IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Calistri Gianluca, nato l'8 giugno 1977 a  Roma,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  16  del
decreto  legislativo  n.  206/07,  il   riconoscimento   del   titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato  che  Calistri  Gianluca  e'  in  possesso  del  titolo
accademico ottenuto in Italia, laurea in  giurisprudenza,  conseguita
presso l'Universita' di Tor Vergata di Roma  il  25  settembre  2003;
Considerato  che  il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante  il  compimento  della  pratica  in  Italia  come  risulta
dall'attestazione del Consiglio dell'Ordine degli  avvocati  di  Roma
datata 18 marzo 2011; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
24 febbraio 2010 avendo accertato il superamento degli esami previsti
nella risoluzione del 3 giugno 2009 ha  certificato  l'omologa  della
laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che  ha  documentato  di  essere  iscritto  all'Ilustre
colegio de Abogados di Madrid dal 7 aprile 2010; 
  Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 22, comma  secondo,  del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che nella  fattispecie  il  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia presso la Corte d'appello  di  Roma
il 13 gennaio 2010; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessato; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del  9  novembre   2010;   Considerato   il   conforme   parere   del
rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Calistri Gianluca, nato l'8 giugno 1977 a  Roma,  cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui
in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    Unica prova orale su due materie:  una  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta della candidata): diritto civile, diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 5 aprile 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano