IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino «Tintilia del Molise»; Visto il parere favorevole della Regione Molise sulla sopra citata istanza; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 96 del 27 aprile 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Tintilia del Molise» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia», riconosciuta con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, e' riconosciuta come Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise» ed e' approvato, nel testo annesso al presente Decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. 3. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia», di cui al citato Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente Decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.