IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 4 aprile 2006 presentata  dall'impresa  Chemia
S.p.a. con sede legale in S. Agostino  (Ferrara),  S.S.  255  km  46,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato Bullet contenente la sostanza attiva quizalofop-p-etile; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009 per l'attuazione  di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva quizalofop-p-etile, nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194 fino al 30  novembre  2019,  in  attuazione  della
direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 2009; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente  la  sostanza  attiva  quizalofop-p-etile   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a
seguito dell'iscrizione della stessa  in  allegato  I  ai  sensi  del
sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro il  31  maggio  2012,  pena  la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di  iscrizione  della
sostanza attiva quizalofop-p-etile nell'allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa  medesima  ha
ceduto la proprieta' del  prodotto  fitosanitario  in  questione,  in
corso di registrazione, all'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (W) 400 050 Mumbai - India; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 12 ottobre  2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt  Ltd,  Domnic  Holm,  29  th
Road, Bandra (W) 400 050 Mumbai - India e' autorizzata  ad  immettere
in commercio il  prodotto  fitosanitario  denominato  Bullet  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  30  novembre  2019,  data  di  scadenza
dell'iscrizione    della    sostanza    attiva     quizalofop-p-etile
nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato
III  entro  il  31  maggio  2012  e  i  conseguenti  adeguamenti   in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione  del   23   aprile   2009   per   la   sostanza   attiva
quizalofop-p-etile; 
  Il prodotto  e'  confezionato  nelle  taglie  da  ml  500  e  litri
1-5-10-20. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa IRCA Service S.p.a., in S.S. Cremasca 591, Fornovo  S.G.
(BG). 
  Importato in confezioni pronte  per  l'impiego  dagli  stabilimenti
delle imprese estere: 
      Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary; 
      Safapack Ltd, 4 Stapleton Road, Orton,  Peterborough,  PE2  6TB
(UK); 
      Laboratorios  Alcotan  pol.  C/Rio  Viejo,  80  parc  63,   Dos
Hermanas,Sevilla, 41700 (SP). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13236. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello