IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1975
e successive modificazioni, con il quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda presentata dal  Consorzio  Vini  Colli  Bolognesi,
intesa ad ottenere modifiche del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi»; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Monteveglio (Bologna) il 6 maggio  2010,
con  la   partecipazione   di   enti,   organizzazioni   ed   aziende
vitivinicole; 
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Emilia-Romagna; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
293 del 16 dicembre 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; 
  Vista la richiesta presentata dal Consorzio  Vini  Colli  Bolognesi
intesa ad ottenere talune misure transitorie, al fine  di  consentire
la commercializzazione delle partite  di  talune  tipologie  di  vino
«Colli Bolognesi» Cabernet  Sauvignon,  provenienti  dalle  vendemmie
2010 e precedenti, prodotte nel rispetto delle disposizioni di cui al
preesistente  disciplinare  approvato  con  il  richiamato   decreto,
compatibilmente con le  caratteristiche  e  condizioni  previste  nel
nuovo disciplinare allegato al presente decreto; 
  Visto il parere della regione  Emilia-Romagna  sulla  sopra  citata
richiesta; 
  Ritenuta accoglibile la suddetta richiesta al fine di garantire  la
continuita' di immissione al consumo dei vini in questione; 
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   modifica   del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Colli  Bolognesi»  ed  all'approvazione  del   relativo
disciplinare di produzione in argomento,  in  conformita'  al  parere
espresso ed alla proposta  formulata  dal  citato  Comitato,  nonche'
adottare le disposizioni transitorie come sopra richiamato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Colli Bolognesi», riconosciuto con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  29  luglio  1975   e   successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire  dalla
campagna  vendemmiale  2011/2012,   fatte   salve   le   disposizioni
transitorie di cui all'art. 3.