IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le regioni Basilicata  (23  aprile
2009),  Campania  (16  aprile  2009),  Calabria  (22  aprile   2009),
Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Lazio (16  aprile  2009),  Lombardia
(16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Puglia (16  aprile  2009),
Sardegna (29 aprile 2009) e Veneto (16 aprile 2009) che  stabiliscono
che il  trattamento  di  sostegno  al  reddito  spettante  a  ciascun
lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione
a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del
sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 5 marzo 2010,  relativo
alle aziende appartenenti ai consorzi agrari per le quali  sussistono
le condizioni previste dalla normativa sopra citata,  ai  fini  della
concessione e/o della proroga del trattamento di mobilita', ai  sensi
dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  in
favore di un numero massimo di 141 unita' lavorative; 
  Viste le note con le quali le regioni  Abruzzo  (18  giugno  2010),
Basilicata (30 marzo 2010), Campania (17  marzo  2010),  Calabria  (9
giugno 2010), Emilia-Romagna (9 marzo 2010), Lazio (5  luglio  2010),
Lombardia (31 maggio 2010 e 9 giugno 2010), Marche (28 giugno 2010  e
27 ottobre 2010), Puglia (17 marzo 2010), Sardegna (22 giugno 2010) e
Veneto (14 giugno 2010)  si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione
della propria quota parte del sostegno al  reddito  (30%)  che  sara'
concesso in favore  dei  lavoratori  gia'  licenziati  dalle  aziende
appartenenti ai consorzi agrari, in conformita' agli accordi  siglati
presso il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto interministeriale n. 56861 del  26  gennaio  2011,
con il quale e' stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2010: 
  1) la  concessione  della  ulteriore  proroga  del  trattamento  di
mobilita' in deroga,  in  favore  di  un  numero  massimo  di  n.  56
lavoratori ubicati  presso  varie  unita'  aziendali  delle  societa'
appartenenti ai consorzi agrari; 
  2) la concessione della prima proroga del trattamento di  mobilita'
in deroga, in favore di un numero massimo  di  4  lavoratori  ubicati
presso varie unita' aziendali delle societa' appartenenti ai consorzi
agrari; 
  3) la concessione del trattamento di mobilita' in deroga, in favore
di un numero massimo di 19 lavoratori  ubicati  presso  varie  unita'
aziendali delle societa' appartenenti ai consorzi agrari; 
  Vista la nota n. 78987, del 29 ottobre 2010, presentata  dall'INPS,
contenente i nominativi di ulteriori 3  lavoratori  dipendenti  dalle
societa' appartenenti ai consorzi  agrari,  ubicati  presso  le  sedi
della Basilicata ed aventi diritto alla concessione  del  trattamento
di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 2,  commi  138-140,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, fino al 31 dicembre 2010; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a  carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni,  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento di mobilita' in  deroga,  ai  sensi  dell'art.  2,  commi
138-140, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' autorizzata la  concessione  del  trattamento  di  mobilita'  in
deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23  dicembre
2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in data 5 marzo 2010, in  favore
di un numero  massimo  di  3  lavoratori  dipendenti  dalle  societa'
appartenenti  ai  consorzi  agrari,  ubicati  presso  le  sedi  della
Basilicata, cosi' suddivisi: 
    per il periodo  dal  22  luglio  2010  al  31  dicembre  2010:  2
lavoratori; 
    per il periodo dal 17 febbraio  2010  al  31  dicembre  2010:  un
lavoratore. 
  Sul Fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 28.460,00.