IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 2513 del codice civile; 
  Visto l'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione  del
codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n.
6/2003; 
  Visto il comma 4 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto l'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; 
  Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto  il  comma  2-bis  -  introdotto  dall'art.  38  del  decreto
legislativo n. 310/2004 - dell'art. 28  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); 
  Visto l'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385
(T.U.B.); 
  Visti gli articoli 35 e 51 - primo comma - del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); 
  Viste le circolari della Banca d'Italia  n.  154  del  22  novembre
1991, «Segnalazioni  di  vigilanza  delle  istituzioni  creditizie  e
finanziarie. Schemi di rilevazione e  istruzioni  per  l'inoltro  dei
flussi informativi» e n. 272 del 30 luglio 2008 «Matrice dei conti» e
successive integrazioni e aggiornamenti; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  giugno  2004  di  istituzione
dell'Albo delle societa' cooperative; 
  Tenuto conto  delle  peculiarita'  di  redazione  del  bilancio  di
esercizio  delle  banche  di  credito  cooperativo,  le   quali   non
consentono  di  utilizzare  gli  attuali  strumenti   telematici   di
comunicazione delle notizie di bilancio al fine  della  verifica  del
permanere delle condizioni di mutualita' prevalente; 
  Viste le precedenti circolari di questa direzione generale, con  le
quali le banche di credito cooperativo,  in  considerazione  di  tali
problematiche,   sono   state   sinora   temporaneamente    esonerate
dall'obbligo di compilazione ed inoltro del modello C17 Bilancio; 
  Tenuto conto del positivo  esito  delle  trattative  in  tal  senso
intercorse con la Banca d'Italia,  nonche'  della  definizione  delle
rispettive aree di competenza in materia; 
  Ritenuto  di  dover  dare  definitiva  ed  efficace  soluzione   al
problema,  in   base   alla   tipologia   dei   controlli   contabili
periodicamente effettuati dalla Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dalla sessione di bilancio  dell'esercizio  finanziario
2010,   l'obbligo   di   cui   al   combinato   disposto    dell'art.
223-sexiesdecies disp. att. c.c. e del comma  4  dell'art.  10  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, per le banche di credito cooperativo, e'
assolto mediante l'inoltro, nei termini di legge, della dichiarazione
a  firma  del  legale  rappresentante   dell'istituto   di   credito,
autenticata  ai  sensi  degli  articoli  21  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  riportata
nell'allegato, il quale forma  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto.