IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 483 della commissione  del
18 maggio  2011,  la  denominazione  «Fagiolo  Cuneo»  riferita  alla
categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, e' iscritta
quale   Indicazione   geografica   protetta   nel   registro    delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4,  del
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo»,  affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo», registrata  in  sede
comunitaria con regolamento (UE) n. 483 del 18 maggio 2011. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Fagiolo Cuneo», possono  utilizzare,  in  sede  di  presentazione  e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni  conformi  al
regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto  di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 
      Roma, 25 maggio 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari