IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la decisione n.  1692/96/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo  sviluppo  della  rete
transeuropea dei  trasporti  (TEN  -  T)  e  vista  la  decisione  n.
884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  che  modifica  la
suddetta decisione n. 1692/96/CE; 
  Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta  Ufficiale n.  64/2001),  e  che  e'
stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14  marzo
2001; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  Programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 -  oltre
ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e
la realizzazione delle  opere  incluse  nel  Programma  approvato  da
questo Comitato - reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge
n. 443/2001; 
  Visto l'articolo 55, comma 13, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
come integrato dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2010,  n,
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che: 
    autorizza ad accantonare una quota  di  proventi  della  Societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione  dell'autostrada
del Brennero in un Fondo  destinato  al  rinnovo  dell'infrastruttura
ferroviaria  attraverso  il  Brennero  ed  alla  realizzazione  delle
relative  gallerie  nonche'  dei  collegamenti  ferroviari  e   delle
infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona; 
    dispone che l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo avverra' in
base a un  piano  di  investimento  che  la  citata  Societa'  dovra'
presentare entro il 31 dicembre 2011 e che dovra'  essere  approvato,
sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012
e previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista  legge  16  gennaio  2003,  n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali  in   materia   di   pubblica   amministrazione»   che,
all'articolo 11, dispone che a decorrere dal  1°  gennaio  2003  ogni
progetto di investimento pubblico deve essere  dotato  di  un  Codice
Unico di Progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",  e  s.m.i.  e
visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'articolo  163,  che  conferma  la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»; 
    l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20  agosto
2002, n. 190, e s.m.i.,  concernente  l'«Attuazione  della  legge  n.
443/2001  per  la  realizzazione   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti produttivi strategici e di  interesse  nazionale»,  come
modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto l'articolo 2, commi 232 e seguenti, della legge  23  dicembre
2009,  n.  191  (legge  finanziaria  2010),  che   ha   previsto   la
possibilita'  che  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
siano individuati specifici progetti prioritari la cui  realizzazione
possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali e visti, in
particolare: 
    il comma 232, che: 
      individua, quali requisiti dei  citati  progetti,  l'inclusione
nei corridoi europei  TEN-T  e  nel  Programma  delle  infrastrutture
strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di  euro,  un  tempo  di
realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto
definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti  funzionali
d'importo inferiore a 1 miliardo di euro; 
      subordina  l'autorizzazione  del  CIPE  all'avvio   dei   lotti
costruttivi ad una serie di condizioni, quali il  contenimento  entro
10 miliardi di euro dell'importo complessivo  residuo  da  finanziare
relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati; l'integrale
finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l'esistenza  -  alla
data di autorizzazione del citato primo  lotto  -  di  una  copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali  o  della  UE,
che  costituisca  almeno  il  20  per  cento  del  costo  complessivo
dell'opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in
casi di particolare interesse strategico e previa  adozione,  in  tal
caso,  di  un  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; l'esistenza  di  una  relazione  a  corredo  del  progetto
definitivo dell'intera opera che indichi  le  fasi  di  realizzazione
dell'intera opera per lotti costruttivi nonche' il cronoprogramma dei
lavori per ciascuno dei lotti  e  i  connessi  fabbisogni  finanziari
annuali; l'aggiornamento - per  i  lotti  costruttivi  successivi  al
primo - di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione,
da parte del  Contraente  Generale  o  dell'affidatario  dei  lavori,
dell'impegno  di  rinunciare  a   qualunque   pretesa   risarcitoria,
eventualmente  sorta  in  relazione  alle  opere  individuate  con  i
succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  nonche'
a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale  mancato  o
ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; 
      precisa che dalle determinazioni assunte dal  CIPE  non  devono
derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di
terzi a carico del Soggetto Aggiudicatore dell'opera per i quali  non
sussista l'integrale copertura finanziaria; 
      il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione  del
primo lotto costruttivo, il CIPE assume  l'impegno  programmatico  di
finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo
finanziato e successivamente deve assegnare, in via  prioritaria,  le
risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di  cui  al
comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino
al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma; 
      il  comma  234,  il  quale  stabilisce  che  Il  Documento   di
programmazione  economico-finanziaria  (ora  divenuto  Decisione   di
finanza pubblica) - Allegato  Infrastrutture  dia  distinta  evidenza
degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui  completamento
il CIPE  deve  assegnare  le  risorse  secondo  quanto  previsto  dal
richiamato comma 233; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma  232
della citata legge n.  191/2009,  attribuisce  particolare  interesse
strategico alla realizzazione della «Galleria di base  del  Brennero,
ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento  Asse
ferroviario Monaco Verona»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
ottobre 2010 che individua quale progetto prioritario ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge  n.  191/2009
il "Potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona,  Galleria  di  base
del Brennero"; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del  richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «1°  Programma  delle
opere strategiche», che  nell'allegato  1  include,  nell'ambito  del
«Sistema valichi», il «Valico del Brennero», per il quale  indica  un
costo di 2.582,284 milioni di euro, e nell'allegato 2, tra  le  opere
che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, alla voce «Corridoi
ferroviari» include  la  «Tratta  Corridoio  ferroviario  Brennero  e
Valico»; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili  di  cui  al
punto 1.4 della delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta  Ufficiale  n.
276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89, (Gazzetta  Ufficiale  n.
167/2005) con la quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
preliminare del "Potenziamento  Asse  ferroviario  Monaco  -  Verona:
Galleria di base del Brennero" ed  ha  contestualmente  assegnato  al
Soggetto Aggiudicatore  GEIE  Brenner  Basis  Tunnel  (GEIE  BBT)  un
finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di
euro per le attivita' di fase II di  cui  all'accordo  internazionale
del 30  aprile  2004,  relative  in  particolare  alla  progettazione
definitiva, alla connessa attivita' di studi e indagini,  al  modello
di finanziamento e di concessione e alle altre attivita' di  supporto
alla trasformazione giuridica del GEIE BBT  in  Societa'  per  azioni
europea (BBT SE); 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006), con la quale questo  Comitato  -  nel  rivisitare  il  «1°
Programma  delle  infrastrutture  strategiche»  come   ampliato   con
delibera 18 marzo 2005,  n.  3  (Gazzetta  Ufficiale n.  207/2005)  -
all'allegato  2  ha  previsto,  nel  «Sistema   Valichi»,   la   voce
«Brennero», individuando  quale  subintervento,  l'"Asse  ferroviario
Monaco-Verona: Galleria di base del Brennero»; 
  Vista la delibera  6  marzo  2009,  n.  10  (Gazzetta  Ufficiale n.
78/2009), con la quale questo Comitato ha preso  atto  dei  contenuti
della «Ricognizione sullo stato di  attuazione  del  Programma  delle
infrastrutture strategiche», al fine  di  operare  una  rivisitazione
della delibera n. 130/2006 e una quantificazione dei  costi  e  delle
coperture delle opere gia' approvate  dal  Comitato  medesimo  ed  ha
altresi'  preso  atto  della  «Proposta   di   Piano   infrastrutture
strategiche  2009»,  che  riporta  il  Quadro  degli  interventi  del
Programma delle infrastrutture  strategiche  da  attivare  a  partire
dall'anno 2009, tra i quali non risulta compresa la «Galleria di base
del Brennero»; 
  Vista la delibera 8 maggio  2009,  n.  22  (Gazzetta  Ufficiale  n.
235/2009), con la quale questo Comitato ha  preso  atto  della  «Nota
informativa Galleria del Brennero» concernente aspetti  finanziari  e
attuativi dell'opera; 
  Vista la delibera 31 luglio 2009,  n.  71  (Gazzetta  Ufficiale  n.
29/2010), con la quale: 
    e' stato approvato, con le prescrizioni  proposte  dal  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il   progetto   definitivo
dell'«Asse  ferroviario  Monaco  -  Verona.  Galleria  di  base   del
Brennero», il cui limite di spesa e' stato indicato, per la parte  di
competenza italiana, in 3.575 milioni di euro, pari al 50  per  cento
del costo totale dell'opera; 
    e' stata autorizzata la  contrattualizzazione  dell'intera  opera
per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi  per  le
parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che il Governo rendera'
effettivamente disponibili; 
    e'  stato  previsto  che  la  copertura  del  residuo  fabbisogno
finanziario di competenza,  pari  a  2.863  milioni  di  euro,  fosse
assicurata in coerenza con il cronoprogramma dell'opera e secondo  le
esigenze di cassa riportate nell'allegato 2 alla delibera stessa; 
  Vista la delibera 13 maggio  2010,  n.  27,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di  aggiornamento
2009 del contratto di  programma  2007-2011  per  la  gestione  degli
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
Rete ferroviaria italiana S.p.A.»; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n.  81,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere  favorevole  in  merito  all'8°  Allegato
Infrastrutture alla  Decisione  di  Finanza  Pubblica  2011  -  2013,
Allegato che, in ossequio a quanto previsto dal richiamato comma 234,
da'  evidenza,  anche  in  apposito   prospetto,   degli   interventi
sottoposti  alla  disciplina  dei  lotti  costruttivi,  tra  cui   la
"Galleria di base del Brennero"; 
  Vista la nota 4 novembre 2010, n. 44638, con la quale il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto  l'inserimento,
all'ordine del giorno della prima riunione utile  del  Comitato,  del
"Tunnel di base del Brennero", inviando  la  relativa  documentazione
istruttoria; 
  Vista la nota 17 novembre 2010, n. 46975, con la quale il succitato
Ministero ha trasmesso ulteriore documentazione; 
  Vista la nota 17 novembre 2010, n. 97018, comprensiva di  allegati,
con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha  precisato
di non aver osservazioni da formulare in merito  all'argomento  sopra
citato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                             Prende atto 
 
