IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
 
VISTA la legge 25 gennaio  2006,  n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1,  3  e
4, e l'allegato B; 
 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  di  attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
 
VISTO,  in  particolare,  l'articolo   32   del   succitato   decreto
legislativo relativo ai diritti acquisiti; 
 
VISTA l'istanza, corredata  dalla  relativa  documentazione,  con  la
quale la signora STOIANOVA Daniela Ivanova, nata a  Sofia  (Bulgaria)
il giorno 7 luglio 1968, cittadina bulgara, chiede il  riconoscimento
del titolo professionale di 

              Parte di provvedimento in formato grafico

(infermiera professionale - profilo generico) conseguito in  Bulgaria
presso l'Istituto Semisuperiore di  Medicina  -  Accademia  Superiore
Medica di Sofia nell'anno 1995, al fine  dell'esercizio,  in  Italia,
dell'attivita' professionale di infermiere; 
 
ACCERTATA  la  completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
 
RILEVATO che sul titolo sopra citato  la  richiedente  e'  denominata
BALKANDJIEVA Daniela Ivanova; 
 
VISTO il certificato di "identicita' di persona con nomi  differenti"
n. 001387, rilasciato dal Comune di Sofia in data  21  ottobre  2010,
nel quale si attesta che STOIANOVA  Daniela  Ivanova  e  BALKANDJIEVA
Daniela Ivanova risultano i nomi della stessa persona; 
 
VISTO il  certificato  dell'Autorita'  competente  della  Bulgaria  -
Ministero della Sanita' della Repubblica bulgara - datato 17 dicembre
2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta  che  l'interessata,
avendo esercitato in Bulgaria la professione di infermiera  per  piu'
di tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti  il  rilascio  del
certificato stesso, puo' usufruire dei diritti acquisiti di cui  agli
articoli. 23, comma 1, e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE; 
 
RILEVATA la corrispondenza dell'attivita' che detto  titolo  consente
in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
 
ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione sulla base  del  coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III,  Capo  IV
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                               DECRETA 
 
                               Art. 1 
 
 
Il titolo di 

              Parte di provvedimento in formato grafico

(infermiera professionale - profilo generico) conseguito in  Bulgaria
presso l'Istituto Semisuperiore di  Medicina  -  Accademia  Superiore
Medica di Sofia nell'anno 1995  dalla  signora  BALKANDJIEVA  Daniela
Ivanova, nata  a  Sofia  (Bulgaria)  il  giorno  7  luglio  1968,  e'
riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia  della
professione di infermiere.