IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto del Ministero  delle  politiche  agricole  del  18
maggio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la  Denominazione  di
Origine Controllata dei vini «Molise» o  «del  Molise»  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori
Diretti del Molise e dalla Regione  Molise,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento della Denominazione di Origine  Controllata  del  vino
«Tintilia del Molise»; 
  Visto il parere favorevole della Regione Molise sulla sopra  citata
istanza; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie Generale - n. 96 del 27 aprile 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Tintilia  del  Molise»
ed all'approvazione  del  relativo  disciplinare  di  produzione,  in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata  dal  sopra
citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del
Molise»  seguita  dalla  specificazione   del   vitigno   «Tintilia»,
riconosciuta con Decreto del Ministero delle politiche  agricole  del
18  maggio  1998,  e'  riconosciuta  come  Denominazione  di  Origine
Controllata «Tintilia del Molise» ed e' approvato, nel testo  annesso
al presente Decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise» e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel disciplinare di  produzione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a  decorrere
dalla campagna vendemmiale 2011/2012. 
  3. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del
Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia»,  di  cui
al citato Decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  del  18
maggio 1998, deve intendersi revocata a decorrere  dalla  entrata  in
vigore  del  presente  Decreto,  fatti  salvi   tutti   gli   effetti
determinati.