a strada statale S.S. 48  «delle  Dolomiti»
della variante in galleria all'abitato di Moena - tra la  progr.  km.
45,369 e la progr. km. 48,369 -  e  contestuale  declassificazione  a
comunale del tratto sotteso; 
    2) la declassificazione a comunale del tratto iniziale della S.S.
346 «del Passo San Pellegrino» - tra la progr. km. 0,000 e la  progr.
km. 1,035 con modifica del  caposaldo  che  viene  spostato  dal  km.
46,356 della S.S. 48 al km 47,025 della nuova variante all'abitato di
Moena della S.S. 48; 
  Visto il voto n. 157/10 reso nell'adunanza del  16  dicembre  2010,
con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V Sezione -
ha espresso il seguente parere: 
    1) che la variante in galleria all'abitato di Moena afferente  la
S.S.  n.  48  «delle  Dolomiti»  sia   classificata   «statale»   con
contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso; 
    2) che il nuovo caposaldo della S.S. 346  sia  spostato  dal  km.
46,356 della S.S. 48 al km 47,025 della nuova variante all'abitato di
Moena della S.S. 48, e che di conseguenza il  tratto  iniziale  della
S.S. 346  dal  km.  0,000  al  km.  1,035  (corrispondente  al  nuovo
caposaldo) sia declassificato a strada comunale. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La nuova variante stradale in galleria  all'abitato  di  Moena,  di
lunghezza pari a km 3,540, che sottende il tratto esistente  di  S.S.
48 «delle Dolomiti» dal km. 45,369 al  km.  48,369,  e'  classificata
strada statale.