IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti; VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora STOIANOVA Daniela Ivanova, nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 7 luglio 1968, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Parte di provvedimento in formato grafico (infermiera professionale - profilo generico) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina - Accademia Superiore Medica di Sofia nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATO che sul titolo sopra citato la richiedente e' denominata BALKANDJIEVA Daniela Ivanova; VISTO il certificato di "identicita' di persona con nomi differenti" n. 001387, rilasciato dal Comune di Sofia in data 21 ottobre 2010, nel quale si attesta che STOIANOVA Daniela Ivanova e BALKANDJIEVA Daniela Ivanova risultano i nomi della stessa persona; VISTO il certificato dell'Autorita' competente della Bulgaria - Ministero della Sanita' della Repubblica bulgara - datato 17 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata, avendo esercitato in Bulgaria la professione di infermiera per piu' di tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato stesso, puo' usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli. 23, comma 1, e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE; RILEVATA la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA Art. 1 Il titolo di Parte di provvedimento in formato grafico (infermiera professionale - profilo generico) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina - Accademia Superiore Medica di Sofia nell'anno 1995 dalla signora BALKANDJIEVA Daniela Ivanova, nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 7 luglio 1968, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.