IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Salem Hisham Atef,  nato  il  28  dicembre
1961 a Sharkia (Egitto), cittadino italiano, diretta ad ottenere,  ai
sensi  dell'art.  16  del   decreto   legislativo   n.   206/07,   il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato  che  il  richiedente  e'  in   possesso   del   titolo
accademico, ottenuto in Egitto di «Laurea  in  Giurisprudenza»  nella
sessione maggio 1985 presso l'«Universita' di Zagazig»; 
  Considerato che ha  dimostrato  di  essere  stato  iscritto  presso
l'«Albo degli Avvocati egiziani per la  difesa  presso  il  Tribunale
della Corte d'Appello» dal 16 aprile 2008; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione  di  avvocato
il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio  2003,  n.191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.  115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di  preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato  e  al  fine
quindi  del  compiuto  esame  della   capacita'   professionale   del
richiedente; 
  Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale  sono  stati  tra
l'altro stabiliti criteri generali  di  individuazione  delle  misure
compensative differenti rispetto a quelli  applicati  in  precedenza,
sulla base di una approfondita  comparazione  delle  materie  la  cui
conoscenza  scritta  e  orale   si   ritiene   essenziale   al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in  Italia  rispetto  ai
diversi  percorsi  accademico-professionali  seguiti  sia  in  ambito
comunitario che non comunitario dai richiedenti; 
  Considerato il conforme della conferenza di servizi del 9  febbraio
2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «avvocato» e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto l'art. 49, comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Salem Hisham Atef, nato  il  28  dicembre  1961  a  Sharkia
(Egitto), cittadino italiano, quale titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana. 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato  al
superamento di una prova  attitudinale  sulle  seguenti  materie:  1)
diritto penale, 2)  diritto  civile  3)  diritto  costituzionale,  4)
diritto   commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)    diritto
amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale
penale,  9)  diritto  internazionale  privato,  10)   deontologia   e
ordinamento forense. 
  La prova si compone di un esame scritto e  orale  da  svolgersi  in
lingua italiana. Le modalita' di svolgimento  dell'uno  e  dell'altro
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto. 
    Roma, 16 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano