L'AUTORITA' 
 
  NELLA sua riunione di Consiglio del 18 maggio 2011; 
  VISTA la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997,  n.
177, S.O. n. 154, e successive modificazioni; 
  VISTO il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003  recante  il
Codice  delle  Comunicazioni  elettroniche,  di   seguito   "Codice",
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni; 
  VISTA la legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre
2010 n. 297, in particolare l'art. 1, commi 8-13; 
  VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del  21  novembre
2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 273 del 21 novembre 2008, e successive  modificazioni,  da  ultimo
con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  4  novembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  30  novembre
2010; 
  VISTA  la  delibera  n.  3/11/CONS  del  11  gennaio  2011  recante
"Determinazioni in materia di dividendo digitale in attuazione  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2011)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio
2011; 
  VISTA la delibera  n.  316/02/CONS  del  9  ottobre  2002,  recante
"Adozione del nuovo regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita'", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n.  259  e  successive
modificazioni; 
  VISTA la delibera n. 541/08/CONS del  17  settembre  2008,  recante
"Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo  delle  bande  di
frequenze a 900 e 2100 MHz da  parte  dei  sistemi  di  comunicazione
elettronica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2002,
n. 235; 
  VISTA la delibera n. 559/08/CONS del  24  settembre  2008,  recante
"Consultazione pubblica sull'utilizzo della banda di frequenze a  2.6
GHz per  sistemi  di  comunicazione  elettronica",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2002, n. 244; 
  VISTI i contributi acquisiti nel corso della predetta consultazione
pubblica; 
  VISTA la  delibera  n.  127/11/CONS  del  23  marzo  2011,  recante
"Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e
l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda  800,  1800,  2000  e
2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica  e  sulle
ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle
altre frequenze mobili a 900, 1800  e  2100  MHz",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011; 
  VISTA la Direttiva  n.  1999/5/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 marzo 1999 sugli apparati di telecomunicazioni  radio
e  terminali  ed  il  mutuo  riconoscimento  della  loro  conformita'
("direttiva R&TTE"); 
  VISTE le Direttive  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.
2002/19/CE   ("direttiva   accesso"),   n.   2002/20/CE   ("direttiva
autorizzazioni"), n. 2002/21/CE ("direttiva quadro"),  n.  2002/22/CE
("direttiva  servizio  universale"),  e   successive   modificazioni,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  del  24
aprile 2002, L. 108; 
  VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  16
settembre 2009 n. 2009/114/EC dal titolo "Amending Council  Directive
87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the  coordinated
introduction  of  public  pan-European  cellular  digital  land-based
mobile communications in  the  Community",  pubblicata  nell'Official
Journal of the European Union del 20 ottobre 2009, L. 274/25; 
  VISTA la Decisione della Commissione europea del 13 giugno 2008  n.
2008/477/EC dal titolo "Harmonisation of the 2500-2690 MHz  frequency
band  for  terrestrial  systems  capable  of  providing  pan-European
electronic communications  services  in  the  Community",  pubblicata
nell'Official Journal of the European Union del 24  giugno  2008,  L.
163/37; 
  VISTA la Decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2009 n.
2009/766/EC dal titolo "Harmonisation of the 900  MHz  and  1800  MHz
frequency  bands  for  terrestrial  systems  capable   of   providing
pan-European electronic communications services  in  the  Community",
pubblicata nell'Official Journal of the European Union del 20 ottobre
2009, L. 274/32; 
  VISTA la Decisione della Commissione europea del 6 maggio  2010  n.
2010/267/EU dal titolo "Harmonised technical conditions of use in the
790-862  MHz  frequency  band  for  terrestrial  systems  capable  of
providing electronic communications services in the European  Union",
pubblicata nell'Official Journal of the European Union del 11  maggio
2010, L. 117/95; 
  VISTA la Decisione della Commissione europea del 18 aprile 2011  n.
C(2011)2633-Final amending Decision 2009/766/EC on the  harmonisation
of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for  terrestrial  systems
capable of providing pan-European electronic communications  services
in the Community; 
  VISTA la Decisione dell'ECC (Electronic  Communications  Committee)
della CEPT (European  Conference  of  Postal  and  Telecommunications
Administrations) n. ECC/DEC/(06)01  del  24  marzo  2006  dal  titolo
"Harmonised  utilisation  of  spectrum  operating  within  the  bands
1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz"; 
  VISTO  il  Rapporto  dell'ECC  n.  ECC   Report   96   dal   titolo
"Compatibility  between  UMTS  900/1800  and  systems  operating   in
adjacent bands" del marzo 2007; 
  VISTO il Rapporto della CEPT del 21 dicembre 2007 come  rivisto  il
30 ottobre 2008 n. CEPT Report 19 dal titolo "Report from CEPT to the
European Commission in response  to  the  Mandate  to  develop  least
restrictive technical conditions for frequency bands addressed in the
context of Wapecs"; 
  VISTO il Rapporto della CEPT del 26 giugno 2009 n. CEPT  Report  29
dal titolo "Report from CEPT to the European Commission  in  response
to the Mandate on technical  considerations  regarding  harmonisation
options for the digital dividend in the European Union  on  guideline
on cross border coordination issues between mobile  services  in  one
country and broadcasting services in another country"; 
  VISTO il Rapporto dell'ECC n. ECC Report 131 del gennaio  2009  dal
titolo "Derivation of a block edge mask (BEM) for  terminal  stations
in the 2.6 GHz frequency band (2500-2690 MHz)"; 
  VISTA la Decisione dell'ECC n. ECC/DEC/(09)03 del 30  ottobre  2009
dal titolo "Harmonised  conditions  for  mobile/fixed  communications
networks (FCN) operating in the band 790-862 MHz"; 
  VISTO il Rapporto della CEPT del 30 ottobre 2009 n. CEPT Report  30
dal titolo "Report from CEPT to the European Commission  in  response
to the Mandate on the identification of  common  and  minimal  (least
restrictive) technical conditions for 790-862  MHz  for  the  digital
dividend in the European Union"; 
  VISTO il Rapporto della CEPT del 30 ottobre 2009 n. CEPT Report  31
dal titolo "Report from CEPT to the European Commission  in  response
to the Mandate on technical  considerations  regarding  harmonisation
options for the digital dividend in the European Union  on  frequency
(channelling) arrangements for the 790-862 MHz band"; 
  VISTO il Rapporto della CEPT del 12 novembre 2010 n. CEPT Report 40
dal titolo "Report from CEPT to the European Commission  in  response
to Task 2 of the Mandate  to  CEPT  on  the  900/1800  MHz  bands  on
compatibility study for LTE and  WiMAX  operating  within  the  bands
880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800
MHz bands)"; 
  VISTO il Rapporto della CEPT del 12 novembre 2010 n. CEPT Report 41
dal titolo "Report from CEPT to the European Commission  in  response
to Task 2 of the Mandate  to  CEPT  on  the  900/1800  MHz  bands  on
compatibility between  LTE  and  WiMAX  operating  within  the  bands
880-915 MHz / 925-960 MHz and 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (900/1800
MHz bands) and systems operating in adjacent bands"; 
  VISTO il Rapporto della CEPT del 12 novembre 2010 n. CEPT Report 42
dal titolo "Report from CEPT to the European Commission  in  response
to Task 3 of the Mandate  to  CEPT  on  the  900/1800  MHz  bands  on
compatibility between UMTS  and  existing  and  planned  aeronautical
systems above 960 MHz"; 
  VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento
Comunicazioni - prot. Autorita' n. 4202 del 27 gennaio 2011, con  cui
si forniscono indicazioni circa le risorse  frequenziali  disponibili
da parte dei sistemi terrestri in grado di fornire servizi mobili  di
comunicazione elettronica; 
  VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento
Comunicazioni, prot. Autorita' n. 12385 del 15 marzo 2011, contenente
lo schema di decreto ministeriale di modifica al Piano  nazionale  di
ripartizione delle frequenze per l'acquisizione del relativo parere; 
 
  CONSIDERATO quanto segue. 
 
  1. La manovra di stabilita' per  il  2011,  legge  n.  220  del  13
dicembre  2010,  prevede  che  l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni, entro 15 giorni dall'entrata in  vigore  della  stessa
legge, avvii le procedure per  l'assegnazione  di  diritti  d'uso  di
frequenze radioelettriche da destinare  a  servizi  di  comunicazione
elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda  790-862
MHz (brevemente banda a 800 MHz) e  di  altre  risorse  eventualmente
disponibili,  conformemente  a  quanto  previsto  dal  Codice   delle
comunicazioni  (nel  seguito  Codice).  La  liberazione  delle  dette
frequenze avverra' entro una data che sara' specificata dal Ministero
dello sviluppo economico, in coerenza con  la  normativa  dell'Unione
europea, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012. 
  2. L'Autorita' ha avviato  le  suddette  attivita'  con  l'adozione
della delibera n.  3/11/CONS  di  cui  in  premessa.  Successivamente
l'Autorita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Codice, con
la delibera n. 127/11/CONS, ha sottoposto  a  consultazione  pubblica
uno  schema  di  regolamento  concernente  regole  e  procedure   per
l'assegnazione di frequenze per servizi  mobili  a  larga  banda.  La
predetta delibera e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita'  in
data 24 marzo 2011 e successivamente nella Gazzetta Ufficiale  del  4
aprile 2011. La consultazione ha avuto termine il 5 maggio 2011. 
  3. Nella predetta consultazione sono stati esaminati  i  contributi
provenienti da 66 soggetti. Un numero superiore a  200  soggetti,  in
prevalenza esponenti della categoria delle  emittenti  locali,  hanno
fatto pervenire la propria richiesta di essere sentiti in  audizione.
Di tali soggetti 58 si sono presentati presso l'Autorita' con  propri
rappresentanti o delegati, e sono stati sentiti in audizione. 
  4. Numerosi rispondenti alla consultazione, in prevalenza esponenti
della categoria  delle  emittenti  locali,  hanno  discusso  temi  di
carattere generico, non specificatamente  attinente  con  le  domande
proposte  in  consultazione,  ad  esempio   ma   non   esaustivamente
relativamente  alla  legittimita'   della   normazione   primaria   o
all'assetto  del  sistema  radiotelevisivo.  Su  tale  complesso   di
questioni l'Autorita', pur prendendone atto,  rileva  di  non  essere
competente   per   quanto   attiene   all'adozione    del    presente
provvedimento. 
  5.  Nel  seguito  sono  riportate  le  premesse  dello  schema   di
provvedimento messo in consultazione con la delibera n.  127/11/CONS,
la  sintesi  delle  principali  osservazioni  emerse   in   sede   di
consultazione, le controdeduzioni  dell'Autorita'  e  le  valutazioni
finali in ordine al  provvedimento.  Una  sintesi  dettagliata  delle
osservazioni pervenute nel corso della  consultazione  e'  pubblicata
nel sito web dell'Autorita'. 
 
  1. Introduzione 
 
  6. A livello comunitario, a proposito della liberazione della banda
a 800 MHz dai servizi esistenti  (broadcasting)  al  fine  della  sua
destinazione ai sistemi di comunicazione elettronica fissa e mobile a
larga banda, si osserva che la Commissione europea ha  presentato  al
Parlamento e Consiglio europei una  proposta  legislativa,  documento
COM(2010)471-Final del 20 settembre 2010, al  fine  di  stabilire  il
primo programma pluriennale  di  politica  del  radio  spettro  nella
Comunita', come previsto dalla Direttiva di settore, la n. 2002/21/EC
come emendata dalla Direttiva n. 2009/140/EC.  In  tale  proposta  di
programma, all'art 6, comma 3, si stabilisce che  gli  Stati  Membri,
entro il 1 gennaio 2013, rendono la banda a 800 MHz  disponibile  per
servizi di comunicazione  elettronica  in  linea  con  le  condizioni
tecniche  armonizzate  emanate  ai  sensi   della   Decisione   della
Commissione  n.  676/2002/EC   (Decisione   Spettro   Radio),   salva
possibilita' di proroga, per un tempo  massimo  prefissato,  in  casi
obiettivamente  giustificati.  L'iter  legislativo  comunitario   del
citato programma di politica dello spettro radio  e'  attualmente  in
corso e pertanto il programma non e' ancora stato adottato. 
  7. A livello nazionale, l'iter per la modifica al  Piano  nazionale
di  ripartizione  delle  frequenze  (di  seguito  PNRF)  al  fine  di
destinare la banda a 800 MHz ai sistemi di comunicazione  elettronica
e' gia' stato avviato ed e' alla data in corso. Lo schema di  decreto
di  modifica  del  PNRF,  trasmesso  dal  Ministero  dello   sviluppo
economico e per il quale l'Autorita' ha fornito il proprio parere  ai
sensi  della  legge  n.  249  del  1997,  indica  che  la   data   di
disponibilita'  delle  frequenze  in  questione  per  i  sistemi   di
comunicazione elettronica a larga banda e' fissata al 1 gennaio 2013,
come anche previsto, quale termine ultimo, dalla legge di stabilita'. 
  8. Nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n.
127/11/CONS, d'ora in poi per  brevita'  la  consultazione,  numerosi
soggetti hanno espresso l'opinione che l'Autorita' non possa adottare
un provvedimento sulle procedure per l'assegnazione della banda a 800
MHz, alcuni contestando in radice la legge di stabilita' e quindi  la
possibilita' di destinare a  diverso  uso  le  frequenze  attualmente
utilizzate da alcuni soggetti; altri rispondenti ritengono necessario
il completamento della formale revisione  del  PNRF.  In  particolare
qualche  rispondente  ha  lamentato  le  profonde  ripercussioni  che
avrebbe sul settore dell'emittenza locale l'applicazione della  legge
di  stabilita'  cosi'  come  formulata  ed  ha  auspicato  interventi
dell'Autorita', sulla base delle proprie  competenze  di  tutela  del
mercato dei servizi di media e comunicazione elettronica. 
  9. Sul punto della disponibilita' delle frequenze a 800 MHz,  molti
partecipanti alla consultazione,  in  particolare  coloro  che  hanno
manifestato   l'intenzione   di   partecipare   alle   procedure   di
assegnazione, hanno asserito che la modifica  citata  del  PNRF,  per
quanto conforme a quanto stabilito dalla legge di stabilita', non sia
di per se' sufficiente a garantire l'effettiva  disponibilita'  delle
frequenze al 1 gennaio 2013 e chiedono  che  vengano  adottate  altre
misure ed iniziative, tra cui un tavolo tecnico gestito dal Ministero
dello sviluppo  economico,  al  fine  di  seguire  e  controllare  il
processo  di  liberazione  della  banda,  nonche'   incentivi   anche
legislativi  all'effettiva  liberazione  della  banda.   Gli   stessi
soggetti  indicano  la  questione  della  garanzia  della   effettiva
utilizzabilita' del bene nei tempi previsti come essenziale per poter
pianificare adeguatamente la propria  partecipazione  alla  gara,  in
particolare  nella  misura  in   cui   l'erogazione   delle   offerte
aggiudicatarie    debba     avvenire     in     anticipo     rispetto
all'utilizzabilita' del bene sotteso. 
  10. A proposito dei punti sollevati, si rinvia  al  disposto  della
legge di stabilita'. Occorre rilevare inoltre  che  il  provvedimento
dell'Autorita'  dispiega  gli   effetti   in   particolare   con   la
pubblicazione dell'apposito bando di gara a cura dell'Amministrazione
incaricata. Tenuto conto tra l'altro dei tempi previsti dalla  stessa
legge di stabilita' per il completamento delle procedure, l'Autorita'
ritiene innanzitutto che, ai sensi di quanto previsto dalla legge  di
stabilita'  medesima,  sia  necessario  procedere  all'adozione   del
presente  provvedimento  senza  indugio,  anche  in  parallelo   alla
formalizzazione delle modifiche al PNRF. 
  11. Oltre alla banda a  800  MHz,  per  quanto  riguarda  le  altre
risorse frequenziali  disponibili  per  l'assegnazione,  l'Autorita',
sulla base di quanto finora comunicato da parte del  Ministero  dello
sviluppo economico, prende in considerazione le  bande  a  1800  MHz,
2000 MHz e 2600 MHz. 
  12. Per quanto riguarda la banda a  1800  MHz  (1.710-1.785  MHz  e
1.805-1.880  MHz)  il  vigente  PNRF  dispone  che  le  frequenze  da
1.715-1.735  MHz  e  1.810-1.830  MHz  (quindi  2x20  MHz  in  totale
accoppiati per l'uso FDD - Frequency  Division  Duplex),  attualmente
utilizzate  dal  Ministero  della  difesa,   potranno   essere   rese
disponibili per sistemi terrestri  di  comunicazione  elettronica  in
accordo  alla  decisione  n.  2009/766/CE;  che   le   frequenze   da
1.710-1.715 MHz e 1.805-1.810 MHz restano ad uso del Ministero  della
difesa,  mentre  le  restanti  porzioni  sono  gia'  assegnate   agli
operatori per il servizio GSM, ad eccezione di un blocco che e' stato
liberato dalle utilizzazioni GSM a seguito delle disposizioni di  cui
alla delibera n. 541/08/CONS, precisamente il blocco  da  2x5  MHz  a
1750-1755/1845-1850 MHz, e che quindi e' immediatamente  disponibile.
Tenuto conto di  quanto  sopra  e  delle  comunicazioni  inviate  dal
Ministero dello sviluppo economico  che  registra  la  disponibilita'
della Difesa a liberare i 2x20 MHz di cui sopra, in totale a 1800 MHz
sono disponibili per un piano di assegnazione  5  blocchi  accoppiati
ciascuno    da    2x5    MHz,    corrispondenti     alle     porzioni
1.715-1.735/1.810-1.830 MHz e  1750-1755/1845-1850  MHz.  Tale  banda
dovrebbe essere disponibile entro il 31 dicembre 2011.  Il  piano  di
assegnazione indicato deve tener conto delle opzioni di  assegnazione
previste per tale banda dalla delibera n. 541/08/CONS e che risultano
gia' esercitate. 
  13. Per quanto riguarda la banda a 2000  MHz,  dopo  l'assegnazione
avvenuta nel giugno del 2009, secondo le  procedure  avviate  con  la
delibera n. 541/08/CONS, della banda ritornata  nella  disponibilita'
dello Stato in seguito alla revoca della licenza del quinto operatore
UMTS, tenuto anche conto di quanto disposto  nella  stessa  delibera,
all'art. 13, comma  3,  risulta  disponibile  per  l'assegnazione  la
rimanente  parte  della  banda  rientrante  nella  c.d.  core   UMTS,
precisamente un blocco da 15 MHz da 2010 a 2025  MHz,  da  utilizzare
con tecnologie non accoppiate TDD (Time Division  Duplex).  La  detta
banda e' gia' destinata per l'impiego da parte dei  sistemi  IMT  tra
cui rientra l'UMTS, come riportato nella  nota  n.  145  del  vigente
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 
  14. Per quanto riguarda infine la banda a  2600  MHz,  precisamente
quella da 2500 a 2690 MHz, e la sua disponibilita', la maggior  parte
dei rispondenti alla consultazione che si sono pronunciati sul  punto
hanno  espresso  il  proprio  convincimento  che  la  mancanza  della
porzione riservati al Ministero della  Difesa  (2x20  MHz  ipotizzati
nella  consultazione  sulla  base  delle  informazioni  allora  note)
potrebbe influire negativamente sullo sviluppo del settore  ed  hanno
anche auspicato che, nel caso tale porzione  non  fosse  disponibile,
l'intera banda a 2600 MHz dovrebbe  essere  sottratta  alle  presenti
procedure di assegnazione ed esaminata successivamente.  A  riguardo,
secondo quanto risulta  all'Autorita'  una  porzione  di  tale  banda
rimarra' riservata per  gli  utilizzi  del  Ministero  della  difesa,
precisamente una quota di 2x10 MHz nella parte bassa della gamma  FDD
(2500-2510 MHz / 2620-2630 MHz) ed una quota di 20  MHz  nella  parte
alta della gamma TDD (2600-2620 MHz). 
  15. In merito alla banda a 2600 MHz l'Autorita'  ribadisce  in  via
preliminare la propria posizione circa  l'opportunita'  di  destinare
tutta la banda a 2600 MHz  all'uso  pubblico  commerciale,  posizione
piu' volte espressa ufficialmente e da  ultimo  con  il  parere  alla
proposta di modifica al PNRF di cui in  premessa.  Preso  atto  della
esistenza della limitazione relativa alla disponibilita' della  detta
banda, l'Autorita' ha comunque previsto le necessarie modifiche  alle
disposizioni in merito proposte in consultazione. 
  16. Per quanto riguarda i servizi cui le bande a  1800,  2000(1)  e
2600 MHz sono destinate, il combinato disposto  del  vigente  PNRF  e
della  normativa  comunitaria  applicabile  indica  che  ad  esse  si
applicano i parametri di  flessibilita'  tecnologica  e  dei  servizi
(approccio Wapecs), per cui le  dette  bande  sono  utilizzabili  per
servizi di comunicazione elettronica a larga banda,  il  che  implica
che la portante minima abbia una ampiezza adeguata, fissata di  norma
a  5  MHz.  Circa  la  questione  proposta  in  consultazione   sulla
possibilita' che per la banda a 1800 MHz possa ammettersi anche l'uso
per tecnologie di tipo GSM, l'Autorita'  ritiene  il  detto  utilizzo
comunque compatibile con le norme applicabili, nel rispetto  comunque
dell'utilizzo efficiente dello spettro, e secondo le condizioni e  le
modalita' fissate dal Ministero dello sviluppo economico. 
  ---------- 
          (1) Per la banda a 2000 MHz la neutralita'  e'  al  momento
          limitata alla famiglia IMT, che consente comunque una ampia
          varieta' di tecnologie; sono in corso  studi  per  definire
          normative tecniche maggiormente aperte. 
 
  17. L'utilizzo per sistemi  a  larga  banda  assicura,  all'attuale
livello di sviluppo delle tecnologie, un uso efficiente della risorsa
spettrale e garantisce servizi agli utenti finali in  linea  con  gli
obiettivi di sviluppo della Digital Agenda, affermati sia  a  livello
nazionale che comunitario. Tale utilizzo comporta anche il fatto che,
secondo quanto  previsto  dalle  migliori  pratiche  gia'  diffuse  a
livello comunitario ed in accordo con lo sviluppo  tecnologico  e  di
standardizzazione avviato, il blocco  minimo  di  assegnazione  delle
bande e' non inferiore a 5 MHz, precisamente 2x5 MHz  nella  porzione
accoppiata delle bande e 5 MHz  nella  porzione  non  accoppiata.  E'
possibile anche consentire  l'utilizzo  di  portanti  piu'  ampie  in
blocchi contigui ove cio' sia possibile in relazione  alla  specifica
dotazione degli operatori e ad esito degli studi  di  compatibilita'.
Pertanto  nel  seguito  della  presente   consultazione   l'Autorita'
considera che tutte le citate frequenze  disponibili  nelle  bande  a
800, 1800, 2000 e 2600 MHz siano assegnabili per l'impiego  da  parte
dei  servizi  commerciali   pubblici   terrestri   di   comunicazioni
elettroniche a larga banda. 
  18. La banda a 800 MHz  rappresenta  una  risorsa  di  fondamentale
importanza per la realizzazione e lo sviluppo delle reti  radiomobili
a banda larga ed ultralarga. La disponibilita' della banda a 800  MHz
per i servizi di comunicazione elettronica potra' infatti  consentire
di  introdurre  le  tecnologie  di  nuova  generazione  su  una  base
geografica molto ampia del  territorio  nazionale.  Oltre  a  questa,
anche  le  altre  bande  di  frequenze  gia'  armonizzate  a  livello
comunitario ed internazionale per  l'impiego  da  parte  dei  sistemi
mobili di comunicazione elettronica  possono  essere  utilizzate  per
fornire i medesimi servizi in maniera anche complementare e sinergica
con la banda a 800  MHz,  in  modo  da  supportare  adeguatamente  le
crescenti richieste degli utenti. 
  19. Le stime di crescita dei servizi mobili prevedono  infatti  una
forte  accelerazione  in  termini  di  incremento   della   velocita'
trasmissiva richiesta e  della  capacita'  di  rete  comparabile  con
quella richiesta da rete fissa. Il mercato si sta muovendo  da  tempo
in questa direzione e le reti si stanno quindi evolvendo  in  termini
di traffico e velocita', anche in relazione alla  maggior  diffusione
di  offerte  di  tipo  flat(2).  Queste   stanno   infatti   variando
profondamente la tipologia di abitudini dei consumatori,  aggiungendo
al normale traffico voce anche la lettura  della  posta  elettronica,
l'accesso ad internet e l'utilizzo di  applicazioni  multimediali  in
movimento. Anche la diffusione di nuovi terminali sempre piu'  dotati
di prestazioni e servizi avanzati  sta  spostando  l'uso  delle  reti
verso un maggior consumo di traffico dati rispetto alla voce. 
  ---------- 
          (2) Nel caso del mobile dette offerte non  sono  in  genere
          flat pure, ma presentano dei limiti in termini di capacita'
          o qualita' del servizio al di sopra di una data  soglia  di
          consumo. 
 
  20. Lo sviluppo dei servizi mobili a  banda  larga  potra'  inoltre
fornire un importante  contributo  di  tipo  economico,  culturale  e
sociale. Un incremento degli accessi  mobili  a  banda  larga  potra'
avere un positivo impatto sull'economia,  stimolandone  la  crescita,
contribuendo in maniera  diretta  ed  indiretta  a  creare  posti  di
lavoro,  accrescendo   il   livello   industriale   in   termini   di
progettualita', competitivita'  e  produttivita'.  Nuove  prospettive
economiche sono inoltre  attese  in  particolare  nel  settore  della
produzione dei contenuti digitali fruibili attraverso le reti  mobili
a banda larga. Le nuove reti potranno inoltre migliorare  i  rapporti
tra  pubblica  amministrazione  e  cittadini  anche  ai  fini   della
fruizione di servizi innovativi nei settori ad es.  della  sanita'  o
della sicurezza. Lo sviluppo dei sistemi mobili a larga banda  potra'
inoltre contribuire a ridurre il gap esistente  in  alcune  zone  del
paese nell'accesso da rete fissa (cosiddetto digital divide). 
  21.  Tutto  cio'  premesso,  e  considerate  le  aspettative  ormai
consolidate sia a livello nazionale che comunitario per  la  banda  a
800 MHz, nonche' il rinnovato interesse da parte degli  operatori  di
mercato  per  l'utilizzo  delle  altre   bande   di   frequenze   qui
considerate,  come  ampiamente  emerso  in  sede  di   consultazione,
l'Autorita' ritiene senz'altro verificata  una  domanda  d'uso  delle
frequenze  che  ne  giustifica  da  un  lato  il  suo  utilizzo   per
applicazioni commerciali pubbliche e dall'altro la sua  scarsita'  in
confronto alla domanda. 
 
  2. Procedura di gara 
 
  22. Per quanto riguarda la procedura di gara che  l'Autorita'  deve
definire per l'assegnazione dei diritti d'uso delle  dette  bande  ai
sensi dell'art. 29 del Codice, in presenza  di  una  scarsita'  delle
stesse, l'Autorita', anche alla luce di quanto disposto  dalla  legge
di   stabilita'   2011,   ritiene   che   debba   essere   effettuata
l'assegnazione mediante un sistema di asta e che la  procedura  debba
essere unitaria per tutte le bande disponibili (asta multifrequenza).
Come gia' esposto in relazione a numerose altre procedure comparabili
gia' disciplinate dall'Autorita', ad esempio  ma  non  esclusivamente
quelle per sistemi WLL a 26 e 28 GHz, quelle per sistemi UMTS a  2100
MHz, e quelle per sistemi BWA (Wimax) a 3.5 GHz,  l'Autorita'  rileva
anche nel caso di specie che la procedura di asta e' la piu' adeguata
ad assegnare la risorsa all'utilizzatore, ad  assicurare  l'uso  piu'
efficiente dello spettro ed in generale a garantire le condizioni per
una  effettiva  competizione,  fornendo  al  contempo  semplicita'  e
trasparenza della procedura e maggiori certezze nella predisposizione
dei piani di business per i concorrenti. 
  23. La procedura d'asta deve essere aperta alla  partecipazione  di
tutti i soggetti in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  norme
vigenti, inclusa  l'idoneita'  tecnica  e  commerciale  degli  stessi
all'uso delle frequenze ed alla fornitura dei  relativi  servizi.  La
partecipazione dovrebbe essere garantita da un  appropriato  deposito
cauzionale. 
  24.  Come  in  altre  procedure  comparabili   gia'   disciplinate,
l'Autorita' ritiene che la partecipazione debba essere limitata ad un
operatore  per  gruppo  societario,  e   che   sia   ammissibile   la
partecipazione di consorzi  di  imprese.  Come  richiesto  da  alcuni
rispondenti  in  consultazione,  l'Autorita'   ritiene   giustificato
introdurre un correttivo rispetto a quanto proposto in consultazione,
e quindi appropriata la previsione che un soggetto sia o partecipante
diretto  ovvero  membro  al  piu'  di  un   consorzio   partecipante,
indipendentemente  dalla  sua  posizione  di   controllo   nei   vari
consorzi,. Tale meccanismo assicura l'indipendenza dei  partecipanti,
aumenta la contendibilita' dei blocchi, favorisce la partecipazione e
quindi  in  generale  la  concorrenza,  riduce  la  possibilita'   di
collusione e quella di accaparramento di risorse. 
  25. Per quanto riguarda l'effettuazione di una gara multifrequenza,
l'Autorita'  osserva  che  essa  offre  numerosi  vantaggi   rispetto
all'effettuazione  di  gare  separate.   Innanzitutto   vi   e'   una
diminuzione degli oneri complessivi di svolgimento delle gare, sia da
parte dell'Amministrazione nel definire ed organizzare  le  opportune
procedure, sia di partecipazione da parte dei concorrenti. I maggiori
vantaggi si avranno comunque a favore dei  partecipanti,  in  quanto,
con la maggior scelta possibile in  termini  di  frequenze,  potranno
piu' facilmente soddisfare la  propria  esigenza  minima  di  risorse
combinando frequenze di tipo diverso e quindi ottimizzando  anche  il
proprio  budget.   Potranno   inoltre   essere   esplorate   sinergie
particolari  fra  le  bande,  combinando  opportunamente  le  proprie
esigenze relative fra bande  maggiormente  adatte  per  requisiti  di
capacita' con altre maggiormente adatte per requisiti  di  copertura,
come le bande qui in considerazione consentono. 
  26.  Un  altro  vantaggio  dell'asta  multifrequenza  e'  che   gli
operatori (non solo gli aggiudicatari ma tutti gli  operatori  di  un
mercato)  possono  ottenere  allo   stesso   tempo   certezze   sulla
destinazione di tutta la banda disponibile, sia della propria che  di
quella dei concorrenti. In particolare  ad  esempio  gia'  nel  corso
dell'asta  possono  correggere  eventualmente  le  proprie  strategie
disponendo di significative  informazioni  in  tempo  reale.  Ancora,
l'effettuazione di un tale tipo di asta  consente  una  piu'  agevole
pianificazione, da parte  dei  costruttori,  della  produzione  degli
apparati di rete e dei terminali. Cio' potrebbe ad  esempio  favorire
una accelerazione della  diffusione  di  terminali  multi  banda  che
possono significativamente contribuire allo sviluppo  dei  servizi  e
della concorrenza. 
  27. In ogni caso non puo'  trascurarsi  il  profilo  normativo,  in
presenza sia di una previsione di legge nazionale, di cui alla citata
legge di stabilita'  2011,  che  invita  l'Autorita'  ad  avviare  le
procedure per la banda ad 800 MHz e per le altre risorse disponibili,
nonche'  della  previsione,  benche'  non  ancora  adottata,  di  cui
all'art. 6, comma 2, della proposta di programma  politico  da  parte
della Commissione, che  invita  gli  Stati  Membri  a  rilasciare  le
autorizzazioni entro il primo gennaio 2012  per  l'uso  di  tutto  lo
spettro previsto dalle Decisioni  della  Commissione  n.  2008/477/EC
(relativa alla banda a 2.6 GHz), alla decisione 2008/411/EC (relativa
alla banda 3.4-3.8 GHz(3) ) e alla Decisione n. 2009/766/EC (relativa
alla banda a 900 e 1800 MHz(4) ). 
  ---------- 
          (3) Per tale banda si osserva che per la porzione a 3.4-3.6
          GHz sono gia' state effettuate le procedure di assegnazione
          (ai sensi  delle  disposizioni  di  cui  alla  delibera  n.
          209/07/CONS) e la banda e' gia'  attualmente  in  uso  agli
          operatori Wimax, mentre per quanto riguarda la  porzione  a
          3.6-3.8 GHz, la citata decisione  n.  2008/411/CE  richiede
          agli stati membri di renderla disponibile a partire  dal  1
          gennaio  2012.  Per  tale  porzione  di  banda  allo  stato
          l'Autorita' non ha ricevuto da parte  del  Ministero  dello
          sviluppo economico informazioni circa la sua liberazione da
          parte dei sistemi fissi attualmente in uso e, tenuto  conto
          allo stato di una non evidente domanda di mercato,  non  si
          ritiene  allo  stato  possibile  includerla  fra  le  bande
          oggetto del presente provvedimento. 
          (4) Per  quanto  riguarda  la  banda  a  900  MHz  essa  e'
          totalmente in uso ed il relativo piano di  assegnazione  e'
          stato adottato con delibera n. 541/08/CONS ed e'  in  corso
          di sviluppo. Altre previsioni circa lo sviluppo dell'uso di
          tale   banda   sono   comunque   presenti   nel    presente
          provvedimento. 
 
  28.  In  merito  alla  specifica  questione  della  scelta  di  una
procedura  di  asta  multifrequenza,  vi  e'  stata  una  sostanziale
condivisione  di  tale  proposta  in  consultazione,   salvo   quanto
specificato di seguito. Alcuni partecipanti ritengono che la banda  a
2600 MHz possa piu' utilmente venire assegnata separatamente.  Alcuni
partecipanti hanno poi espresso la posizione che alcuni  dei  blocchi
in  gara  siano  riservati  ad   alcune   specifiche   categorie   di
partecipanti, ad  esempio  almeno  un  blocco  ad  800  MHz  a  nuovi
entranti, da solo o in combinazione con blocchi a 1800 e 2600 MHz,  o
porzioni della banda a 2600 MHz a nuovi entranti  o  a  soggetti  che
hanno acquisito diritti d'uso di  frequenze  nell'asta  del  2008  in
banda 3.5 GHz, o una parte della banda a  800  MHz  ai  soggetti  che
attualmente  operano  con  tali  frequenze.   Anche   soggetti,   che
dispongono gia' di frequenze radiomobili, hanno  espresso  l'auspicio
di mantenere riservate ad essi  porzioni  delle  bande  in  gara.  In
particolare, sulla questione del nuovo  entrante  alcuni  rispondenti
hanno sostenuto che la categoria  di  operatori  BWA  dovesse  essere
considerata come un caso particolare della  categoria  dei  possibili
nuovi entranti come proposta  in  consultazione,  al  fine  di  poter
essere beneficiari di specifiche misure  asimmetriche  e  riserve  di
banda specificamente a 2600 MHz. Viceversa sullo stesso  punto  altri
rispondenti hanno ritenuto che gli operatori BWA non dovessero essere
considerati nuovi entranti. 
  29.  Alcuni  partecipanti  alla  consultazione,   esponenti   della
categoria delle emittenti locali,  hanno  chiesto  di  stralciare  la
banda a 800 MHz dal resto delle  procedure  ed  assegnare  i  blocchi
singolarmente, anche mediante gare successive blocco per  blocco,  da
realizzare su base regionale per almeno un terzo delle frequenze.  In
caso di frequenze non  assegnate  al  primo  turno,  esse  dovrebbero
ritornare all'uso televisivo. 
  30.  L'Autorita'  ritiene  le  differenti  procedure  proposte  dai
soggetti che hanno partecipato alla  consultazione  non  efficaci  al
fine di raggiungere il  complesso  degli  obiettivi  prefissati,  sia
dalla legge di stabilita' che dalle norme comunitarie di settore, non
proporzionate  e  non  idonee  a  garantire  l'uso  efficiente  dello
spettro. Inoltre, ribadendo che  non  sussiste  discrezionalita'  nel
fatto di mettere subito a disposizione tutta  la  banda  disponibile,
ritiene che alcuna  riserva  di  banda  a  specifici  soggetti  nelle
procedure in argomento sia proporzionata e giustificata,  atteso  che
la  procedura  delineata  offre   la   piu'   ampia   apertura   alla
partecipazione  di  tutti  i  soggetti  interessati   e   un   numero
consistente di misure tese a favorire l'eventuale ingresso  di  nuovi
soggetti. Ritiene pertanto di confermare quanto  proposto  in  merito
alla procedura di gara. 
  31. Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  piu'  di  dettaglio  della
procedura di asta, l'Autorita' ritiene che il sistema aperto a  round
multipli simultanei ascendenti (o SMRA - Simultaneous Multiple  Round
Ascending) a partire da un valore minimo, gia' usato in  passato  nel
caso della banda a 3.5 GHz nonche' nella recente asta  multifrequenza
in Germania, sia il sistema piu' consolidato e che offra la  maggiore
garanzia di far emergere il  vero  valore  dello  spettro,  limitando
l'esposizione irrazionale dei partecipanti. Il sistema e' aperto  nel
senso che, fatte salve le regole che saranno  fissate  dal  bando  di
gara in termini di eligibility,  domanda  minima  di  aggiudicazione,
attivita' dinamica, pause, ritiro delle offerte, etc., il concorrente
e' libero di presentare  le  proprie  offerte  per  vari  insiemi  di
blocchi  di  frequenze   in   gara   e,   ad   ogni   turno,   riceve
trasparentemente informazioni  circa  l'andamento  delle  offerte  su
tutti i blocchi. 
  32. In un sistema di offerta  multipla  simultanea  ascendente,  al
fine di permettere ad un partecipante di formulare una richiesta  che
contemperi  una  quantita'  minima  di  banda   che   e'   necessario
assicurarsi per rispondere alle  proprie  esigenze  di  business,  e'
possibile introdurre una possibilita' per i partecipanti di  ottenere
una dotazione minima prefissata. Tale  previsione  sarebbe  utile  in
considerazione del possibile  ingresso  di  un  nuovo  entrante  che,
presumibilmente, sarebbe  estremamente  dipendente  dall'esigenza  di
assicurarsi un lotto minimo di frequenze. 
  33. L'asta puramente combinatoria tuttavia  prevede  l'introduzione
di complessita' esponenziali sia nel  sistema  di  valutazione  delle
standing bid (offerte correnti nei singoli round) che, dal  punto  di
vista del partecipante, nella formulazione della propria offerta,  ed
in pratica non e' mai stata utilizzata nella sua forma  completamente
aperta. E' possibile invece  ricorrere  ad  una  forma  attenuata  di
combinatorieta', sul modello di quella utilizzata nella recente  asta
tedesca. In tale asta era permesso ai partecipanti di  dichiarare  al
momento della domanda di partecipazione, i propri requisiti minimi di
frequenze,  suddivisi  nelle  varie  bande,  e  quindi,  sotto  certe
condizioni, le frequenze aggiudicate sarebbero state  assegnate  solo
se superiori o uguali a tali requisiti minimi. 
  34. In sede di consultazione la predetta possibilita',  offerta  ai
nuovi entranti nella proposta presentata in consultazione,  e'  stata
ritenuta  da  alcuni  rispondenti  come  suscettibile  di  ingenerare
inefficienze e di introdurre  elementi  di  disturbo  nella  condotta
della gara. In subordine alcuni rispondenti richiedevano l'estensione
di  tale  misura  a  tutti  i   partecipanti.   L'Autorita'   ritiene
innanzitutto che la  possibilita'  di  presentare  una  richiesta  di
dotazione minima sia opportuna specificatamente per i nuovi entranti,
che, pur mantenendosi nei limiti del cap fissato per le  varie  bande
in  assegnazione,  potrebbero  ritenere  necessaria   una   specifica
combinazione di frequenze, in ragione,  oltre  che  dell'esigenza  di
assicurarsi  una  potenziale  capacita'  competitiva  in  termini  di
servizi, anche della necessita' di procedere con  maggiore  efficacia
all'attivita' di copertura, non solo quella obbligatoria, circostanze
queste che in generale riguardano meno  gli  operatori  esistenti,  e
considerando  altresi'  poco  apprezzabili  eventuali   elementi   di
disturbo,  comunque   gestibili   attraverso   adeguate   regole   di
presentazione delle offerte. In mancanza di una specifica riserva  di
banda per i nuovi entranti, l'Autorita' reputa pertanto  il  predetto
correttivo introducibile nel sistema d'asta  prescelto  a  favore  di
tali ultimi soggetti. Poiche' le modalita' tecniche di definizione di
una tale previsione dovrebbero essere valutate congiuntamente con  le
altre regole tecniche di progetto dell'asta, e'  opportuno  che  esse
vengano disciplinate dal bando di gara. 
  35. Con riferimento infine all'Amministrazione responsabile per  la
conduzione della procedura di gara, ivi inclusa la pubblicazione  del
bando di gara, e relativo disciplinare, si fa  riferimento  a  quanto
disposto dall'Autorita' con la delibera  n.  3/11/CONS.  All'art.  1,
comma 2, infatti l'Autorita', tenuto conto della rilevanza strategica
nazionale delle procedure  qui  in  considerazione,  ha  proposto  al
Ministro dello sviluppo economico  la  costituzione  di  un  apposito
Comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura di  gara.
Nel  caso  in  cui  venga  previsto  da  parte   dell'Amministrazione
responsabile  la  nomina  di  un  apposito  advisor   incaricato   di
supportare nella predisposizione e conduzione delle procedure di gara
e nelle successive attivita' implementative, si ritiene opportuno che
gli oneri per tale advisor  vengano  ripartiti  fra  gli  assegnatari
delle frequenze, come gia' previsto in altre procedure simili. 
  36.  Qualora  per  qualunque  motivo  alcuni  blocchi  non  fossero
assegnati   al   termine    delle    procedure    previste,    allora
l'Amministrazione  procedente  potra'  riaprire   le   procedure   di
assegnazione fra tutti gli operatori ammessi alla presentazione delle
offerte, partendo dal prezzo minimo pari al  minore  dei  valori  dei
blocchi aggiudicati nella prima fase, per ciascuna banda, o al valore
minimo ove non vi siano blocchi aggiudicati nella banda, e rimuovendo
eventuali cap fissati. Tale ultima previsione e' intesa  a  garantire
una maggiore contendibilita'  ai  blocchi  rispetto  alla  precedente
fase. 
 
  3. Blocchi in banda a 800 MHz 
 
  37. Le frequenze disponibili in tale banda sono  quelle  citate  da
790 a 862 MHz. Tale banda e' da  considerare  tuttavia  lorda,  cioe'
inclusiva di quella porzione di frequenze necessaria ad assicurare la
compatibilita' con i servizi adiacenti nonche'  a  definire  il  c.d.
channel plan, cioe' la suddivisione in blocchi ed il  loro  eventuale
accoppiamento,  ai  fini  dell'uso  ordinato  ed  armonizzato   dello
spettro. A tale proposito la normativa comunitaria applicabile e'  la
Decisione della Commissione n. 2010/267/EC  del  6  maggio  2010  che
disciplina, per gli Stati Membri che rendono disponibile tale  banda,
la sua destinazione a sistemi terrestri per servizi di  comunicazione
elettronica e  le  relative  norme  tecniche  di  compatibilita'.  Si
osserva che la predetta normativa, in relazione al channel  plan,  e'
obbligatoria per gli Stati Membri che rendono tale banda  disponibile
per sistemi di comunicazione  elettronica  liberandola  dall'utilizzo
broadcasting. 
  38. In particolare la detta Decisione prevede la suddivisione della
banda in blocchi da 5 MHz e raccomanda  l'utilizzo  di  un  piano  di
canalizzazione di tipo accoppiato per l'uso con sistemi di tipo  FDD,
lo stesso usato per gli attuali  sistemi  GSM  ed  UMTS.  L'Autorita'
osserva a tale proposito che, benche' in astratto la detta  Decisione
consenta  agli  stati  Membri  di  definire  un  diverso   piano   di
canalizzazione, ad esempio a blocchi da 5 MHz non accoppiati per  uso
TDD,  tale  diverso  sistema  di   canalizzazione   dovrebbe   essere
attentamente giustificato al fine di assicurare il raggiungimento  di
specifici   obiettivi   nazionali.   Tuttavia   la   necessita'    di
armonizzazione  a  livello  europeo  della  banda,   necessaria   per
raggiungere le economie di scala nella produzione di apparati di rete
e  terminali  fondamentali  per  lo  sviluppo  del  mercato,  conduce
inevitabilmente gli Stati  Membri  ad  adottare  lo  stesso  tipo  di
canalizzazione. Diversamente, infatti, occorrerebbe produrre apparati
specifici per un dato Paese europeo, e cio', oltre a contrastare  con
i principi del mercato interno, penalizzerebbe  gli  operatori  ed  i
clienti, che si  troverebbero  apparati  mediamente  piu'  costosi  e
problemi nell'effettuazione del roaming  internazionale.  Inoltre  si
potrebbero   determinare   delle   difficolta'    di    coordinamento
internazionale a regime tra sistemi FDD e TDD di paesi confinanti che
condurrebbero inevitabilmente ad un uso non efficiente dello  spettro
nonche' ad una diminuzione del valore della banda. Al  momento  tutti
gli Stati Membri che hanno avanzato proposte  di  assegnazione  della
banda a 800 MHz,  nonche'  la  Germania  e  la  Svezia,  unici  paesi
dell'Unione che hanno al momento gia' assegnato  la  banda,  si  sono
orientati sul piano FDD che,  per  completezza,  e'  riportato  nella
seguente tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  39. La banda indicata come banda di  guardia  e  duplex  gap  nella
tabella precedente non fa parte delle frequenze oggetto del  presente
provvedimento ai  fini  di  assegnazione.  Alcuni  partecipanti  alla
consultazione hanno auspicato che all'interno del citato  duplex  gap
possa essere mantenuto uno dei canali attualmente utilizzato  per  il
broadcasting, precisamente  il  canale  n.  65,  per  lo  stesso  uso
broadcasting.  Altri  rispondenti  si  sono  invece  opposti  a  tale
soluzione, richiamando i rischi elevati di interferenza reciproca fra
i  diversi  servizi  in  banda  e  sulla   mancanza   di   norme   di
compatibilita'.  L'Autorita'  rileva  che  la  competenza  in  ordine
all'attribuzione dei servizi nel PNRF e' del Ministero dello sviluppo
economico, e segnala in ogni caso la necessita'  del  rispetto  della
normativa internazionale. 
  40. L'utilizzo  del  piano  di  canalizzazione  FDD  non  influenza
tuttavia la neutralita' tecnologica, in  quanto  e'  consentito  agli
aggiudicatari di utilizzare qualunque tipo di tecnologia  nell'ambito
dei blocchi FDD  assegnati,  pur  di  rispettare  le  norme  tecniche
imposte, in particolare la cosiddetta BEM (Block Edge Mask), cioe' la
maschera di emissione spettrale, sia in banda (cioe'  nella  porzione
assegnata) che fuori banda. Pertanto l'Autorita',  in  linea  con  le
migliori pratiche comunitarie e secondo quelle che sono attualmente i
prevalenti sviluppi tecnologici, nonche' con l'obiettivo di garantire
l'armonizzazione europea delle bande, ritiene che occorra adottare un
piano di canalizzazione conforme al piano principale  previsto  dalla
normativa europea con la Decisione n. 2010/267/EC. 
  41. La  detta  normativa  tecnica  consente  la  disponibilita'  di
assegnazione di 6 blocchi FDD da 5 MHz accoppiati ciascuno  (cioe'  6
lotti da 2x5 MHz) nella banda a 800 MHz e detta le norme tecniche  di
compatibilita' con i servizi adiacenti  fuori  banda  e  con  servizi
della stessa natura all'interno della banda.  Occorre  osservare  che
nessuna norma tecnica di compatibilita' assicura l'assenza al 100% di
problemi interferenziali e che la stessa Decisione della  Commissione
prevede che norme addizionali di mitigazione potrebbero dover  essere
applicate in maniera proporzionata per risolvere i casi rimanenti  di
interferenza. L'Autorita' ritiene pertanto in tali casi  che  occorre
adottare  opportune  tecniche  di  mitigazione  per  evitare  residui
fenomeni di interferenza e che in ogni caso gli operatori dei servizi
interferiti devono offrire ogni supporto e collaborazione tecnica  al
fine di risolvere  i  detti  problemi.  In  caso  di  persistenza  di
problemi di interferenza, l'Amministrazione competente si riserva  di
individuare ed imporre caso per caso  specifichi  obblighi  a  carico
degli operatori interessati in maniera giustificata e  proporzionata,
tenendo conto dell'evoluzione della normativa tecnica  internazionale
pertinente e dei relativi standard. 
  42. A riguardo della questione delle interferenze fuori  banda,  in
particolare della possibile interferenza da parte dei sistemi  mobili
a larga banda come l'LTE  utilizzati,  in  particolare,  nei  blocchi
della  parte  bassa  della  gamma   mobile,   nei   confronti   degli
utilizzatori dei servizi di broadcasting, in particolare  sui  canali
della parte alta della  gamma  televisiva,  alcuni  rispondenti  alla
consultazione  hanno  fatto  rilevare  che   la   normativa   tecnica
internazionale  esistente  non  appare  sufficiente  a  risolvere   i
problemi e si potrebbero determinare degli scenari in cui vi potrebbe
essere  un  impatto  negativo  sugli  utilizzatori  dei  servizi   di
broadcasting, in particolare quelli del canale n. 60.  I  rispondenti
alla  consultazione  potenzialmente  interessati   all'utilizzo   dei
blocchi a 800  MHz  hanno  altresi'  ritenuto  di  non  dover  essere
soggetti a specifiche misure, laddove  utilizzino  apparati  conformi
alle normative tecniche ed agli standard in vigore. 
  43. A tale riguardo si osserva innanzitutto che  al  momento  della
modifica del PNRF con attribuzione di un nuovo servizio ad  una  data
banda, anche gli utilizzatori delle bande  adiacenti  sono  tenuti  a
conformarsi ai nuovi standard di utilizzo della banda in  coesistenza
con le utilizzazioni in  banda  adiacente,  secondo  quanto  previsto
dalle norme internazionali in materia. 
  44. L'Autorita' evidenzia, in ogni caso, l'opportunita' che vengano
condotti, dal Ministero dello sviluppo economico, gli opportuni studi
al fine della valutazione degli scenari delle eventuali  interferenze
fra servizi in banda adiacente e  promuova  la  rapida  adozione  dei
pertinenti standard dei trasmettitori e dei ricevitori, in linea  con
la rilevante  attivita'  in  corso  a  livello  comunitario.  A  tale
riguardo, la stessa Autorita', con  riferimento  alle  competenza  in
tema di standard dei ricevitori per  il  digitale  terrestre,  potra'
cooperare sulla materia. 
  45. In ogni caso  l'Autorita',  premesso  che  lo  spettro  e'  una
risorsa scarsa e che tutti  gli  utilizzatori  hanno  un  diritto  di
utilizzo nel rispetto del principio di  equitable  access,  e  quindi
debbono essere parte  attiva  nell'assicurare  un  uso  effettivo  ed
efficiente  della  risorsa  scarsa  tenendo  conto   della   dinamica
dell'evoluzione  tecnologica  e  delle  necessita'  di  sviluppo  dei
mercati, ritiene che, in prima istanza, gli  operatori  aggiudicatari
individuino le opportune tecniche di mitigazione e coordinamento  per
evitare eventuali residui problemi di interferenze  nei  riguardi  di
impianti gia' esistenti che  abbiano  diritto  a  protezione  secondo
quanto previsto  dagli  standard  internazionali  e  le  adottino  in
maniera proporzionata e giustificata,  tenendo  conto  dei  rilevanti
standard, metodologie e best practices anche internazionali. 
  46. Al fine di definire il piu' appropriato piano  di  assegnazione
della banda a 800 MHz l'Autorita' ritiene anche di dover procedere  a
definire il blocco minimo di assegnazione pari al singolo blocco da 5
MHz accoppiati. Infatti  un  accorpamento  a  blocchi  di  dimensione
maggiore, ad esempio 10 MHz, come proposto da  un  partecipante  alla
consultazione, tenuto conto che sono disponibili in tutto 30 MHz, non
assicurerebbe   l'idonea   disponibilita'   per   assicurare    piena
competizione  per  l'assegnazione.  In  particolare  tale   eventuale
"pre-packaging" dei blocchi contraddirebbe le motivazioni esposte nel
definire la necessita' di  una  asta  multifrequenza,  rendendo  piu'
difficoltoso agli operatori acquisire  la  quantita'  di  banda  piu'
adatta ai propri piani tecnico commerciali, anche in  dipendenza  del
prezzo di mercato. Solo come esempio, si puo'  anche  aggiungere  che
alcuni operatori, in particolare il o  i  nuovi  entranti  potrebbero
avere esigenze di banda del tutto diverse da  quantita'  multiple  di
10, ad esempio solo 5 o 15 MHz. In conclusione, si rileva anche  come
la detta proposta sia stata quasi unanimemente supportata in sede  di
consultazione. 
  47. In coerenza  con  le  assegnazioni  gia'  effettuate  in  banda
radiomobile, in particolare quelle in banda 900 MHz e quelle UMTS,  e
tenuto  conto  della  rilevanza  nazionale  delle  procedure  qui  in
consultazione, si ritiene che l'estensione territoriale  dei  diritti
d'uso in argomento non possa che essere nazionale. 
  48.  L'Autorita'  ritiene  anche  di  dover  stabilire  dei  limiti
riguardo alla possibilita' di assegnare lo spettro in banda  800  MHz
ai singoli operatori. Premesso che non si intendono introdurre limiti
alla partecipazione di operatori nuovi entranti, a  parte  la  citata
verifica dei requisiti soggettivi e dell'indipendenza  reciproca  dei
partecipanti, al fine di ottenere una piu'  equilibrata  assegnazione
di  spettro  che   possa   favorire   una   altrettanto   equilibrata
concorrenza, e limitare possibili fenomeni  di  accaparramento,  come
gia' disposto in altre procedure di  gara  assimilabili,  l'Autorita'
ritiene che occorra  fissare  un  tetto  alla  quantita'  di  spettro
assegnabile a  ciascun  operatore  nelle  procedure  in  parola.  Nel
fissare tale tetto occorre considerare, in linea con gli orientamenti
internazionali, sia la banda a 800 che quella a 900 MHz (a valle  del
piano di riorganizzazione avviato con la delibera n. 541/08/CONS). In
totale le due bande dispongono di 65 MHz accoppiati. 
  49. In sede di consultazione la quasi totalita' dei rispondenti  ha
richiesto  che  il  limite  previsto   dall'Autorita'   di   25   MHz
(accoppiati), tra banda a 800 e 900 MHz, fosse rivisto al  ribasso  e
definito a 20 MHz. Altri rispondenti hanno richiesto un limite ancora
piu' basso, proponendo direttamente a 5 MHz la massima  quantita'  di
banda acquisibile da un soggetto a 800 MHz. E'  stato  inoltre  fatto
rilevare che anche un potenziale nuovo entrante potrebbe,  dal  punto
di vista tecnico, erogare servizi evoluti anche con un massimo di  20
MHz a  800  MHz.  L'Autorita',  pur  prendendo  atto  delle  predette
motivazioni, non ritiene che esse siano pertinenti  alla  definizione
del cap come proposto dai  rispondenti.  La  scelta  della  procedura
d'asta e quella di non  effettuare  il  "pre-packaging"  dei  blocchi
indicano che sara' il mercato a trovare il piu'  corretto  equilibrio
nelle assegnazioni.  Il  cap  posto  a  25  MHz  non  impedisce  agli
operatori concorrenti di acquisire la  stessa  banda  che  potrebbero
acquisire con il cap posto ad un livello piu' basso, es. a 20 MHz. In
altri termini il cap a 25 MHz propone scenari allocativi piu' ampi ed
offre maggiori opportunita' di acquisizione dei lotti in relazione  a
varie  esigenze  di  business.  Pertanto   l'Autorita'   ritiene   di
confermare il limite di 25 MHz (accoppiati)  per  ciascun  operatore,
tra  banda  800  e  900  MHz.  Tale  valore  appare  essere  il  piu'
proporzionato, data la struttura del mercato  italiano,  per  evitare
una eccessiva concentrazione di risorse in capo ad un solo  soggetto,
mantenendo tuttavia maggiormente aperta e  competitiva  la  procedura
delineata. Un nuovo entrante potrebbe quindi  con  il  cap  descritto
acquisire fino a 5 blocchi nella banda a 800 MHz sui  6  disponibili,
mentre un operatore che dispone di 10 MHz a 900 MHz potrebbe  in  tal
modo acquisirne fino a 3. 
  50. Per quanto riguarda infine la modalita' con cui si presentano i
blocchi disponili per le offerte, l'Autorita' ritiene perseguibile il
sistema  adottato  recentemente  in  Germania,  e  cioe'  quello   di
consentire l'offerta su blocchi singoli ma  generici  in  termini  di
allocazione nella gamma, ad eccezione del  primo,  che  viene  invece
individuato specificatamente.  Al  termine  della  procedura  ciascun
operatore dovra' tuttavia avere la  garanzia  della  contiguita'  dei
propri blocchi aggiudicati. Il blocco fisso viene  individuato  nella
parte bassa della gamma, nel blocco  adiacente  ai  servizi  di  tipo
broadcasting. La ragione per cui tale blocco viene specificato  prima
di procedere alle offerte  risiede  nel  fatto  che,  come  accennato
precedentemente, sulla base delle  informazioni  note  allo  stato  e
secondo quanto segnalato  in  consultazione,  le  condizioni  per  la
gestione delle interferenze afferenti a tale blocco potrebbero essere
differenti  rispetto  agli  altri  blocchi  e  quindi  e'   opportuno
permettere di introdurre tale circostanza nella valutazione  di  tale
blocco nel corso della procedura competitiva.  Va  comunque  aggiunto
che  nella  recente  asta  in  Germania  non  si   sono   evidenziati
significative differenze di  valore  di  tale  blocco  rispetto  agli
altri. Tale proposta e' stata  oggetto  di  valutazione  positiva  da
tutti i partecipanti che si  sono  espressi  sul  punto  in  sede  di
consultazione. 
  51. Il blocco specifico dovra' comunque essere uno solo, altrimenti
non potra' essere assicurata la contiguita' dei blocchi di tutti  gli
aggiudicatari. L'operatore  che  risultera'  aggiudicatario  di  tale
blocco specifico avra' la garanzia che gli  altri  eventuali  blocchi
dallo stesso aggiudicati saranno  assegnati  in  maniera  contigua  a
partire dal blocco immediatamente adiacente verso la parte alta della
gamma. Per gli altri operatori l'Autorita' ritiene  condivisibile  la
stessa procedura adottata nella recente asta tedesca, per cui ritiene
che il bando di gara dovra' prevedere un periodo di tempo prefissato,
a partire dall'aggiudicazione, affinche' gli operatori  aggiudicatari
possano  proporre  eventuali  accordi  per  stabilire   l'ordine   di
assegnazione. Qualora al termine del periodo indicato  gli  operatori
aggiudicatari non si siano accordati, la posizione dei blocchi verra'
determinata secondo l'ordine complessivo delle offerte aggiudicatarie
nella stessa banda a 800 MHz, garantendo comunque la contiguita'  dei
blocchi  assegnati  a  ciascun  aggiudicatario.  Il  requisito  della
contiguita' dei  blocchi  e'  fondamentale  affinche'  gli  operatori
aggiudicatari  possano,  oltre  che  semplificare  il  coordinamento,
sfruttare tecnologie a larga banda con portanti superiori a 5 MHz, ad
esempio 10, 15 o 20 MHz, nel rispetto delle norme di  compatibilita'.
Tali portanti infatti conducono  ad  un  uso  piu'  efficiente  dello
spettro radio. 
 
  4. Blocchi in banda a 1800 MHz 
 
  52. Nella banda  a  1800  MHz  la  normativa  tecnico-regolamentare
applicabile  e'  allo  stato  la  Decisione  della   Commissione   n.
2009/766/EC del 16 ottobre 2009,  dove  si  dispone  che  nell'intera
banda a 1800 (cioe' 1710-1785 e 1805-1880), pari a 75 MHz accoppiati,
da destinare innanzitutto al  sistema  GSM,  sia  comunque  possibile
introdurre altre tecnologie a larga  banda  purche'  compatibili  col
sistema GSM e  con  le  altre  tecnologie  introdotte,  sia  su  base
nazionale che nel coordinamento con gli stati confinanti.  La  stessa
decisione include un  Annesso  che  richiama  le  norme  tecniche  di
compatibilita' adottabili. Sulla base dei risultati degli studi  CEPT
riportati nel Report n.  19,  e'  stata  inizialmente  prevista  come
tecnologia compatibile quella dell'UMTS. 
  53. Su mandato della Commissione adottato nel giugno del 2009, alla
CEPT e' stato poi richiesto di  condurre  gli  appropriati  studi  di
compatibilita' per permettere l'introduzione nelle bande a 900 e 1800
MHz anche  di  ulteriori  tecnologie  per  sistemi  di  comunicazione
elettronica a larga banda (cioe' con portante pari o  superiore  a  5
MHz). La CEPT ha concluso a novembre 2010 le  attivita'  relative  al
predetto mandato ed ha pubblicato  i  report  n.  40,  41  e  42  che
indicano le condizioni tecniche di compatibilita' per  l'introduzione
nelle dette bande, oltre che dell'UMTS, anche dell'LTE e  del  Wimax.
Conseguentemente la Commissione ha da poco adottato la modifica della
citata Decisione n. 2009/766/EC di cui in  premessa.  Tale  decisione
dovra' essere recepita dal PNRF entro il 31 dicembre 2011,  in  tempi
quindi compatibili con le procedure di cui al presente provvedimento. 
  54.  A  livello  nazionale  occorre  poi  richiamare  le  decisioni
adottate con la delibera n. 541/08/CONS,  ove  l'art.  10,  comma  4,
recita: "Il gestore mobile  nuovo  entrato,  salva  disponibilita'  e
secondo quanto previsto dal vigente Piano nazionale  di  ripartizione
delle frequenze, ha l'opzione per l'assegnazione in  via  prioritaria
di frequenze fino ad un massimo di 10 MHz in  banda  1800  MHz.  Tali
frequenze sono soggette al pagamento di contributi  non  superiori  a
quelli imposti agli altri assegnatari di frequenze nella stessa banda
per il medesimo uso. Tale opzione va esercitata  entro  15  mesi  dal
rilascio delle frequenze a 2100 MHz. La  stessa  opzione  e'  offerta
agli altri operatori esistenti privi di banda a 1800 MHz.". La stessa
delibera all'art. 13, comma 1,  recita  altresi'  che:  "Fatta  salva
l'opzione di cui all'art. 10, comma  4,  l'Autorita'  si  riserva  di
disciplinare con successivo provvedimento  i  piani  di  assegnazione
delle frequenze in banda  1800  MHz,  alla  luce  degli  esiti  delle
disposizioni di cui al presente provvedimento ed  in  relazione  allo
sviluppo  delle  tecnologie  e  dei   mercati   delle   comunicazioni
elettroniche". 
  55. Per quanto riguarda la detta previsione di opzione, si  osserva
quindi che l'opzione prescinde dal piano di assegnazione, e che  essa
puo' essere concretizzata in un  provvedimento  di  assegnazione  una
volta definito il piano di assegnazione della banda. 
  56. Dal  complesso  della  normativa  richiamata  l'Autorita'  deve
quindi definire i piani di assegnazione  della  banda  disponibile  a
1800 MHz tenendo  conto  delle  summenzionate  disposizioni,  nonche'
degli sviluppi del  quadro  normativo  comunitario.  Risulta  inoltre
all'Autorita' che, ad esito delle disposizioni di cui  alla  delibera
n. 541/08/CONS, l'unico gestore radiomobile avente titolo al  diritto
di  opzione  sia  H3G  (operatore  opzionante)  e  che  questi  abbia
esercitato la suddetta opzione entro i tempi  previsti  al  Ministero
dello sviluppo economico, per entrambi i blocchi possibili.  Pertanto
i piani di assegnazione della banda a 1800 MHz debbono tener conto di
tale disposizione e permetterne l'esecuzione. 
  57. Della banda complessiva a 1800 MHz, allo stato 45 MHz sono gia'
assegnati ai tre gestori  Telecom  Italia,  Wind  e  Vodafone,  nella
misura   di   15   MHz   ciascuno   contigui,    nella    banda    da
1735-1750/1830-1845 MHz e da 1755-1785/1850-1880 MHz, rispettivamente
ai tre gestori nell'ordine riportato. Tali frequenze  sono  assegnate
per l'uso esclusivo GSM e la durata  dei  diritti  d'uso  e'  fissata
nelle relative licenze e la scadenza variabile  tra  il  2015  ed  il
2018. Si osserva inoltre che, ai sensi da ultimo  della  delibera  n.
541/08/CONS, ai suddetti 3 gestori e' imposto un cap  in  banda  1800
che e' allo stato di 15 MHz (accoppiati). Infatti essi sono  soggetti
a regime ad un cap di 25 MHz complessivi tra banda 900 e 1800 di  cui
un massimo di  10  MHz  a  900  MHz,  e,  sulla  base  del  piano  di
riorganizzazione della banda  a  900  MHz  avviato  con  delibera  n.
541/08/CONS, tutti i tre gestori GSM ottengono, a regime, il  massimo
in banda 900 MHz. 
  58. Risultano pertanto, come gia' accennato, disponibili 25 MHz per
il piano di assegnazione a 1800 MHz, precisamente quelli  da  1715  a
1735 e da 1810 a 1830 MHz e da 1750 a 1755 e  da  1845  a  1850  MHz.
Sulla base di quanto esposto l'Autorita' deve quindi disciplinare sia
l'assegnazione della banda disponibile  a  1800  MHz,  tenendo  conto
dell'opzione esercitata dall'operatore  opzionante,  che  l'eventuale
refarming della banda gia' assegnata al GSM, secondo quanto  previsto
a livello comunitario. 
  59. L'Autorita' ritiene che i  blocchi  riservati  per  l'operatore
opzionante debbano essere posti nella parte bassa della  banda.  Tale
scelta e' giustificata da due motivazioni, la prima che attiene  alla
semplificazione delle misure di compatibilita' che i gestori di banda
adiacente devono porre in essere tenuto conto che la banda  di  nuova
assegnazione e' destinata di norma all'uso  con  tecnologie  a  larga
banda, la seconda invece attiene alla minimizzazione degli oneri  del
processo di  razionalizzazione  al  fine  dell'ottenimento  di  banda
contigua da parte dei vari assegnatari. Cosi' come per la banda a 800
MHz infatti, l'Autorita' ritiene che la contiguita' dei blocchi per i
vari assegnatari sia un requisito fondamentale per assicurare un  uso
maggiormente efficiente dello spettro, in quanto consente  l'utilizzo
di portanti a larga banda superiori a 5 MHz.  Cio'  ha  ripercussioni
positive sia sul throughput medio  delle  celle  che  nella  gestione
della compatibilita' reciproca con i sistemi adiacenti. I blocchi che
risulterebbero dunque disponibili per la  procedura  di  assegnazione
competitiva   sarebbero   3   specifici   blocchi,   precisamente   a
1725-1730/1820-1825  MHz  il  primo,  a  1730-1735/1825-1830  MHz  il
secondo, e a 1750-1755/1845-1850 MHz il terzo. 
  60. L'Autorita' ritiene che  i  blocchi  indicati  dovranno  essere
oggetto   della   procedura   di   offerta   competitiva    nell'asta
multifrequenza come blocchi generici. I blocchi saranno  contendibili
da  qualunque  soggetto  interessato,  incluso  un  eventuale   nuovo
entrante, fatti salvi i gia' richiamati  requisiti  soggettivi  e  di
indipendenza  fra  i  concorrenti  per  la  partecipazione.  Tutti  i
concorrenti potranno ottenere l'assegnazione di tutti i  blocchi,  ad
eccezione,  al  fine  di  garantire  una  distribuzione  maggiormente
equilibrata della banda,  dei  gestori  esistenti  GSM  che  potranno
ottenere ciascuno al massimo due blocchi. Tale meccanismo di  cap  e'
coerente con le scelte gia' descritte per la banda a 800 MHz.  A  tal
fine e' altresi' necessario che il cap per i  gestori  GSM  esistenti
sulle bande a 900 e 1800 MHz sia modificato in maniera da  consentire
a tali gestori di ottenere al massimo 10 MHz ciascuno a 900 MHz e  al
massimo  25  MHz  ciascuno  a  1800  MHz.  Alcuni  rispondenti   alla
consultazione hanno richiesto modifiche  a  tale  cap  proponendo  in
alcuni casi che un operatore GSM incumbent possa acquisire al massimo
un solo altro blocco fra i tre i gara, ed  in  altri  che  occorresse
fissare un  cap  complessivo  di  10  MHz  per  i  blocchi  di  nuova
assegnazione, all'interno del quale  ricomprendere  anche  i  blocchi
opzionati.  L'Autorita'  ritiene  che  tali   proposte   modificative
restringerebbero eccessivamente la contendibilita' dei blocchi in una
banda  in  cui  si  assegna  una  ridotta  porzione  di   spettro   a
completamento  della  gamma.  Pertanto,  non  ritenendo   le   stesse
giustificate,  l'Autorita'  conferma  il   meccanismo   proposto   in
consultazione. 
  61. Una volta completata la procedura di aggiudicazione della banda
generica, occorre procedere all'assegnazione  dei  blocchi  specifici
all'interno della gamma. L'Autorita' ritiene che occorra procedere in
maniera da garantire l'uso piu' efficiente possibile  della  banda  e
quindi consentire l'assegnazione  contigua  dei  blocchi,  inclusi  i
blocchi gia' assegnati, al  massimo  grado  possibile.  Tenuto  conto
dell'opzione dell'operatore opzionante, allora, nel caso qualcuno dei
blocchi in gara fosse assegnato  allo  stesso  operatore  opzionante,
essi dovrebbero essere  assegnati  in  maniera  contigua  ai  blocchi
opzionati procedendo verso la parte alta della gamma. Nel caso in cui
alcuni dei blocchi in gara fossero assegnati ad  un  nuovo  entrante,
allora essi sarebbero assegnati in maniera contigua ai  blocchi  gia'
assegnati  all'operatore  opzionante  (opzionati  e/o   aggiudicati),
procedendo verso  l'alto  della  gamma  di  frequenze,  eventualmente
procedendo in base all'entita' dell'offerta complessiva a 1800 MHz in
caso di piu' nuovi entranti. Per garantire  la  contiguita'  potrebbe
essere necessario in alcuni casi che il primo operatore GSM incumbent
compatti la propria banda occupando il blocco a 1750-1755 e 1845-1850
MHz e lasciando libero il primo dei propri blocchi da 5 MHz. 
  62. Nel caso alcuni dei blocchi in gara fossero invece assegnati ad
operatori che attualmente abbiano banda  a  1800  MHz  per  uso  GSM,
allora l'Autorita' ritiene che gli operatori che ottengono  la  banda
provvedano ad una riallocazione dei  rispettivi  canali  al  fine  di
ottenere una assegnazione contigua,  e  pertanto  che  gli  operatori
interessati debbano presentare un piano di riallocazione che consenta
la contiguita' di tutti i blocchi assegnati. Tutte  le  riallocazioni
necessarie a realizzare una assegnazione contigua ed efficiente della
banda a tutti gli operatori  non  debbono  comportare  oneri  per  lo
Stato. A tal fine l'Autorita' ritiene  che  gli  operatori  incumbent
GSM, al momento della presentazione della domanda  di  partecipazione
alle  procedure  di  cui  in  consultazione,  debbano  esplicitamente
aderire all'accettazione di un piano di riallocazione che consenta di
raggiungere l'obiettivo prima descritto senza oneri per lo Stato.  In
caso di mancata realizzazione per qualunque  motivo  di  un  siffatto
piano il Ministero dello  sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita',
dovrebbe imporre, al fine dell'utilizzo efficiente  delle  frequenze,
uno specifico piano di spostamento di banda per uno o piu'  operatori
GSM, in maniera proporzionata e  giustificata,  senza  oneri  per  lo
Stato, al fine di arrivare all'obiettivo prima descritto,  dipendente
dallo specifico caso pratico di aggiudicazione  dei  blocchi  a  1800
MHz. 
  63.  In   merito   all'utilizzabilita'   della   banda   di   nuova
assegnazione, un rispondente  alla  consultazione  ha  richiesto  che
questa avvenga contemporaneamente per la banda opzionata e per quella
aggiudicata, soggetta, eventualmente, al detto piano di  riordino  ed
ai suoi tempi. L'Autorita' ritiene tale proposta non condivisibile in
quanto  il  diritto  all'uso  di  un  operatore   non   puo'   essere
condizionato da un evento che dipende dalle scelte e dalle necessita'
di soggetti terzi. In un caso simile, il riordino della banda  a  900
MHz di cui alla delibera n. 541/08/CONS, si  e'  operato  secondo  lo
stesso principio. 
  64. Al termine delle procedure di assegnazione della banda  a  1800
MHz, i gestori GSM con banda a 1800 MHz potranno chiedere,  entro  la
scadenza delle proprie licenze GSM, l'autorizzazione per procedere al
refarming delle proprie  frequenze  GSM  verso  le  nuove  tecnologie
permesse a larga banda. Nell'autorizzare tale refarming il  Ministero
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita', dovra' tener conto tra
l'altro  dei  seguenti  fattori:  della  situazione  del   piano   di
assegnazione della banda a 1800 MHz all'esito delle procedure di  cui
alla presente consultazione, dell'evoluzione del parallelo  piano  di
refarming della banda a 900 MHz gia' avviato ai sensi della  delibera
n. 541/08/CONS, della  necessita'  di  tutela  dell'utenza  con  solo
terminali GSM, della necessita' di garantire  gli  obblighi  previsti
dalle rispettive licenze GSM, ivi inclusi gli obblighi di  copertura.
In ogni caso il  refarming  completo,  cioe'  lo  switch  over  anche
dell'ultimo blocco GSM (25 canali  per  un  totale  di  5  MHz),  per
ciascun operatore, prima della  scadenza  delle  rispettive  licenze,
dovra' essere oggetto di una apposita istruttoria del Ministero dello
sviluppo economico,  che  preveda  la  valutazione  dell'impatto  sui
consumatori. 
  65. Al fine di assicurare  la  compatibilita'  tra  sistemi  GSM  e
sistemi adiacenti con nuove tecnologie  l'Autorita'  ritiene  che  le
norme tecniche finora emanate siano sufficienti per la maggior  parte
dei casi esistenti, tenuto anche conto di quanto emerso  nei  recenti
studi citati della  CEPT.  Nel  caso  dell'UMTS,  le  norme  tecniche
indicano che la distanza minima fra una portante UMTS ed una portante
adiacente GSM deve essere di 2.8 MHz; cio' potrebbe  significare  che
l'operatore GSM adiacente  potrebbe  dover  spegnere  un  canale  GSM
ovvero che l'operatore UMTS potrebbe  dover  utilizzare  filtri  piu'
selettivi, ovvero arretrare la portante o utilizzare altre differenti
tecniche di mitigazione. L'Autorita' ritiene  che  tali  problemi  di
coordinamento non devono essere  ostativi  alla  realizzazione  delle
reti ed allo sviluppo delle nuove tecnologie e che sia giustificato e
proporzionato che gli operatori adiacenti suddividano  gli  oneri  di
coordinamento in maniera proporzionata sul territorio di riferimento.
La stessa situazione si verifica  con  le  tecnologie  LTE  e  Wimax,
rispetto al GSM, ove gli studi CEPT richiamati indicano la necessita'
di una distanza tra le band edge dei sistemi che sia  almeno  di  200
kHz in caso di reti non coordinate. 
  66. Le norme tecniche richiamate sono indicate come  sufficienti  a
risolvere  la  maggior  parte  dei  casi  interferenziali,   tuttavia
l'Autorita' intende far rilevare  che,  per  garantire  l'assenza  di
interferenze nocive  su  tali  sistemi,  potrebbe  essere  necessario
rispettare dei requisiti di distanza spaziale indicati nei pertinenti
studi    citati.     L'Autorita'     infine     intende     riservare
all'Amministrazione  la  possibilita'  di  poter  imporre,  in   casi
specifici  di  persistenza  di  interferenze  nocive  ed  in  maniera
proporzionata e giustificata, norme  tecniche  piu'  restrittive  che
includano misure di mitigazione in capo agli operatori  aggiudicatari
o  assegnatari  di  frequenze  nelle  bande  oggetto   del   presente
provvedimento,  come  anche   previsto   in   generale   dal   quadro
regolatorio. 
  67. Per quanto riguarda la banda a 1800  MHz  di  cui  al  presente
provvedimento, l'Autorita' ritiene che, in maniera omogenea  con  gli
altri diritti d'uso gia' assegnati nella stessa  banda,  l'estensione
geografica debba essere nazionale. 
 
