IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale  del  24  maggio  1996  e  successive
modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata dei vini  «Bivongi»  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda  presentata  dalla  Regione  Calabria,  intesa  ad
ottenere la modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata «Bivongi»; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Calabria  sulla  sopra
citata domanda di modifica; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale -  n.
52 del 4 marzo 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere  alla  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Bivongi» ed all'approvazione del  relativo  disciplinare
di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata «Bivongi», riconosciuto con decreto  ministeriale
24 maggio 1996 e successive modificazioni, e' sostituito  per  intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano  in
vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.