  1. delle risultanze dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    che l'opera ha registrato un aumento di costo pari a 890  milioni
di euro in valori costanti 2006, di cui: 
    349  milioni  di   euro   per   prescrizioni   intervenute   dopo
l'approvazione del progetto definitivo  italiano  e  derivanti  dalla
procedura  VIA  lato  austriaco,  prescrizioni  il  cui   recepimento
determinera' l'approvazione del progetto  da  parte  delle  autorita'
federali e locali  austriache  e  il  cui  costo  incide  sul  valore
complessivo dell'intervento; 
    244 milioni di euro per una piu'  adeguata  stima  dei  costi  di
attrezzaggio tecnologico e  ferroviario  e  di  messa  in  esercizio,
effettuata - per conto del soggetto promotore dell'intervento - da un
gruppo di esperti internazionali  che  ha  raffrontato  i  costi  del
progetto definitivo con quelli di interventi comparabili (Tunnel  del
Gottardo e Galleria di base del Lötschberg); 
    297 milioni di euro per una  maggiore  congruita'  dei  costi  di
management ed acquisizione aree, intesi come costi interni ed esterni
non direttamente connessi alla realizzazione  delle  opere  civili  o
dell'attrezzaggio, escluse le quote di rischio; 
    che il nuovo costo a vita intera dell'opera, tenuto  anche  conto
dell'adeguamento monetario, e' ora pari a 8.280 milioni di  euro,  di
cui 4.140 milioni di euro  a  carico  dell'Italia  suddivisi  tra  le
seguenti componenti: 
 
