IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"; Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Speck Alto Adige"; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 220 del 18 settembre 1999, con il quale l'organismo denominato "INEQ - Istituto Nord Est Qualita'" con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck"; Visti il decreto 6 settembre 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato "INEQ - Istituto Nord Est Qualita'" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck" e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra ai sensi dell'art.9 del Reg. (CE) n.510/06; Considerato che "INEQ - Istituto Nord Est Qualita'" ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck" conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che "INEQ - Istituto Nord Est Qualita'" ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n.526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 24 gennaio 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n.526/99; Decreta: Art. 1 L'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualita'», con sede in San Daniele del Friuli, via Rodeano n. 71, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.