  5. Blocchi in banda a 2000 MHz 
 
  68. In tale banda la quantita' di frequenze disponibili e' limitata
a tre blocchi da 5 MHz non accoppiati per un totale di 15 MHz da 2010
a 2025 MHz. Tale banda rientra nella cosiddetta core band UMTS, cioe'
la  banda  primariamente  destinata  all'uso  IMT2000  e   successive
evoluzioni dello standard. Le norme tecniche di  uso  attualmente  in
vigore  sono  dunque  quelle   gia'   emanate   per   l'IMT2000/UMTS.
Attualmente tali norme tecniche sono quelle della decisione  dell'ECC
n. ECC/DEC/(06)01 del 24 marzo 2006 che specifica la posizione  delle
portanti per le tecnologie ivi previste. Non sono ancora conclusi gli
studi relativi alle norme tecniche di compatibilita' improntati  alla
neutralita' tecnologica, come invece avvenuto nelle altre  bande  qui
considerate, per  cui  eventuali  altre  tecnologie  potranno  essere
ammesse previa verifica di compatibilita'. 
  69. La detta decisione dell'ECC prevede che la banda da 2010 a 2025
MHz possa essere usata oltre che in modalita' TDD anche in  modalita'
c.d. FDD uplink cioe' accoppiandola con altre porzioni  FDD  downlink
fuori banda. Sebbene l'Autorita' allo stato non abbia contezza di una
domanda di mercato e di disponibilita' tecnologica  per  entrambe  le
modalita' d'uso, si ritiene in principio opportuno di non escluderle,
pur  essendo  in  particolare  la  seconda  modalita'  soggetta  alle
relative verifiche di compatibilita'. Per  inciso  tale  possibilita'
rappresenta la possibilita' duale dell'ammettere un uso TDD in  bande
canalizzate per uso FDD discusso nella sezione relativa alla banda  a
2.6 GHz. 
  70. Date le particolari  caratteristiche  interferenziali  di  tale
banda, non contigua ad altre bande UMTS,  l'Autorita'  ritiene,  come
gia' effettuato ad  esempio  nella  recente  asta  multifrequenza  in
Germania, che la banda debba essere assegnata in un blocco  unico  da
15 MHz,  per  uso  di  norma  TDD.  In  tal  modo  e'  possibile  per
l'aggiudicatario limitare le necessita' di  coordinamento  esterno  e
protezione dalle interferenze e utilizzare la stessa in maniera molto
piu' efficiente. Non e' da escludere peraltro un impiego in modalita'
c.d. FDD uplink pur potendo, come detto, essere la stessa soggetta ad
eventuali ulteriori condizioni  di  compatibilita'.  Sulla  questione
dell'assegnazione della banda in argomento, alcuni  rispondenti  alla
consultazione hanno espresso la  proposta  di  assegnare  anche  tale
banda a blocchi da 5 MHz individuali. L'Autorita'  ritiene  che  tale
assegnazione possa condurre ad un uso inefficiente  dello  spettro  e
comunque a rischi di sottoutilizzazione della risorsa. Tra l'altro le
possibilita' offerte dal presente provvedimento di condivisione delle
frequenze e di leasing possono contemperare molte esigenze  da  parte
dei soggetti potenzialmente interessati solo a ridotte  porzioni  del
bene. 
  71. La banda TDD dell'UMTS, inclusa quella tra 1900 e 1920 MHz,  e'
finora rimasta sostanzialmente inutilizzata per mancanza di  adeguate
tecnologie e pertanto  l'assegnazione  della  banda  a  2000  MHz,  a
maggior ragione se  in  un  blocco  unico,  potra'  rappresentare  un
incentivo per portare una  maggiore  efficienza  di  uso  complessivo
dello  spettro  ed  offrire  nuova  capacita'  per  contribuire  allo
sviluppo degli obiettivi di broadband dell'Agenda Digitale. 
  72. Per quanto riguarda l'assegnabilita' della  banda,  l'Autorita'
ritiene che essa sia contendibile da qualunque operatore,  sia  nuovo
entrante che incumbent, fatto  salvo  come  sempre  il  rispetto  dei
requisiti  soggettivi  e  di   indipendenza   dei   concorrenti   per
partecipare alla procedura, e senza prevedere specifici cap. 
  73. L'Autorita' ritiene che, in maniera omogenea agli altri diritti
d'uso nella core band UMTS e nelle altre bande di cui  alla  presente
procedura, l'estensione geografica dei  diritti  d'uso  debba  essere
nazionale. 
 
  6. Blocchi in banda a 2.6 GHz 
 
  74.  La  banda  in  questione  e'  gia'  stata   oggetto   di   una
consultazione pubblica avviata  dall'Autorita'  con  la  delibera  n.
559/08/CONS, conclusasi nel mese di dicembre 2008. Sono pervenuti  in
tale occasione  all'Autorita'  21  contributi  in  rappresentanza  di
altrettanti soggetti. Otto  dei  predetti  rispondenti,  precisamente
Mandarin Wimax, Brennercom, Telecom Italia,  Wind  Telecomunicazioni,
Infracom, AIIP, Vodafone, Linkem, hanno  anche  richiesto  di  essere
sentiti in audizione (tenutesi tra fine  novembre  e  inizi  dicembre
2008),  nel  corso  delle  quali  gli  stessi  hanno  provveduto   ad
illustrare il proprio contributo. La sintesi della consultazione  con
l'elenco dei partecipanti e  i  singoli  contributi  presentati  sono
pubblicati nel sito web dell'Autorita'. 
  75. Successivamente alla consultazione pubblica, l'Autorita' non e'
potuta pervenire  ad  un  regolamento  conclusivo  in  ragione  della
mancata definizione, da parte  dell'Amministrazione  competente,  del
piano di liberazione  della  banda.  A  cio'  si  aggiunga  anche  un
notevole rallentamento, da parte dell'industria, nel procedere con le
attivita' di standardizzazione e sviluppo degli  apparati,  anche  in
dipendenza di importanti  evoluzioni  tecnologiche  in  corso  per  i
sistemi di tipo radiomobile, sia per la banda in  esame  che  per  le
altre bande, che ha comportato la necessita'  di  attendere  maggiore
chiarezza sugli sviluppi tecnici. 
  76. Occorre anche sottolineare che tale situazione e' stata  comune
a quasi tutti gli altri paesi europei, tra i quali solo la  Svezia  e
la Norvegia avevano proceduto all'assegnazione della  banda  2.6  GHz
nella prima parte del 2009. Solo recentemente dunque l'interesse  per
la banda a 2.6 GHz si e' rinvigorito, in particolare con  la  recente
asta tedesca del maggio 2010, e specificatamente in  connessione  con
un sistema di gara di  tipo  multifrequenza,  in  cui  gli  operatori
possono piu' facilmente beneficiare  di  sinergie  nella  domanda  di
banda.  Pertanto  l'Autorita'  ritiene  di  adottare  il   piano   di
assegnazione  per  tale  banda,  tenendo  conto  dei  risultati  gia'
espressi  nella  precedente  consultazione  pubblica  e  della  nuova
situazione derivante dalla selezione di  tipo  multifrequenza  e  dei
risultati della nuova consultazione pubblica. 
  77. La banda a 2.6 GHz dovrebbe supportare lo sviluppo  di  servizi
innovativi  a  larga  banda  e  dati  in  mobilita',  promuovendo  la
competizione anche a livello europeo. In particolare la  detta  banda
dovrebbe essere di interesse per operatori intenzionati  ad  adottare
tecnologie wireless broadband di nuova generazione, anche  in  virtu'
del fatto che la banda  offre  opportunita'  di  sviluppo  a  livello
globale, cosi' da supportare il roaming e le economie di scala  nello
sviluppo degli apparati. Cio' anche perche' la banda  e'  disponibile
internazionalmente in maniera armonizzata, con una disponibilita'  di
frequenze relativamente ampia, per utilizzo pressoche'  immediato,  e
in molti paesi anche su base greenfield. 
  78. La delibera di consultazione n. 559/08/CONS circa il  piano  di
assegnazione della banda  a  2.6  GHz,  in  sintesi,  proponeva  come
argomento principale due  possibili  opzioni  per  la  canalizzazione
della banda (opzione A: canalizzazione flessibile FDD/TDD, opzione B:
canalizzazione fissata pari a quella CEPT classica). La consultazione
richiedeva poi commenti circa la proposta presentata di assegnare  la
banda mediante una procedura di  asta  in  due  fasi,  la  prima  per
blocchi generici da 5 MHz (clock auction) e la seconda per la  scelta
della posizione dei  blocchi  aggiudicati  nell'ambito  della  banda.
Nella consultazione sono state anche  proposte  le  usuali  misure  a
corredo delle procedure di assegnazione, quali obblighi di  copertura
ed  uso  della  banda,  tetto   massimo   di   banda   aggiudicabile,
pianificazione  geografica,  eventuali  riserve  per   categorie   di
operatori, possibili misure asimmetriche. 
  79. Per quanto riguarda la canalizzazione della  banda,  principale
questione proposta in sede di consultazione, dalla  consultazione  si
rileva come una buona parte dei rispondenti preferisca  l'opzione  B,
cioe' quella CEPT classica con numero di blocchi TDD fisso e  pari  a
10 (di cui uno o due comunque riservabili come blocchi  di  guardia),
con qualche preferenza individuale circa le modalita' di accorpamento
per  l'assegnazione.  I  pochi  che  hanno  espresso  preferenza  per
l'opzione A non hanno peraltro fornito un adeguato sostegno  tecnico.
Nel caso dell'opzione A, la gestione della c.d. assegnazione spezzata
(cfr. delibera n. 559/08/CONS, all. B, par. 40) presenta una serie di
complicazioni che, seppure risolvibili (come  nel  caso  proposto  in
consultazione,   ovvero   adoperando    un    sistema    combinatorio
generalizzato) rappresentano comunque un ostacolo alla determinazione
della piu' appropriata strategia di  gara  per  i  concorrenti;  allo
stato non appare che i  vantaggi  derivanti  da  tale  opzione  siano
effettivi rispetto alle soluzioni alternative. 
  80. Sulla base di quanto emerso in sede di consultazione e  tenendo
conto  degli  sviluppi  sinora  intervenuti  in   sede   comunitaria,
l'Autorita'  ritiene  di  adottare,   per   la   presente   selezione
multifrequenza, l'opzione B, cioe' la  canalizzazione  fissata  dalla
CEPT, peraltro seguita finora nella maggior parte delle  aste  tenute
in Europa nel frattempo, da Norvegia, Svezia,  Finlandia,  Danimarca,
Paesi Bassi, etc. fino  alla  recente  asta  tedesca.  Tuttavia,  nel
rispetto  del  principio  di  neutralita'  tecnologica,   l'Autorita'
ritiene che si possa lasciare liberta' agli utilizzatori di adoperare
anche tecnologie di tipo TDD nella banda assegnata  FDD,  in  maniera
tale che l'accoppiamento delle bande non rappresenti di  per  se'  un
vincolo  tecnologico.  Tuttavia,  ai  fini  dell'uso  ordinato  dello
spettro e della protezione delle interferenze gli  utilizzatori  TDD,
sia in blocchi TDD che in blocchi FDD, sono tenuti  a  rispettare  le
maschere di riferimento per le  emissioni  spettrali  previste  dalla
normativa  tecnica  applicabile  (Decisione  della   Commissione   n.
2008/477/EC  e  Report  CEPT  n.  19).  In  particolare  spetta  agli
utilizzatori TDD di definire l'eventuale blocco  di  separazione  tra
reti TDD adiacenti non sincronizzate  ovvero  tra  reti  TDD  ed  FDD
nell'ambito della propria banda assegnata, sia essa TDD o  FDD.  Tale
proposta ha avuto un sostanziale sostegno nella  nuova  consultazione
pubblica. 
  81.  Nella   tabella   e'   riportata   una   illustrazione   della
canalizzazione prevista dalla CEPT per la banda a 2600 MHz. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  82. Per quanto riguarda la possibilita'  di  selezionare  un  unico
aggiudicatario con compiti di carrier wholesale nazionale selezionato
sulla base della possibilita' di coprire il digital divide,  proposto
da alcuni partecipanti nella  consultazione  del  2008  ed  in  parte
riproposto nella nuova  consultazione,  l'Autorita'  ritiene  che  la
banda a 2.6 GHz di  per  se',  per  le  caratteristiche  tecniche  di
propagazione ed interferenziali non sia  la  piu'  adeguata  per  una
azione di copertura capillare del territorio e possa  piu'  utilmente
essere utilizzata come banda di capacita'. Cio' non vuol dire che gli
operatori non siano liberi  di  realizzare  con  essa  coperture  del
territorio anche estese, ne' che la banda non possa  essere  soggetta
ad obblighi di copertura. La  presenza  di  una  asta  multifrequenza
consente  di  affrontare  anche  questo  aspetto,  come  esposto  nei
riguardi della scelta delle procedure qui in  esame.  Come  descritto
precedentemente riguardo la banda a 800 MHz, infatti, l'obiettivo  di
una copertura obbligatoria del digital divide, piu'  o  meno  estesa,
puo' essere demandato agli operatori  che  acquisiranno  l'uso  della
detta banda. Anche la possibilita' di entrare nel mercato  sfruttando
offerte di accesso, di tipo wholesale o leasing  delle  frequenze  e'
previsto nell'ambito del presente  provvedimento,  seppure  non  come
obbligo. Anche alla luce  di  tali  considerazioni,  l'Autorita'  non
ritiene nell'ambito degli obblighi di accesso  e  copertura  per  gli
aggiudicatari della banda a 2.6 GHz di dover esplicitamente  indicare
le aree del digital divide, seppure esse possono essere  incluse  nei
piani minimi obbligatori su base volontaria. 
  83. Per quanto riguarda la scelta della procedura  di  gara,  nella
nuova consultazione e' stato poi anche riproposto  il  meccanismo  di
beauty contest come preferenziale per  l'assegnazione.  Al  riguardo,
l'Autorita' ritiene, come gia' esposto,  di  mantenere  la  modalita'
dell'asta. Per quanto  attiene  alla  specifica  procedura  di  asta,
benche' la procedura di clock auction  abbia  alcuni  vantaggi,  come
esposto  nella  delibera  di   consultazione   citata,   ragioni   di
omogeneita' con il resto delle bande oggetto dell'asta multifrequenza
e semplicita' di svolgimento tendono a far preferire il meccanismo di
SMRA  (simultaneous  multiple  round  ascending)  gia'  adoperato   e
sperimentato in numerose occasioni sia in Italia che all'estero. 
  84. Per quanto riguarda i blocchi da assegnare, per la  parte  FDD,
l'Autorita' ritiene di procedere allo stesso  modo  proposto  per  la
banda a 800 MHz, e cioe' mediante una  asta  a  blocchi  da  2x5  MHz
generici tranne uno, esattamente il  blocco  n.  14,  adiacente  alla
porzione TDD, che rimarrebbe specifico. La ragione di tale  soluzione
consiste nella possibilita', peraltro allo stato  teorica,  che  tale
blocco abbia delle condizioni di  interferibilita'  differenti  dagli
altri. Inoltre, ove qualche  aggiudicatario  ritenesse  di  adoperare
tecnologie  TDD  nella  banda  assegnata  come  FDD,  allora  sarebbe
preferibile dal punto di vista dell'uso efficiente complessivo  dello
spettro  che  tale  possibilita'  fosse  esercitata  nella  zona  FDD
adiacente alla TDD. Pertanto un concorrente che si trovasse  in  tale
esigenza avrebbe una possibilita' in piu' di acquisire tale specifico
blocco. Cosi' come per la banda a 800 MHz, al termine della  fase  di
aggiudicazione l'amministrazione procedente avviera'  un  periodo  in
cui gli  aggiudicatari  potranno  accordarsi  circa  la  disposizione
effettiva dei propri blocchi generici aggiudicati, con il vincolo  di
garantire a tutti  (salvi  eventuali  casi  difformi  volontariamente
assunti) la contiguita' della banda. Da tale principio segue che  ove
l'aggiudicatario del blocco specifico n. 14  abbia  conseguito  altri
blocchi, a questi sara' garantita per primo la contiguita'. Nel  caso
in  cui  un  tale  accordo  non  fosse  raggiunto   l'Amministrazione
procedera' nell'ordine delle offerte complessive aggiudicatarie nella
stessa  banda,  allocando  prima  i  blocchi  adiacenti  alla   banda
assegnata contigua al blocco specifico e poi procedendo  dalla  banda
piu' alta verso il basso,  garantendo  la  contiguita'  a  tutti  gli
aggiudicatari. 
  85. Per quanto riguarda invece la banda TDD, anche sulla base delle
richieste  presentate  nelle   manifestazioni   di   interesse   alla
consultazione pubblica di cui alla delibera  n.  559/08/CONS,  si  e'
rilevato che un servizio di qualita' adeguata necessita di un  minimo
di frequenze che dovrebbe partire da  almeno  15-20  MHz.  In  alcuni
paesi europei dove la banda a 2.6 GHz e' stata gia' assegnata, si  e'
rilevato che tutti i 50 MHz disponibili sono stati  assegnati  ad  un
unico operatore.  L'Autorita'  pertanto,  anche  allo  scopo  di  non
frammentare eccessivamente la banda, e  quindi  condurre  ad  un  uso
inefficiente dello spettro(5)  in  consultazione  aveva  proposto  di
effettuare un prepackaging dei blocchi TDD e  quindi  suddividere  la
banda in 2 blocchi della medesima ampiezza da  25  MHz  ciascuno,  da
assegnare, sempre con asta di tipo SMRA, come blocchi specifici. Alla
luce della indicazione del Ministero circa  la  disponibilita'  della
banda TDD, poiche' risultano in tutto liberi 30 MHz (2570 - 2600 MHz)
l'Autorita' ritiene di adattare la  proposta  in  consultazione  alla
nuova disponibilita' e quindi di procedere a definire  due  lotti  di
assegnazione della medesima ampiezza di 15 MHz ciascuno. 
  ---------- 
          (5) Si noti che per ogni rete TDD non sincronizzata  almeno
          un blocco TDD deve essere lasciato come banda di guardia  o
          usato in condizioni "restricted". 
 