Tabella 1 (milioni di euro) 
 
    

---------------------------------------------------------------------
                   |                       |   Quota Italia
                   |  Costo complessivo    |      Adeguata
  Componenti del   |      adeguato         |   all'inflazione
 costo             |  all'inflazione (*)   |        (*)
-------------------|-----------------------|-------------------------
Studi (fase II/    |                       |
IIA)               |                       |
-------------------|-----------------------|-------------------------
Studi e opere      |                       |
geognostiche       |         520           |         260
(cunicolo          |                       |
esplorativo)       |                       |
-------------------|-----------------------|-------------------------
Lavori (fase III)  |                       |
-------------------|-----------------------|-------------------------
Opere civili (gal- |                       |
lerie principali)  |       4.903           |       2.452
-------------------|-----------------------|-------------------------
Attrezzaggio       |                       |
ferroviario        |       1.426           |         713
-------------------|-----------------------|-------------------------
Management e       |                       |
imprevisti         |       1.431           |         715
-------------------|-----------------------|-------------------------
          Totale   |       8.280           |       4.140
---------------------------------------------------------------------

    
 
  (*) inflazione applicata ai soli lavori (fase III). 
 
    che i lavori relativi alla fase III possono essere  ripartiti  in
lotti costruttivi comprensivi della quota di management e riserve per
imprevisti, come riportato nella tabella seguente: 
 
Tabella 2 (milioni di euro) 
 
    

---------------------------------------------------------------------
                       | Costo complessivo  |  Quota Italia
  Lavori (fase III)    |     adeguato       |    adeguato
                       |  all'inflazione    |  all'inflazione
-----------------------|--------------------|------------------------
1° lotto costruttivo:  |                    |
opere civili connesse  |        560         |        280
agli imbocchi          |                    |
-----------------------|--------------------|------------------------
2° lotto costruttivo:  |                    |
opere civili gallerie  |      5.456         |      2.728
principali             |                    |
-----------------------|--------------------|------------------------
3° lotto costruttivo:  |                    |
attrezzaggio           |      1.744         |        872
tecnologico            |                    |
-----------------------|--------------------|------------------------
               Totale  |      7.760         |      3.880
---------------------------------------------------------------------

