IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  il
quale prevede l'elaborazione, in relazione ai vari settori economici,
di appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge  n.  331
del 1993, che prevede che gli studi di settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle Finanze; 
  Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la Commissione di  esperti  prevista  dall'articolo  10,
comma 7, della legge n. 146 del  1998,  integrata  e  modificata  con
successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre  2000,  del  2
agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo  e
4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010 e del 29 marzo 2011; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   Finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del  Bilancio  e
della Programmazione Economica e delle Finanze; 
  Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,
convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una
revisione congiunturale speciale degli studi di settore; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, del  decreto  legge  del  30  dicembre
2009, n. 194, convertito con la legge n. 25  del  26  febbraio  2010,
recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  23
dicembre  2008,  12  marzo  2010  e  16   marzo   2011,   concernenti
l'approvazione di studi di settore relativi alle attivita' economiche
delle manifatture, dei servizi, delle attivita' professionali  e  del
commercio; 
  Acquisito il parere della Commissione degli esperti  del  31  marzo
2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione della revisione congiunturale speciale  degli  studi  di
                               settore 
 
  1.  Per  il  periodo  di  imposta  2010  e'  approvata,   in   base
all'articolo 8 del  decreto-legge  del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito dalla legge  n.  2  del  28  gennaio  2009,  la  revisione
congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attivita'
economiche  nel  settore  delle  manifatture,  dei   servizi,   delle
attivita' professionali e del commercio, al fine di tener conto degli
effetti della crisi economica e dei mercati. 
  2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli  studi
di settore  revisionati,  sono  determinati  sulla  base  della  nota
tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 al presente decreto. 
  3. I contribuenti che, per il periodo d'imposta  2010,  dichiarano,
anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare  non
inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  degli  studi  di
settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto,
non sono assoggettabili, per  tale  annualita',  ad  accertamento  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.