  86. Occorre osservare  che  gli  studi  tecnici  della  CEPT  hanno
consigliato, anche se cio' non e' vincolante per gli Stati Membri, di
lasciare il blocco TDD piu' alto, cioe'  il  n.  10,  adiacente  alla
banda FDD downlink, quale blocco di guardia e non procedere alla  sua
assegnazione. Tale  blocco  servirebbe  a  limitare  le  interferenze
provenienti dai sistemi FDD downlink sui  sistemi  TDD.  Tale  blocco
comunque  non  farebbe  parte  della  banda  assegnabile  in   quanto
rientrante nella riserva della Difesa. Analogamente anche  il  blocco
TDD n. 1, adiacente alla porzione FDD uplink presenta caratteristiche
d'uso che in teoria prevedono restrizioni (come gli altri blocchi TDD
adiacenti ad altri blocchi TDD non sincronizzati). Tuttavia a  priori
e'  molto  difficile  stabilire  e  ipotizzare  tutte  le   possibili
situazioni pratiche che possono derivare dall'utilizzo  congiunto  di
sistemi adiacenti con modalita' duplex  differenti,  su  porzioni  di
territorio di  diverso  tipo,  in  particolare  in  presenza  di  una
molteplicita' di singole tecnologie alcune delle quali ancora in fase
di standardizzazione. La possibilita' per gli aggiudicatari di  usare
anche i blocchi piu' interferiti o ad  uso  "restricted"  conduce  in
generale ad un uso mediamente piu' efficiente dello spettro  e  offre
dei   vantaggi   agli   utilizzatori,   seppur   responsabilizzandoli
maggiormente. 
  87. L'Autorita'  pertanto  ribadisce  che  l'utilizzo  dei  blocchi
assegnati deve rispettare la normativa tecnica e che e' possibile che
gli operatori interessati debbano introdurre ulteriormente specifiche
tecniche di mitigazione, in dipendenza da specifici casi pratici.  In
particolare l'Autorita' intende  sottolineare  quanto  gia'  previsto
dalla detta normativa tecnica secondo  cui  l'uso  ristretto  o  come
guardia di particolari blocchi TDD e' a  carico  degli  aggiudicatari
della banda TDD (ovvero di quella FDD qualora  si  volesse  adoperare
con tecnologie TDD). Inoltre l'Autorita' ritiene che qualora tecniche
di mitigazione ulteriori rispetto a quelle di norma utilizzate  nelle
best practices internazionali  dovessero  essere  adoperate,  l'onere
dovrebbe essere ripartito, in maniera in media equivalente  su  tutto
il territorio da tutti gli operatori interessati, senza oneri per  lo
Stato. Nei casi di persistenza di interferenze dannose possono quindi
anche essere imposte determinate misure  tecniche  ai  fini  dell'uso
ordinato ed efficiente dello spettro dall'Amministrazione competente. 
  88. Per quanto riguarda l'estensione geografica dei diritti  d'uso,
gli esiti della consultazione di cui  alla  delibera  n.  559/08/CONS
mostrano  una  polarizzazione  delle  posizioni,  nel  senso  che   i
possibili  utilizzatori  della  banda   di   estrazione   radiomobile
prevedono l'uso della banda  su  base  nazionale,  mentre  quelli  di
matrice Wimax richiedono l'uso su base provinciale,  regionale  o  al
massimo macroregionale. Tale  ultima  circostanza  e'  stata  ripresa
anche nell'ultima consultazione. L'Autorita' ritiene a tale proposito
di confermare l'effettuazione di una asta unica multifrequenza  tutta
su  base  nazionale.  Dimensioni   geografiche   troppo   frammentate
conducono in generale ad  un  uso  non  efficiente  dello  spettro  e
comunque a sviluppi non uniformi sul territorio. L'Autorita'  ritiene
che la possibilita' per gli operatori di  effettuare  il  leasing  su
base territoriale provinciale, la possibilita' di  sfruttare  offerte
di accesso di tipo  wholesale,  l'obbligo  di  accettare  ragionevoli
richieste  di  accesso  nelle  aree  ove   lo   spettro   non   venga
adeguatamente  adoperato,  possano  adeguatamente   contemperare   le
esigenze degli operatori con prospettive maggiormente locali. Per  la
declinazione di tali misure si veda la sezione relativa. 
  89. Per quanto riguarda il piano di assegnazione della banda a 2600
MHz, in sede di consultazione vi e' stato un generale consenso. In un
solo caso e' stato chiesto per la  porzione  FDD  di  predisporre  un
"prepackaging" dei blocchi in tre lotti da 2x20 MHz  ed  1  lotto  da
2x10  MHz.   Tale   possibilita'   viene   ritenuta   non   opportuna
dall'Autorita' perche' vincolerebbe ab origine i possibili  risultati
della gara. Un rispondente ha richiesto che, come  la  porzione  FDD,
anche la porzione TDD fosse assegnata  a  blocchi  da  5  MHz  e  che
esplicitamente si evitasse di assegnare i blocchi n.  1  e  10  della
stessa banda. In un caso  e'  stato  anche  richiesto  che  tutta  la
porzione TDD fosse assegnata  ad  un  unico  operatore.  L'Autorita',
tenuto anche conto delle motivazioni, al  contrario,  di  supporto  a
quanto  proposto,  fornite   peraltro   dalla   maggior   parte   dei
rispondenti,  ritiene  di  confermare   quanto   gia'   proposto   in
consultazione, salve le modifiche  necessarie  a  tener  conto  della
ridotta disponibilita' della porzione TDD. 
  90. Per quanto attiene  alla  proposta  dell'Autorita',  effettuata
nella consultazione del  2008,  di  introdurre  un  cap  sulla  banda
acquisibile (minimo  10  e  massimo  50  MHz  di  banda  totale),  le
preferenze espresse sono  state  abbastanza  varie,  anche  se  molti
rispondenti hanno supportato le proposte dell'Autorita'.  Sulla  base
pertanto di quanto acquisito in consultazione e  tenuto  conto  della
modalita' prevista per l'assegnazione dei blocchi l'Autorita' ritiene
di non proporre cap minimi(6) e di introdurre, come gia' per la banda
a 800 MHz e 1800 MHz, un cap massimo. 
  ---------- 
          (6) Il cap minimo e' implicito nel fatto che l'assegnazione
          minima e' di 1 blocco FDD pari a 2x5 MHz e quindi  10  MHz,
          oppure 15 MHz per i blocchi TDD. 
 
  91. Per quanto attiene al cap massimo, l'Autorita' ha  proposto  in
consultazione il valore di 55  MHz  complessivi.  Su  tale  punto  le
risposte in consultazione  sono  state  relativamente  varie.  Alcuni
rispondenti hanno proposto di separare i cap per la banda  FDD  (2x20
MHz) da quella TDD (20 MHz, nel caso di assegnazione in blocchi da  5
MHz singoli o 25 MHz nel caso di blocchi da 25  MHz).  Un  proponente
propone  di  mantenere  il  cap  unico  e  di  aumentarlo  a  65  MHz
complessivi. Tenuto conto della nuova  situazione  di  disponibilita'
della  banda  TDD  derivante   dalle   indicazioni   del   Ministero,
l'Autorita' ritiene comunque di confermare il valore  del  cap  a  55
MHz. Cio' consente ad un qualsiasi operatore, sia  esso  incumbent  o
nuovo entrante, di aggiudicarsi fino a 2x25 MHz FDD (50 MHz  totali),
oppure tutta la banda TDD disponibile (2 blocchi da 15 MHz  ciascuno)
oppure una combinazione di 1 blocco TDD (15 MHz) e fino  a  2x20  MHz
FDD (40 MHz). Tale soluzione contempera in pratica la  maggior  parte
delle esigenze espresse in sede di consultazione, pur garantendo  una
contendibilita' dei blocchi ed una relativa limitazione di  possibili
accaparramenti. Inoltre la  possibilita'  per  un  operatore  TDD  di
acquisire tutta la banda TDD disponibile, unita alla possibilita'  di
leasing consente, a tale operatore, anche di realizzare un modello di
business con una banda sufficiente  per  offrire  servizi  evoluti  e
quindi in teoria potendo realizzare, su base eventualmente volontaria
ma non imposta, la modalita' di common carrier  auspicata  da  alcuni
partecipanti. 
  92. Come proposto in consultazione l'Autorita' conferma che intende
introdurre un meccanismo di obblighi minimi di copertura e avvio  del
servizio, associato ad  una  clausola  di  use-it-or-lose-it  ed  una
clausola di accoglimento delle ragionevoli richieste di  accesso  nel
caso di mancato utilizzo delle frequenze in  determinate  aree.  Tali
obblighi dovrebbero comunque essere visti in maniera complessiva  con
le altre bande incluse nella presente procedura multifrequenza e sono
descritti piu' avanti nella sezione relativa. 
  93. Infine nella consultazione di cui alla delibera n. 559/08/CONS,
per quanto riguarda le altre eventuali misure pro-competitive, alcuni
operatori BWA hanno manifestato l'esigenza di ottenere una riserva di
assegnazione, prevalentemente della banda per  uso  TDD  (alcuni  dei
quali anche per blocchi FDD o per un numero di blocchi TDD  superiore
a quello previsto dalla  canalizzazione  CEPT  classica,  cioe'  10).
Inoltre essi ritengono di poter essere  considerati  nuovi  entranti,
anche se gia' dispongono di frequenze BWA, in quanto  appena  entrati
nel mercato e quindi non avendo ancora sviluppato competenze tecniche
e commerciali e  messo  a  frutto  gli  investimenti.  Viceversa  gli
operatori radiomobili si sono opposti ad ogni tipo di riserva e,  per
di piu', si sono candidati all'assegnazione, oltre  che  della  banda
FDD, anche di numerosi blocchi TDD da  utilizzare  in  modalita'  FDD
downlink   external.   Tali   esigenze   sono    state    manifestate
sostanzialmente anche nella consultazione di  cui  alla  delibera  n.
127/11/CONS. 
  94. Su tale punto l'Autorita' ribadisce che, nel caso di  una  asta
multifrequenza, la natura stessa della procedura  consente  gia'  una
grande varieta' di opzioni atte a  soddisfare  numerose  esigenze  di
business.  Una  eventuale  riserva  di  banda  sarebbe   innanzitutto
distorsiva del complesso della procedura, influenzando  non  solo  le
libere scelte del mercato, ma anche i valori  reciproci  delle  varie
bande. L'Autorita' ritiene comunque  che  non  sia  giustificato  ne'
proporzionato  proporre  alcuna  riserva  a  favore  di   particolari
categorie di soggetti, e quindi di lasciare aperta la contendibilita'
dell'intero  spettro,  fatte  salve   le   misure   correttive   gia'
individuate come i cap e le possibilita' di leasing o accesso di tipo
wholesale e l'obbligo di concedere accesso in caso  di  sottoutilizzo
delle risorse. Tuttavia ritiene di convenire con quanto richiesto  in
consultazione, secondo cui gli aggiudicatari  di  frequenze  di  tipo
BWA, che non  dispongano  di  altre  frequenze  radiomobili,  possano
essere considerati nuovi entranti ai fini delle procedure di  cui  al
presente provvedimento, e quindi  beneficiare  delle  misure  a  loro
favore qui proposte. 
  95. L'Autorita' ritiene altresi' utile  prevedere  la  possibilita'
per gli operatori esistenti BWA a 3.5 GHz in regola con gli  obblighi
della propria licenza di un'assegnazione  riservata,  attraverso  una
separata  procedura,  degli  eventuali  blocchi   disponibili   nella
porzione centrale TDD, qualora alcuni di essi  risultassero  inoptati
al termine delle procedure di gara principale. In tale circostanza  i
detti blocchi, suddivisi sulle stesse aree macroregionali di cui alla
procedura di gara relativa al BWA a 3.5 GHz(7), sarebbero offerti  ai
detti operatori, attraverso un apposito interpello, al prezzo  minimo
fissato    nella    procedura    principale    rapportato    all'area
macroregionale. Nel caso pero' vi fossero piu'  soggetti  interessati
per   ciascuna   area   macroregionale   dei   diritti    in    gara,
l'aggiudicazione  avverrebbe,  per  ciascuna  area,  attraverso   una
graduatoria formata mediante offerte in busta chiusa  con  incrementi
rispetto al valore minimo, col sistema del primo prezzo. Rimarrebbero
invariati gli altri obblighi previsti per le frequenze in  questione,
rapportati all'area macroregionale. 
  ---------- 
          (7) Per i primi 2 diritti d'uso. 
 
  96. Per quanto riguarda infine la possibilita' d'uso di  tipo  c.d.
FDD downlink external, proposta da alcuni partecipanti,  in  ossequio
al principio della neutralita' tecnologica, l'Autorita'  ritiene  che
un aggiudicatario possa adoperare anche tecnologie di tipo FDD  nella
banda  TDD,  modalita'  duale   di   quella   discussa   ed   ammessa
precedentemente. Tuttavia l'aggiudicatario che intende  adoperare  la
banda in tale modalita' dovra'  essere  appositamente  autorizzato  e
rispettare le stesse misure di compatibilita' previste per l'utilizzo
TDD,  senza  pretendere  maggiore  protezione,  o  causare   maggiore
interferenza. 
 
