IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le regioni  Lombardia  (16  aprile
2009), Piemonte (22 aprile 2009), Valle d'Aosta (28 aprile 2009) e la
provincia autonoma di Trento (22 aprile 2009), che  stabiliscono  che
il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun  lavoratore
e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi
di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 4 agosto 2010, relativo
alla societa' «Liberi tutti  S.r.l.»,  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa; 
  Viste le note con le quali le regioni Lombardia (presente  in  sede
di accordo governativo del 4 agosto  2010),  Piemonte  (13  settembre
2010), Valle d'Aosta (15 settembre 2010) e la provincia  autonoma  di
Trento (13 settembre 2010), si sono assunte l'impegno  all'erogazione
della propria quota parte del sostegno al  reddito  (30%)  che  sara'
concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla  societa'  «Liberi
tutti  S.r.l.»,  in  conformita'  agli  accordi  siglati  presso   il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda «Liberi tutti S.r.l.»; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, e' autorizzata, per il periodo  dal  30  agosto  2010  al  29
agosto  2011,  la  concessione  del  trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 agosto 2010,
in favore di  un  numero  massimo  di  39  unita'  lavorative,  della
societa' «Liberi tutti S.r.l.», dipendenti presso le sedi di: 
  Aosta: 5 lavoratori; 
  Novara: 10 lavoratori; 
  Trecate (Novara): un lavoratore; 
  Seregno (Monza-Brianza): 2 lavoratori; 
  Cremona: 3 lavoratori; 
  Mantova: 3 lavoratori; 
  Trento: 5 lavoratori; 
  Rovereto (Trento): un lavoratore; 
  Torino: 7 lavoratori; 
  Milano: 2 lavoratori, 
cosi' suddivisi: 
  34 lavoratori, per il periodo dal 30 agosto  2010  al  31  dicembre
2010; 
  39 lavoratori, per il periodo dal 1°  gennaio  2011  al  29  agosto
2011. 
  La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata  fino  ad  un
massimo del 45%. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene
imputata: 
    l'intera contribuzione  figurativa  e  il  70%  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa (ad esclusione dei lavoratori della regioni Piemonte per il
periodo dal 1° gennaio 2011 al 29 agosto 2011); 
    l'intera contribuzione figurativa  e  il  100%  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa, limitatamente ai lavoratori della regioni Piemonte per  il
periodo dal 1° gennaio e 2011 al 29 favore 2011; 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del  FSE-POR  regionale
(ad esclusione dei lavoratori della regioni Piemonte per  il  periodo
dal 1° gennaio 2011 al 29 agosto 2011). 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 316.157,84. 
  Matricola INPS: 5208117334. 
  Pagamento diretto: si.