IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo, la semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2010); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta  legge  n.  191
del 2009 e successivamente  modificato  dall'art.  9,  comma  6,  del
richiamato decreto-legge n. 78 del  2010,  secondo  cui  a  decorrere
dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono procedere, con le modalita' di  cui  al  comma  10,  ad
assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una  spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio  nel  corso
dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione  quanto  previsto  dal  comma  10  dell'art.   66,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il  quale  richiama  la  procedura  autorizzatoria  secondo  le
modalita' di cui all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del  2009  in
cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art.  74,  comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista  dal  predetto  art.  74,  provvedono,
anche  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  41,  comma  10,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono  apportare,
entro  il  30  giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione  degli   uffici
dirigenziali di livello  non  generale  e  delle  relative  dotazioni
organiche,  nonche'  delle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; 
  Visto  il  comma  8-quater  del  citato   articolo   art.   2   del
decreto-legge n. 194 del  2009,  convertito,  con  modificazioni,  in
legge n. 25 del 2010, che prevede, per  le  amministrazioni  che  non
abbiano adempiuto nei tempi previsti  a  quanto  disposto  dal  comma
8-bis dello stesso art. 2, il divieto,  a  decorrere  dal  30  giugno
2010, di procedere ad assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo  e
con qualsiasi  contratto,  prevedendo  che  fino  all'emanazione  dei
relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono  provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio
2010, facendo salve le procedure concorsuali e di  mobilita'  avviate
alla predetta data; 
  Visto il  comma  8-quinques  del  ripetuto  articolo  art.  2,  del
decreto-legge   n.   194   del   2009   che   prevede    l'esclusione
dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo
per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse
ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e del comma 6 del medesimo art. 17, per il  personale  amministrativo
operante  presso  gli  uffici  giudiziari,  il   Dipartimento   della
protezione civile, le Autorita' di bacino di  rilievo  nazionale,  il
Corpo della polizia penitenziaria, per i  magistrati,  per  l'Agenzia
italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,
nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze  armate,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del  personale
indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165
del 2001; 
  Viste le note del Ministero dell'interno - Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  in  data  19
gennaio 2011, n. 1665 e del 14 febbraio 2011, n. 5/61 in merito  alle
assunzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
con le quali l'amministrazione specifica per le  relative  assunzioni
gli  oneri  da  sostenere,  dando   analitica   dimostrazione   delle
cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle risorse finanziarie che si
rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo come
da nota del predetto Ministero in data 18 febbraio 2011, n. 5876; 
  Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo  cui
le assunzioni nelle carriere iniziali dei  Corpi  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni  2010,  2011  e  2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e  in
rafferma  delle  Forze  armate,  in  servizio  o  in  congedo,  nelle
percentuali previste dall'art. 16, comma 1,  della  legge  23  agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma  1,  del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco; 
  Considerato che l'onere previsto per le  assunzioni  richieste  non
supera le  risorse  finanziarie  utilizzabili  secondo  la  normativa
citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti
organi di controllo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco
puo' procedere per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 66,  comma  9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, alle assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  cui  alla
tabella allegata che e' parte integrante del presente provvedimento e
che  contiene  il  limite  massimo  delle  unita'  di   personale   e
dell'ammontare delle risorse disponibili per le  assunzioni  relative
all'anno 2011. 
  2. La predetta amministrazione e' tenuta a trasmettere, entro e non
oltre il 30 giugno 2012, per le necessarie verifiche, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica  -
Ufficio per  il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 marzo 2011 
 
                                               p. Il Presidente       
                                         del Consiglio dei Ministri   
                                        Il Ministro per la pubblica   
                                      amministrazione e l'innovazione 
                                                    Brunetta          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 10, foglio n. 354