  7. Obblighi di copertura 
 
  97.  Come  gia'  disposto  in  altre  procedure   di   assegnazione
competitiva di diritti d'uso delle frequenze, l'Autorita' ritiene che
l'apposizione di adeguati obblighi minimi di copertura a corredo  dei
diritti d'uso sia giustificata per ottenere un  uso  effettivo  delle
frequenze e consenta una maggiore garanzia sia nella  credibilita'  e
solidita' dei business plan degli  operatori  interessati  che  nella
limitazione di possibili fenomeni di hoarding e/o di acquisizione dei
diritti d'uso con soli intenti speculativi. 
  98.  L'assegnazione  della  banda  a  800   MHz   rappresenta   una
significativa opportunita' per  lo  Stato  per  la  realizzazione  di
obiettivi piu' ambiziosi che il mero sviluppo di servizi, ad  esempio
la copertura del digital divide. La banda ad 800 MHz presenta infatti
particolari caratteristiche di propagazione che la rendono  adatta  a
coprire in maniera cost-effective aree  rurali,  quelle  generalmente
affette da un ritardo nello sviluppo delle infrastrutture, nonche' ad
offrire una migliore  copertura  indoor.  E'  la  prima  volta,  dopo
l'assegnazione della banda a 900 MHz all'inizio degli anni  '90,  che
una  cospicua  quantita'  di  banda  sotto  il  GHz  viene  posta  ad
assegnazione. Presumibilmente inoltre potrebbero intercorrere  ancora
molti  anni  prima   di   rendere   disponibile   altra   banda   con
caratteristiche analoghe. La banda a 900 MHz assegnata prima  per  il
cellulare analogico TACS e poi per quello digitale  a  banda  stretta
GSM ha consentito uno sviluppo notevole delle reti ed  una  copertura
ubiqua del  territorio  nazionale.  Tuttavia  i  servizi  offerti  si
concentravano  prevalentemente  su  quelli  basati  sulla  voce   con
qualita' di servizio adeguata allo scopo. Occorre  quindi  mettere  a
frutto l'occasione  dell'assegnazione  della  banda  a  800  MHz  per
perseguire importanti obiettivi, in particolare nelle aree  rurali  o
con ridotta popolazione del paese,  a  favore  dello  sviluppo  della
larga banda e quindi dei  servizi  della  Digital  Economy.  Cio'  va
peraltro nella direzione delineata dalla citata proposta  legislativa
della Commissione sul Programma pluriennale di  politica  comunitaria
dello spettro nonche' in quella prevista dall'Agenda Digitale Europea
(Digital Agenda), di cui il Programma di politica del  radio  spettro
rappresenta uno dei pilastri. Il  Programma  di  politica  del  radio
spettro indica come obiettivi, oltre alla  disponibilita'  per  l'uso
della banda a 800 MHz, quello di assicurare la copertura  delle  aree
rurali e  l'accesso  per  categorie  svantaggiate  di  cittadini.  In
particolare la Digital Agenda, in senso piu' ampio,  indica  fra  gli
obiettivi per l'Europa, per il 2020, quelli di garantire la copertura
universale della banda larga (combinando reti fisse e senza fili) con
velocita' di connessione crescenti fino a 30  Mbps,  oltre  che,  nel
tempo, di favorire la diffusione e l'adozione su una  vasta  porzione
del  territorio  di  reti  di  accesso  di  nuova  generazione.  Tali
obiettivi, finalizzati a garantire ai cittadini i benefici sociali ed
economici sostenibili di un mercato  unico  digitale,  vedono  quindi
l'uso della banda a 800 MHz come elemento  chiave.  Il  Programma  di
politica del radio spettro, tra l'altro, prevede esplicitamente  che,
considerando la capacita' della banda a 800  MHz  di  trasmettere  su
aree ampie ed eventualmente scarsamente popolate, specifici  obblighi
di copertura siano connessi ai suoi diritti d'uso. 
  99.  L'Autorita'  pertanto   ritiene   innanzitutto   che   occorra
distinguere gli obblighi di copertura da imporre  agli  aggiudicatari
della banda a 800 MHz da quelli a carico  degli  aggiudicatari  delle
altre bande. A tal fine si  propone  l'introduzione  di  due  insiemi
distinti  di  obblighi  di  copertura  a   carico   degli   operatori
aggiudicatari delle frequenze oggetto del presente provvedimento.  Il
primo relativamente alla  banda  a  2600  MHz,  il  secondo  per  gli
aggiudicatari della sola banda a 800 MHz. L'introduzione di  obblighi
di copertura specifici per gli aggiudicatari della banda a 800 MHz e'
peraltro anche in linea con quanto gia'  realizzato  in  Germania  lo
scorso anno, per le medesime finalita' di copertura di aree  di  tipo
rurale o scarsamente popolate, e  quanto,  allo  stato,  proposto  in
altri Paesi europei. 
  100. Per quanto riguarda gli obblighi di  copertura  per  le  bande
diverse da quella a  800  MHz,  in  consultazione  l'Autorita'  aveva
proposto un obbligo comune alle bande a 1800 MHz,  2000  MHz  e  2600
MHz. In consultazione e' stato fatto rilevare  da  molti  rispondenti
che sia l'aggiudicatario a scegliere la banda con cui  realizzare  la
copertura e che non vi  dovessero  essere  vincoli  sull'uso  di  una
stessa banda a livello regionale, come proposto  dall'Autorita'.  Per
la banda a 2600 MHz si e' poi proposto di diminuire l'onere  proposto
in quanto, a dire dei partecipanti che si sono espressi sul punto, la
banda a 2600 MHz verrebbe utilizzata prevalentemente in  funzione  di
micro o picocelle di capacita'. E' stato inoltre richiesto da  alcuni
partecipanti che, per realizzare le coperture  previste,  si  sarebbe
dovuto tenere conto anche delle copertura realizzate  o  realizzabili
con la banda a 1800 MHz e 2100 MHz gia' assegnata. D'altra  parte  la
banda assegnata a 1800 MHz  con  le  procedure  di  cui  al  presente
provvedimento e' una ridotta porzione del totale (3  blocchi  su  14,
considerando  gia'  assegnati  quelli  opzionati)  che   conduce   al
sostanziale completamento della gamma, e, nel  tener  conto  di  tale
circostanza, occorre anche considerare l'esigenza di  non  introdurre
elementi  di  discriminazione  tra  soggetti  gia'  in  possesso   di
frequenze nella stessa banda, soggetti in possesso  di  frequenze  in
bande  "limitrofe"  (es.  2100  MHz),  e  soggetti  nuovi   entranti.
Permangono  inoltre  incertezze  circa  le  tecnologie  che  verranno
adoperate per l'uso a larga banda delle bande a 1800 e  a  2000  MHz,
elementi questi che introducono incertezze circa l'idoneo modello  di
copertura da utilizzare. 
  101. Tenuto  conto  di  tutto  cio'  l'Autorita'  ritiene  che  sia
appropriato e in linea con  quanto  richiesto  in  consultazione  non
includere,  nel  presente  provvedimento,   obblighi   di   copertura
specifici per le bande a 1800 MHz  e  a  2000  MHz,  circostanza  che
potrebbe alleviare l'onere  complessivo  per  i  partecipanti,  senza
sostanziale detrimento per lo sviluppo delle reti. 
  102. Per quanto riguarda gli aggiudicatari della banda a 2600  MHz,
indipendentemente dalla quantita' di banda assegnata, permane  invece
l'opportunita' di introdurre degli obblighi  adeguati,  tenuto  conto
che, come la banda a 800  MHz,  si  tratta  di  una  banda  di  nuova
assegnazione  di  significativa  ampiezza.  Su  tale   punto   alcuni
rispondenti alla consultazione hanno proposto di  ridurre  i  vincoli
proposti  in  consultazione  (copertura  del  30%  della  popolazione
nazionale in 24 mesi e del 50% in 48 mesi) rispettivamente al  10%  e
al 30% della  popolazione  nazionale  nei  medesimi  tempi  proposti.
Tenuto conto delle motivazioni addotte, e del fatto che  la  banda  a
2600 MHz per alcuni operatori potrebbe rappresentare  un  ampliamento
di capacita' per altre  reti  di  cui  gia'  dispongono,  l'Autorita'
ritiene di accogliere, seppure parzialmente, la proposta. Si  ritiene
pertanto proporzionato che  i  detti  aggiudicatari,  utilizzando  le
frequenze che  saranno  assegnate  con  le  procedure  in  argomento,
realizzino la copertura del 20% della popolazione nazionale entro  24
mesi dall'assegnazione delle frequenze e del  40%  della  popolazione
nazionale entro 48 mesi dall'assegnazione  delle  frequenze,  purche'
tale popolazione, confermando quanto proposto in  consultazione,  sia
distribuita in tutte le regioni italiane, con la copertura, a regime,
di almeno il 5% della relativa popolazione. Come  misura  di  maggior
favore per un nuovo entrante, non potendo contare su una  rete  radio
gia' sviluppata,  questi  ha  a  disposizione  1  anno  in  piu'  per
raggiungere gli stessi obiettivi indicati. Inoltre, tenendo conto che
vi potrebbero essere aggiudicatari di banda 2600 MHz richiedenti  una
quantita' limitata di risorse, es. un solo blocco TDD da 15 MHz o  un
solo blocco FDD da 2x5 MHz, allora  nel  caso  un  aggiudicatario  si
aggiudichi banda 2600  MHz  in  misura  minore  o  uguale  a  15  MHz
complessivi, i detti obblighi sono ridotti del 30%, fermi restando  i
tempi per la realizzazione della copertura. 
  103. Per quanto riguarda il modello di copertura  previsto  per  la
banda a 2600 MHz, l'Autorita'  individua  innanzitutto  un  obiettivo
minimo per cui una data area geografica si considera coperta da parte
un singolo aggiudicatario se lo stesso e'  in  grado  di  offrire  il
proprio servizio a larga banda alla popolazione residente,  cioe'  e'
disponibile il segnale radioelettrico minimo, relativo allo  standard
tecnologico adoperato, mediante la banda di frequenze in uso da parte
del medesimo aggiudicatario, con fornitura di  un  servizio  dati  in
download di almeno 2 Mb/s nominali per utente. 
  104. Per quanto riguarda i piani di copertura della  banda  a  2600
MHz,  gli  aggiudicatari  presentano  al  Ministero  dello   sviluppo
economico, entro 60 giorni dalla conclusione delle procedure di gara,
il proprio piano di copertura obbligatoria corredato di ogni elemento
utile a  dettagliare  le  modalita'  per  raggiungere  gli  obiettivi
fissati nei tempi previsti. I piani di copertura entrano a far  parte
degli obblighi del diritto d'uso  e  ne  sono  parte  integrante.  Il
piano, che deve essere reso  pubblico,  puo'  essere  modificato  nel
corso del tempo, nel rispetto degli obiettivi fissati, previo assenso
del Ministero dello sviluppo economico. La mancata presentazione  del
piano nel termine fissato comporta la sospensione dei  diritti  d'uso
ed e' trattata come una violazione degli obblighi. 
  105. Per quanto riguarda invece la banda  a  800  MHz  l'Autorita',
come  accennato,  intende  promuovere  l'obiettivo  di  fornitura  di
servizi wireless a larga banda in maniera  maggiormente  diffusa  sul
territorio nazionale. Pertanto l'Autorita'  ritiene  in  questo  caso
adeguato uno schema di copertura inteso ad  affrontare  la  questione
della superamento del digital  divide,  prevalentemente  connesso  ad
aree  del  territorio  scarsamente   popolate,   beneficiando   delle
specifiche caratteristiche spettrali della banda. 
  106. Benche' le proposte effettuate dell'Autorita' con la  delibera
n. 127/11/CONS siano  state  supportate  da  molti  rispondenti  alla
consultazione,  altri  rispondenti  hanno  evidenziato  invece  delle
critiche all'impianto prospettato. In generale e' stato fatto  notare
che  la  presentazione   del   piano   di   copertura   prima   della
partecipazione alla gara conduca ad un onere non proporzionato per  i
partecipanti, in quanto innanzitutto  non  sarebbe  a  loro  nota  la
quantita' di  banda  che  si  aggiudicheranno  ed  in  secondo  luogo
avrebbero poco tempo a disposizione dopo la  conoscenza  delle  liste
dei comuni da coprire fino al momento della presentazione dei  piani.
Tenuto conto che  l'inizio  della  copertura  non  potra'  cominciare
ragionevolmente prima di un paio d'anni dalla pubblicazione del bando
di  gara,  non  sarebbe  comunque  giustificato  tale  anticipo.  Una
considerazione  simile  si  applica  per  il  modello  di   copertura
dettagliato.  Alcuni  rispondenti  hanno  infatti  chiesto   che   il
dettaglio  della  copertura  richiesta  sia  noto  al  momento  della
predisposizione del bando, al fine di conoscere con maggior dettaglio
ogni elemento di costo prima di definire  la  propria  partecipazione
alla gara. L'approvazione da parte del  Ministero  sulla  base  delle
proposte degli aggiudicatari, come nella proposta originariamente  in
consultazione, mantiene infatti elementi di incertezza.  Elementi  di
incertezza sono anche stati rilevati nella possibilita' prevista  per
il Ministero dello sviluppo  economico  di  eliminare  alcuni  comuni
dalle liste ove gia' serviti da servizi a larga banda. 
  107. Altre preoccupazioni di merito sono state  esposte  da  alcuni
rispondenti, che hanno chiesto maggiore  chiarezza  nella  formazione
delle liste, in particolare richiedendo espressamente  l'eliminazione
dalle stesse di quelle aree che sono gia' incluse in bandi  regionali
gia' finanziati ed  aggiudicati  e  che  quindi  saranno  sicuramente
coperte con servizi a larga banda  mediante  altri  mezzi.  E'  stato
fatto rilevare che la copertura del digital divide e' un obiettivo in
se' e non dovrebbe dipendere dalla particolare tecnologia  adoperata,
ed in particolare quindi  che  dovesse  essere  possibili  utilizzare
anche la banda a 900 MHz  ove  in  possesso  dell'aggiudicatario.  E'
stato poi richiesto di abbassare l'obiettivo  della  copertura  della
popolazione residente dal 90% all'80%, trattandosi  infatti  di  aree
con popolazione molto sparsa  i  cui  costi  marginali  di  copertura
crescono rapidamente. 
  108. E' stato poi fatto notare che, sebbene in teoria un obbligo di
copertura  proporzionale  alla  banda  a  800   MHz   acquisita   sia
ragionevole, la proposta prevede obblighi variabili  in  maniera  non
direttamente proporzionale alla banda acquisita  e  tale  circostanza
tende  a  sfavorire   operatori   quali   i   nuovi   entranti,   che
presumibilmente potrebbero essere interessati a quantitativi di banda
inferiori agli incumbent. 
  109.  Molti  operatori  hanno  poi  ritenuto   che   l'obbligo   di
prioritizzazione della copertura dei comuni nelle  liste  per  gruppi
suddivisi in base alla superficie non  sia  giustificato  e  che  gli
aggiudicatari debbono poter scegliere liberamente  nell'ambito  delle
liste come realizzare gli obiettivi, fermo restando il tempo  massimo
previsto.  Ed  ancora  molti  rispondenti  hanno  richiesto  di   non
vincolare la copertura del territorio nazionale  al  di  fuori  delle
varie liste di comuni del proprio piano obbligatorio, allo  stato  di
avanzamento dell'obbligo, essendo questo un freno  alla  liberta'  di
dispiegamento delle reti. 
  110. Infine e' stato rilevato che, poiche'  i  piani  di  copertura
vengono presentati in un momento  iniziale  della  procedura,  mentre
l'effettiva  copertura  non  potra'  iniziare  prima  di   un   tempo
relativamente  lungo,  la  proposta   potrebbe   disincentivare   gli
operatori che hanno  gia'  spontaneamente  avviato  propri  piani  di
sviluppo aventi  il  medesimo  obiettivo  di  copertura  del  digital
divide. Tale circostanza potrebbe  essere  modificata,  a  parere  di
alcuni rispondenti, ammettendo che l'obbligo di copertura del digital
divide  possa  essere  assolto  con  tutte  le   frequenze   in   uso
all'aggiudicatario, in particolare quella a 900  MHz,  garantendo  un
servizio a larga banda ed una copertura equivalente. 
  111.  L'Autorita'  ha  esaminato  le  varie  osservazioni   esposte
ritenendole meritevoli di attenta considerazione e, in  alcuni  casi,
di accoglimento. Per quanto riguarda la  percentuale  di  popolazione
che si intende indirizzare nel  definire  la  copertura,  l'Autorita'
ritiene di mantenere l'obiettivo proposto del 90%  della  popolazione
del singolo comune interessato. Solo in tali termini infatti si  puo'
realizzare un obiettivo cruciale quale quello della copertura  ubiqua
delle aree meno abitate mediante sistemi wireless a larga banda.  Per
quanto  riguarda  invece  il  resto  delle  osservazioni   presentate
l'Autorita', ritiene di  poter  procedere  ad  un  adeguamento  della
proposta presentata, in linea con le considerazioni e le  motivazioni
presentate. 
  112. Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione dei  vincoli
alla copertura  del  territorio  nazionale  relativi  allo  stato  di
avanzamento  del  proprio  piano  di  copertura  reso   obbligatorio,
l'Autorita' rileva che, sebbene tale previsione garantisca  un  forte
incentivo alla realizzazione della copertura minima  obbligatoria  da
parte degli aggiudicatari,  risulta  tuttavia  penalizzante  per  gli
utenti al di fuori delle relative aree. Tenuto  conto,  tra  l'altro,
che la copertura minima obbligatoria  costituisce  in  ogni  caso  un
obbligo del diritto d'uso, l'Autorita' conviene sulla possibilita' di
rimuovere la detta previsione. 
  113. L'Autorita' ritiene poi  che  occorra  meglio  specificare  il
sistema di formazione delle liste di comuni sottoposti all'obbligo di
copertura,   secondo   la   procedura   seguente.   L'Amministrazione
responsabile della procedura predispone l'elenco dei  comuni,  divisi
per regione, contenente inizialmente tutti i comuni italiani con meno
di 3000 abitanti. L'Amministrazione puo' escludere dalla  lista  quei
comuni che  fanno  parte  di  bandi  gia'  aggiudicati  da  parte  di
istituzioni nazionali o locali pubbliche, finalizzati alla  copertura
del digital divide, valutata la  congruita'  dei  relativi  piani  di
copertura con gli obiettivi fissati col presente provvedimento, e gli
obiettivi previsti dall'Agenda Digitale. 
  114. L'Amministrazione procede poi ad ordinare i comuni, divisi per
regione, per numero di abitanti, e procede a formare cinque  elenchi,
sempre divisi ciascuno  per  regione.  Il  primo  elenco  e'  formato
prendendo, per ogni regione, il primo, il sesto,  l'undicesimo,  etc.
comune della lista completa. Il secondo elenco e'  formato  prendendo
il secondo, il  settimo,  il  dodicesimo,  etc.  comune  della  lista
completa. Il terzo elenco e' formato prendendo il terzo, l'ottavo, il
tredicesimo, etc. comune della lista completa. Il  quarto  elenco  e'
formato prendendo il quarto, il nono, il quattordicesimo, etc. comune
della lista completa.  Il  quinto  elenco  e'  formato  prendendo  il
quinto, il decimo, il quindicesimo comune della  lista  completa.  Le
liste cosi' formate sono omogenee in termini di numero dei  comuni  e
mediamente in termini di numero di abitanti complessivi, al netto  di
eventuali arrotondamenti. Esse sono pubblicate  col  bando  di  gara.
Dopo l'aggiudicazione, sono associate ciascuna ai blocchi a  800  MHz
in gara  dal  secondo  al  sesto,  mediante  scelta  da  parte  degli
aggiudicatari dei  blocchi,  secondo  l'ordine  della  entita'  della
singola offerta aggiudicataria nella banda a 800  MHz.  L'obbligo  di
copertura dei comuni di una certa lista, secondo  le  modalita'  piu'
avanti  specificate,  compete   pertanto   all'aggiudicatario   dello
specifico blocco cui e' associata la lista. 
  115. Al blocco n. 1 a 800 MHz, che e' assegnato nella procedura  in
argomento come blocco specifico, non e' associato  alcun  obbligo  di
copertura, coerentemente con la possibilita' per l'operatore di  tale
blocco di definire una pianificazione di rete in grado di tener conto
della gestione delle eventuali interferenze con la  banda  adiacente,
tenuto conto della maggiore rilevanza di tale blocco per il  fenomeno
in esame. 
  116. Ciascun aggiudicatario di blocchi ad 800 MHz dovra' realizzare
la copertura del 30% dei comuni presenti  nelle  liste  associate  ai
relativi blocchi entro 36 mesi dalla disponibilita' delle frequenze e
del 75%  dei  comuni  entro  60  mesi.  Le  dette  percentuali  vanno
realizzate per ciascuna delle regioni in cui i comuni sono suddivisi,
entro i predetti tempi.  Un  nuovo  entrante,  non  avendo  una  rete
propria   gia'   sviluppata,   che   possa   eventualmente    aiutare
nell'espletamento dell'obbligo, ha a disposizione due  anni  in  piu'
per raggiungere gli stessi obiettivi. 
  117. Per quanto  riguarda  il  modello  di  copertura,  l'Autorita'
individua innanzitutto un obiettivo  minimo  per  cui  un  comune  si
considera coperto da parte un aggiudicatario con le frequenze  a  800
MHz se il 90%  della  sua  popolazione  residente  puo'  ricevere  il
servizio wireless a larga banda,  cioe'  e'  disponibile  il  segnale
radioelettrico minimo, relativo allo standard tecnologico  adoperato,
mediante la banda di frequenze assegnata al medesimo  aggiudicatario,
con fornitura di un servizio  dati  in  download  di  almeno  2  Mb/s
nominali per utente. 
  118. Al fine di  organizzare  l'approvazione  dei  piani  copertura
minima obbligatoria, ciascun partecipante alle procedure  di  cui  al
presente provvedimento, entro 60 giorni  dall'aggiudicazione,  allega
il  proprio  piano  minimo  di  copertura,  con  l'indicazione  delle
modalita' per raggiungere gli obiettivi previsti nei  tempi  fissati.
Gli aggiudicatari possono scambiare tra loro volontariamente i comuni
nelle liste associate ai propri blocchi aggiudicati, fermi  i  numeri
complessivi, prima della presentazione dei piani. 
  119. Una volta presentati i piani minimi di copertura relativi alla
banda  acquisita,  questi  sono  approvati  dall'Amministrazione   ed
entrano a far parte integrante degli  obblighi  connessi  ai  diritti
d'uso. I piani vengono resi pubblici  in  sintesi  e  possono  essere
modificati nel  tempo,  nel  rispetto  dei  vincoli  fissati,  previo
assenso del Ministero dello sviluppo economico. 
  120.   Per   realizzare   la   copertura   obbligatoria    indicata
l'aggiudicatario dovra' utilizzare a regime le frequenze  a  800  MHz
assegnate.  Dal  momento  dell'approvazione  dei  piani   minimi   di
copertura e fino a non  oltre  un  anno  dalla  disponibilita'  delle
frequenze a 800 MHz, e' facolta' degli aggiudicatari  procedere  alla
copertura dei comuni inclusi nei propri piani minimi  temporaneamente
anche con frequenze assegnate diverse da quelle  a  800  MHz  pur  di
rispettare gli stessi obiettivi  di  copertura  fissati.  Ove  in  un
comune l'obiettivo di copertura con frequenze diverse da quelle a 800
MHz sia stato gia' raggiunto per piu' del 75%, entro il  termine  del
periodo  massimo  indicato,  il   Ministero   puo'   autorizzare   il
completamento  della  copertura  con  la  stessa  tecnologia.   Fermo
restando che i piani di copertura debbono essere completati  entro  i
termini temporali fissati precedentemente,  tutte  le  coperture  dei
piani obbligatori vanno comunque realizzate mediante l'utilizzo delle
frequenze a 800 MHz assegnate al piu' tardi entro  ulteriori  2  anni
dal termine finale. Tale facolta' di utilizzare in una fase  iniziale
altre  frequenze  e'  ritenuta  appropriata  in  quanto  consente  di
anticipare la copertura delle aree a bassa popolazione da parte degli
aggiudicatari, con benefici per l'utenza finale. 
  121. Per quanto riguarda le specifiche del  modello  di  copertura,
inclusa la capacita' di rete end-to-end necessaria  a  supportare  il
traffico richiesto, e gli altri parametri di qualita'  del  servizio,
sia per la banda a 800 MHz che per quella a 2600 MHz, queste  vengono
indicate nel bando di gara, fermo che,  in  dipendenza  di  rilevanti
innovazioni tecnologiche, in maniera  proporzionata  e  giustificata,
sentiti i  gestori  interessati,  alcuni  parametri  potranno  essere
aggiornati entro la data di avvio del servizio commerciale. 
  122. Associato all'obbligo di copertura, sia per la banda a 800 MHz
che per le altre bande, vi deve  essere  la  clausola  di  avvio  del
servizio  commerciale,  che  fornisce  in  definitiva  il   beneficio
all'utenza finale.  Gli  aggiudicatari  debbono  infatti  avviare  il
servizio commerciale utilizzando le  frequenze  assegnate,  entro  36
mesi dalla disponibilita' delle frequenze per la banda a 800 MHz,  ed
entro 24 mesi per le altre bande. Un nuovo entrante ha a disposizione
1 anno in piu' per  raggiungere  lo  stesso  obiettivo.  Il  servizio
commerciale e' inteso nella forma di offerta direttamente al pubblico
ovvero mediante offerta di accesso wholesale, purche' questa consenta
all'operatore che acquista il servizio wholesale di  offrire  con  la
stessa tempistica e le stesse  modalita'  il  servizio  al  pubblico.
L'obbligo  di  utilizzo  delle  frequenze  ed  avvio   del   servizio
commerciale vale anche per l'operatore opzionante. 
  123. Agli obblighi di copertura obbligatoria ed avvio del  servizio
commerciale prima indicati deve essere anche associata  una  clausola
di use-it-or-lose-it, cioe' l'obbligo di utilizzare le  frequenze  ed
avviare il servizio pubblico commerciale  a  pena  della  revoca  del
diritto  d'uso,  per  tutte   le   bande   oggetto   della   presente
consultazione. Cio' e' necessario per garantire l'effettivo  utilizzo
delle  frequenze  a  beneficio   dell'utenza.   L'Autorita'   ritiene
appropriato proporre, nel caso specifico, che agli aggiudicatari  che
non rispettano gli obblighi di copertura ed avvio del servizio  possa
essere disposta la  sospensione  del  diritto  d'uso  nelle  aree  di
estensione geografica interessate,  su  base  minima  provinciale,  o
comunale nel caso della banda a 800 MHz. Nel caso l'obbligo non venga
rispettato  per  piu'  del  40%  di  quanto  previsto  dal   presente
provvedimento, e' disposta  la  revoca  del  diritto  d'uso  su  base
nazionale.  In  caso  di  revoca  nessun  rimborso  e'  dovuto   agli
aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno
essere riassegnate. 
  124.    Ferma    restando     la     responsabilita'     principale
dell'aggiudicatario in ordine al rispetto degli obblighi di copertura
ed avvio del servizio, come pure degli altri obblighi  connessi  alla
titolarita' del diritto d'uso delle  frequenze,  l'Autorita'  ritiene
pro-competitiva la possibilita' per gli  aggiudicatari  di  assolvere
gli obblighi di copertura sopra descritti, mediante soggetti terzi in
possesso delle idonee autorizzazioni per l'offerta di reti e  servizi
di comunicazione elettronica sulla base  di  accordi  commerciali  di
utilizzo dei diritti  d'uso  delle  frequenze,  per  tutte  le  bande
oggetto delle procedure in questione.  Tali  accordi  sono  possibili
anche al di fuori del proprio piano minimo di copertura. Al  fine  di
non frammentare eccessivamente il  mercato,  l'Autorita'  ritiene  in
ogni caso che gli accordi citati debbano essere  realizzati  su  base
almeno provinciale o pluriprovinciale. Tali accordi, realizzati sulla
base di criteri di equita' e non  discriminazione,  sono  autorizzati
dal  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sentita   l'Autorita'.
Nell'autorizzare   tali   accordi,   in   maniera   proporzionata   e
giustificata,  il  Ministero  puo'  prevedere  specifici  obblighi  o
impegni da parte del cessionario o del cedente. 
  125. Entro la fine di ciascun anno solare  dall'assegnazione  delle
frequenze  di  cui  al  presente  provvedimento   gli   aggiudicatari
informano  l'Autorita'  ed  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
dell'andamento dei propri piani di copertura, sia  di  quelli  minimi
obbligatori che sul resto  del  territorio  nazionale.  Il  Ministero
aggiorna di conseguenza le coperture  raggiunte  con  riferimento  ai
piani minimi di copertura pubblicati, pubblicando un  estratto  degli
andamenti. 
 