    
 
    che con la citata delibera n.  71/2009  sono  state  indicate  le
risorse disponibili, pari a 712 milioni di euro - a cui si aggiungono
i 16 milioni di euro, stanziati dalle Province autonome di  Trento  e
Bolzano  e  dalla  Provincia   di   Verona,   con   una   conseguente
disponibilita'  complessiva  di  728  milioni  di  euro   -   nonche'
individuate le fonti finanziarie per la copertura totale dell'opera; 
    che, tenendo conto anche del  suindicato  aumento  di  costo,  la
quota residua di finanziamento  da  garantire  a  carico  dell'Italia
ammonta a circa 3.412 milioni di euro; 
    che, relativamente ai requisiti di  cui  al  citato  articolo  2,
commi 232 - 233, della legge n. 191/2009: 
      l'opera e' inclusa nel Corridoio TEN-T,  Asse  ferroviario  del
Corridoio 1, "Potenziamento Asse  ferroviario  Monaco  Verona",  come
risulta anche dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 29 luglio 2010; 
      l'opera non e'  suddivisibile  in  lotti  funzionali  d'importo
inferiore a 1 miliardo di euro,  trattandosi  di  opera  continua  in
sotterraneo, la cui piena operativita' puo' essere raggiunta  solo  a
completamento della realizzazione; 
      la succitata disponibilita' finanziaria di 728 milioni di  euro
consente di coprire la quota  a  carico  dell'Italia  sia  dei  costi
relativi alla fase II/IIA di cui alla Tabella 1, sia di quelli per la
realizzazione del primo lotto costruttivo, di cui alla Tabella 2; 
      gli importi residui da  finanziare  per  gli  altri  interventi
sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi (linea AV/AC  Milano
- Verona: tratta Treviglio - Brescia e linea AV/AC Milano  -  Genova:
Terzo valico dei Giovi) sono  rispettivamente  pari  a  919  e  5.480
milioni di euro, portando l'importo complessivo residuo da finanziare
relativo all'insieme dei progetti prioritari a 9.811 milioni di euro; 
      che il cronoprogramma dei lavori  per  lotti  costruttivi  e  i
connessi fabbisogni finanziari annuali  sono  stati  individuati  dal
Ministero istruttore,  cosi'  come  riportato  nell'allegato  1  alla
presente delibera; 
      che e' stata avviata la "Fase III" e che BBT  SE,  in  sede  di
esperimento delle gare per l'affidamento dei contratti d'appalto,  si
e' impegnata ad acquisire, da  parte  dei  concorrenti,  l'impegno  a
rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria; 
 
                              Delibera 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e seguenti, della  legge  23
dicembre 2009,  n.  191  (legge  finanziaria  2010),  e'  autorizzato
l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi,  come  individuati
nella tabella 2 della  presa  d'atto,  del  "Potenziamento  dell'Asse
ferroviario Monaco - Verona, Galleria di base del Brennero",  il  cui
costo aggiornato a vita intera per la parte di competenza italiana e'
pari a 4.140 milioni di euro, che  costituisce  il  nuovo  limite  di
spesa. 
  2. Ai sensi dell'articolo 2, comma  233  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e' autorizzato il primo  lotto
costruttivo del valore complessivo di 560 milioni di euro, di cui 280
milioni  di  euro  a  carico  della  parte  italiana,  con  l'impegno
programmatico di finanziare l'intera opera per la parte di competenza
italiana, entro il limite di spesa indicato al punto precedente. 
  3. Il Soggetto Aggiudicatore dell'intervento provvedera' a inserire
nel bando di gara per l'affidamento dei lavori  dell'opera,  tra  gli
impegni  dell'aggiudicatario,  la  rinuncia   a   qualunque   pretesa
risarcitoria eventualmente sorta  in  relazione  alla  individuazione
dell'opera  in  esame  con  il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010, nonche' a qualunque  pretesa,
anche   futura,   connessa   all'eventuale   mancato   o    ritardato
finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi. 
  4. La documentazione attestante il suddetto impegno sara' trasmessa
al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  che  ne  curera'
l'inoltro a questo Comitato per la relativa presa d'atto  e  ai  fini
dell'efficacia  dell'impegno  programmatico  di  finanziare  l'intera
opera assunto con la presente delibera. 
    Roma, 18 novembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario, registro n.  6,
Economia e finanze, foglio n. 37.