IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06  che
stabilisce che le denominazioni che alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che  figurano  nell'allegato  del  Regolamento  (CE)
n.2400/96,  sono  automaticamente  iscritte   nel   "registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla  registrazione,
fra le altre,  della  indicazione  geografica  protetta  "Speck  Alto
Adige"; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006
concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto  10  settembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  220  del  18
settembre 1999, con il quale l'organismo denominato "INEQ -  Istituto
Nord Est Qualita'" con sede in San Daniele del  Friuli,  Via  Rodeano
n.71,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare   i   controlli   sulla
indicazione  geografica  protetta  "Speck  Alto  Adige",  "Südtiroler
Markenspeck" o "Südtiroler Speck"; 
  Visti il decreto  6  settembre  2002  e  successivi,  con  i  quali
l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato  "INEQ
- Istituto  Nord  Est  Qualita'"  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta  "Speck  Alto  Adige",  "Südtiroler
Markenspeck"  o  "Südtiroler   Speck"   e'   stata   prorogata   fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione  geografica
protetta di cui sopra ai sensi dell'art.9 del Reg. (CE) n.510/06; 
  Considerato che "INEQ - Istituto Nord Est Qualita'" ha  predisposto
il piano di controllo per la indicazione geografica  protetta  "Speck
Alto  Adige",   "Südtiroler   Markenspeck"   o   "Südtiroler   Speck"
conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che "INEQ - Istituto Nord  Est  Qualita'"  ha  altresi'
predisposto  un  ulteriore  piano  dei  controlli  che  recepisce  le
modifiche  al  disciplinare  di   produzione   inviato   ai   Servizi
comunitari; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n.510/2006 spettano  al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n.526/1999,  si  e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 24 gennaio 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione  ai  sensi  della  comma  1  dell'art.14  della  legge
n.526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «INEQ - Istituto  Nord  Est  Qualita'»,  con
sede in San Daniele del Friuli, via Rodeano n. 71, e' autorizzato  ad
espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10  e  11
del regolamento  (CE)  n.  510/2006  per  la  indicazione  geografica
protetta «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck»  o  «Südtiroler
Speck» registrata in ambito Unione europea con  regolamento  (CE)  n.
1107 del 12 giugno 1996.