IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1975 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Monteveglio (Bologna) il 6 maggio 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Vista la richiesta presentata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi intesa ad ottenere talune misure transitorie, al fine di consentire la commercializzazione delle partite di talune tipologie di vino «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon, provenienti dalle vendemmie 2010 e precedenti, prodotte nel rispetto delle disposizioni di cui al preesistente disciplinare approvato con il richiamato decreto, compatibilmente con le caratteristiche e condizioni previste nel nuovo disciplinare allegato al presente decreto; Visto il parere della regione Emilia-Romagna sulla sopra citata richiesta; Ritenuta accoglibile la suddetta richiesta al fine di garantire la continuita' di immissione al consumo dei vini in questione; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato, nonche' adottare le disposizioni transitorie come sopra richiamato; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1975 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 3.