  8. Durata dei diritti d'uso 
 
  126. Come gia' descritto, sulla base del disposto di legge, la data
di liberazione delle frequenze in banda 800 MHz non sara'  successiva
al 1 gennaio 2013 secondo quanto previsto dalla legge  di  stabilita'
2011 citata. Invece la disponibilita' delle bande a 1800, 2000 e 2600
MHz che saranno oggetto della  procedura  potra'  anche  essere  piu'
ravvicinata. Pertanto, per quanto riguarda  le  bande  oggetto  della
presente  consultazione,  la  data  di  disponibilita'  sara'  quella
indicata al piu' tardi con la pubblicazione del bando di  gara  anche
se il rilascio dei diritti d'uso potra' essere disposto  prima  della
disponibilita' effettiva delle frequenze,. 
  127. Come gia' previsto  in  altre  procedure  di  assegnazione  di
diritti d'uso delle frequenze, l'Autorita' ritiene che il periodo  di
validita' della licenza  (diritto  d'uso)  non  debba  essere  troppo
breve, al  fine  di  consentire  agli  aggiudicatari  un  appropriato
periodo per il ritorno  degli  investimenti  nonche'  di  valorizzare
opportunamente la banda. Tale possibilita' e' un  fattore  importante
per  accrescere  l'interesse  per  la  banda  stessa  e   quindi   la
competitivita' della procedura di gara. Allo stesso tempo, il periodo
non deve essere troppo lungo al fine di mantenere una opportuna  leva
di controllo per l'Amministrazione, ai fini del mantenimento dell'uso
efficiente nel tempo della risorsa scarsa. 
  128.  Nell'ambito  della  consultazione  molti  rispondenti   hanno
chiesto un aumento della durata dei diritti d'uso, a parita' di  base
d'asta, chiedendo una durata fino a 20 anni, pur riconoscendo che  15
anni di uso effettivo siano un tempo congruo  per  il  ritorno  degli
investimenti. L'Autorita' su tale punto ritiene che 15 anni siano, in
linea  di  principio,  sufficienti   per   assicurare   il   corretto
dispiegamento delle tecnologie e che i cicli di sviluppo  tecnologico
stanno sempre piu' accelerando, mentre i prezzi delle  infrastrutture
sono  stabili  o  in  diminuzione.  Tuttavia,  poiche'  si   presume,
ragionevolmente, che  l'avvio  del  servizio  commerciale  possa  non
essere contestuale alla disponibilita' delle  frequenze,  l'Autorita'
ritiene che possa essere  garantita  agli  aggiudicatari  una  durata
maggiore. 
  129. Sulla base delle predette considerazioni, l'Autorita'  ritiene
di fissare la durata del diritto d'uso per la banda a 800 MHz  in  17
anni dalla disponibilita' nominale delle frequenze e quindi i diritti
cessano al 31 dicembre 2029. Per quanto concerne  le  bande  a  1800,
2000 e 2600 MHz, il Ministero dello sviluppo economico ha  comunicato
che le relative frequenze potrebbero essere disponibili  in  anticipo
rispetto alla banda  a  800  MHz,  e  pertanto  l'Autorita'  ritiene,
qualora cio' venisse confermato,  proporzionato  prevedere,  in  ogni
caso la stessa scadenza, pertanto ammettendo, per le bande in  esame,
una durata dei diritti d'uso lievemente maggiore  rispetto  a  quelle
della banda a 800 MHz. L'uniformita' delle scadenze consente  infatti
una  maggiore  certezza  agli  operatori  nel  programmare  i  propri
investimenti  ed  il  proprio  piano   di   business,   nonche'   una
semplificazione delle procedure di eventuale rinnovo. 
  130. Al fine di  rendere  il  piu'  possibile  coerente  il  quadro
regolatorio circa le bande utilizzate per i servizi radiomobili ed in
generale radio a larga banda, occorre  anche  prevedere  un'opportuna
disciplina per la durata dei diritti d'uso delle bande gia' assegnate
a 900 e 1800 MHz ed oggetto di refarming e per  quelle  UMTS  a  2100
MHz. A tale proposito  occorre  ricordare  che  con  la  delibera  n.
541/08/CONS  l'Autorita'  ha  gia'  disciplinato  parzialmente   tale
fattispecie, consentendo il possibile allineamento della  durata  dei
diritti d'uso per sistemi a larga banda (da UMTS in poi) a 900 MHz  a
quella delle  licenze  UMTS,  cosi'  come  fissata,  nel  momento  di
approvazione della predetta delibera, al 31 dicembre 2021. Inoltre la
stessa delibera, all'art. 6, comma 4, recita: "Al momento in cui  una
portante viene autorizzata all'uso con  tecnologie  di  tipo  3G,  la
durata dei relativi diritti d'uso delle  frequenze  a  900  MHz  puo'
essere prorogata, su domanda da presentare al momento della richiesta
di cambio di tecnologia, alla stessa data di scadenza  delle  attuali
licenze per servizi mobili di terza generazione UMTS. I  gestori  GSM
autorizzati al refarming sono tenuti al rispetto  degli  obblighi  di
cui alle  rispettive  licenze  GSM,  potendo  utilizzare  le  diverse
tecnologie  autorizzate.  Il  Ministero  definisce,  nell'ambito  del
processo  di  autorizzazione   al   refarming,   la   transizione   e
l'integrazione degli obblighi delle licenze GSM in quelle UMTS". Tale
norma consente quindi di prevedere l'allineamento delle scadenze  dei
diritti d'uso della banda a 900 MHz oggetto  di  refarming  a  quelle
dell'UMTS al 31 dicembre 2021. 
  131. Va poi osservato che la legge c.d. Bersani, n. 40 del 2 aprile
2007, all'art 1-bis,  permette  ai  titolari  di  diritti  d'uso  dei
servizi di comunicazione elettronica, in  particolare  gli  operatori
radiomobili, di richiedere una  proroga  dei  propri  diritti  d'uso,
soggetta a condizioni, secondo il disposto per cui: "con decreto  del
Ministro  delle  comunicazioni,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  le  autorizzazioni  possono  essere
prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non  superiore
a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico
finanziario da parte degli operatori. La congruita' del  piano  viene
valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e  dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle  vigenti
disposizioni comunitarie e all'esigenza  di  garantire  l'omogeneita'
dei regimi autorizzatori". 
  132. Sulla base di quanto  sopra,  ed  al  fine  di  consentire  un
generale allineamento delle scadenze dei diritti d'uso  di  tutte  le
frequenze utilizzate per servizi di comunicazione elettronica a larga
banda l'Autorita' ritiene di poter disciplinare le modalita' con  cui
gli operatori possono  beneficiare  delle  predette  disposizioni  di
legge, tenuto conto delle domande gia' accolte in  relazione  a  tale
fattispecie e della necessita' di fornire un quadro regolatorio certo
e non discriminatorio, nel rispetto di quanto  previsto  dalla  legge
stessa.  Pertanto  l'Autorita'  ritiene  che,  su  specifica  domanda
corredata  dalla  documentazione  richiesta  dalla  citata  legge  n.
40/2007, da presentare entro una scadenza fissata, il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, e d'intesa con l'Autorita' come previsto dalla  legge,
tenendo  anche  conto  del  nuovo  assetto  del   mercato   derivante
dall'assegnazione della banda di cui alle presenti  procedure,  possa
autorizzare la proroga dei diritti d'uso in banda UMTS gia' assegnati
(2100 MHz) e di quelli a 900 una volta autorizzati al refarming. Tale
proroga consisterebbe dunque in un periodo  di  8  anni,  rispetto  a
quanto gia' disposto con la delibera n. 541/08/CONS, per la  banda  a
900 MHz gia' soggetta al refarming e per quella UMTS  gia'  assegnata
(quindi fino al 31 dicembre 2029). A tale proposito occorre  rilevare
che sono gia' state concesse delle proroghe ad alcuni operatori  UMTS
per la medesima scadenza. Anche per la banda a 1800 MHz si prevede di
introdurre la disciplina simile a quella gia' adottata per la banda a
900 MHz, e quindi la scadenza dei diritti d'uso per la banda  oggetto
di refarming puo' essere allineata alla stessa scadenza  delle  bande
assegnate col presente provvedimento, al momento  dell'autorizzazione
al refarming. 
  133. Alcuni rispondenti  alla  consultazione,  oltre  alla  proroga
disciplinata dal provvedimento dell'Autorita',  hanno  richiesto  una
ulteriore proroga di 5 anni (fino al 31  dicembre  2032,  sulla  base
della scadenza originaria fissata dall'Autorita' al 31 dicembre 2027)
a titolo gratuito. Sul  punto  relativo  alle  proroghe,  l'Autorita'
rileva che la disciplina del presente provvedimento  rappresenta  una
modalita' attuativa della legge Bersani, che consente di  operare  in
maniera  proporzionata,  non  discriminatoria  e  conformemente  alle
disposizioni del quadro regolatorio, tenuto conto del  fatto  che  la
stessa legge Bersani prevede che l'Amministrazione  procedente  operi
in  ogni  caso  d'intesa  con   l'Autorita'   per   disciplinare   le
specificita' delle varie domande.  In  tal  senso  si  colloca  anche
l'applicazione dei contributi per i  diritti  d'uso  delle  frequenze
radio. Inoltre, considerato che  la  possibilita'  di  richiedere  la
proroga dei diritti d'uso costituisce una  facolta'  per  l'operatore
prevista  dalla  legge,  le  istanze  di  proroga   potranno   essere
presentate anche in periodi successivi.  Tanto  premesso  l'Autorita'
ritiene le disposizioni  proposte  in  consultazione  ragionevoli  ed
adeguate a garantire lo sviluppo del mercato e quindi di confermarle. 
  134. La proroga di cui sopra  potra'  essere  concessa  sulla  base
della verifica dei piani tecnico-finanziari  e  della  validita'  del
proprio piano complessivo di business, come previsto dalla legge c.d.
Bersani. Gli obblighi individuali gia'  previsti  per  le  rispettive
licenze GSM ed UMTS dovranno  essere  trasferiti  nei  diritti  d'uso
prorogati. E' fatto salvo inoltre quanto specificato  nella  delibera
n.  541/08/CONS  relativamente  alla  tutela  dell'utenza  con   soli
terminali GSM fino almeno alla scadenza della licenza GSM per ciascun
operatore. Le bande cui e'  eventualmente  concessa  la  proroga  dei
diritti d'uso sono in ogni caso soggette al pagamento dei  contributi
previsti, anche sulla base  dell'esito  delle  procedure  di  cui  al
presente provvedimento. La disciplina della  proroga  deve  prevedere
condizioni  di  non  discriminazione  tra  tutti  gli  operatori  che
beneficiano o hanno gia' beneficiato della previsione. 
  135. Al fine di disciplinare le modalita' di proroga e di refarming
per le bande cui si possono applicare tali  modalita',  il  Ministero
dello sviluppo  economico  puo'  pubblicare  un  apposito  bando  che
individua la tempistica e le modalita'  per  la  presentazione  delle
domande, anche eventualmente in maniera contestuale con il  bando  di
gara  delle   procedure   di   cui   alla   presente   consultazione.
L'autorizzazione  al  refarming  della  banda  a  1800  MHz  e'   una
possibilita'  e  non  un  obbligo  per  gli  operatori   interessati.
Nell'ambito del quadro regolatorio qui delineato, e con le  modalita'
previste dalle norme citate, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  anche
valutare la richiesta di  proroga  delle  singole  licenze  GSM,  per
periodi compatibili con il suddetto quadro e soggetta,  comunque,  al
pagamento dei relativi contributi. 
  136. Al  termine  delle  procedure  di  assegnazione,  refarming  e
proroga come previste nel presente provvedimento  pertanto  tutta  la
banda per servizi mobili e in generale di comunicazione elettronica a
800, 900, 1800, 2000, 2100 e 2600  MHz  potra'  essere  assegnata  ed
utilizzata per servizi a larga banda  ed  i  relativi  diritti  d'uso
potranno  avere  la  medesima  scadenza.  Tale  circostanza   avrebbe
positivi  effetti  sull'assetto  del  mercato,  potendo  i   relativi
operatori  avere  le  idonee  certezze  per  programmare   i   propri
investimenti  con  ottica  di  medio  e  lungo  periodo,   e   quindi
costituirebbe un potenziale fattore abilitante per  lo  sviluppo  dei
servizi e della concorrenza. L'uniformita' della  durata  consentira'
anche di poter pianificare in maniera appropriata e  disciplinare  le
modalita' per l'eventuale rinnovo dei diritti d'uso, ove previsto, in
condizioni di non discriminazione fra i vari partecipanti al  mercato
ed eliminando le possibili distorsioni. 
 
  9. Condizioni per l'uso efficiente 
 
  137. Al fine di garantire l'utilizzo effettivo ed efficiente  dello
spettro radio, in linea con quanto gia'  disposto  dall'Autorita'  in
occasione  di  procedure  simili  (ad  esempio  con  la  delibera  n.
209/07/CONS per la banda a 3.5 GHz), l'Autorita' ritiene che  occorra
introdurre un apposito incentivo. A  tal  fine  si  prevede  che  gli
aggiudicatari dei diritti d'uso di cui alle procedure  qui  in  esame
che, dopo il termine di 48 mesi dal rilascio del diritto d'uso stesso
ovvero dall'effettiva disponibilita' delle frequenze, e  di  60  mesi
per  la  sola  banda  a  800  MHz,  non  utilizzano  direttamente   o
indirettamente, salvo impedimenti non derivanti  dagli  aggiudicatari
stessi, le frequenze assegnate per l'offerta al pubblico dei  servizi
di comunicazione elettronica a larga banda nei territori  diversi  da
quelli individuati nel piano minimo obbligatorio di  copertura,  sono
tenuti a soddisfare, su base minima provinciale  o  pluriprovinciale,
sulla base di negoziazione commerciale ed a  condizioni  eque  e  non
discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze
stesse. Su tale punto alcuni  rispondenti  alla  consultazione  hanno
richiesto che non vi dovesse essere  alcun  obbligo  da  parte  degli
aggiudicatari. L'Autorita' ritiene la formulazione di tale previsione
adeguata a contemperare le esigenze degli  aggiudicatari  di  un  uso
remunerativo del bene assegnato, con  quelle  dell'uso  effettivo  ed
efficiente  della  risorsa  pubblica,  con  vantaggi  per   tutti   i
cittadini. 
  138.  Occorre  anche  considerare  che  lo  sviluppo   allo   stato
prevedibile della tecnologia rende possibile  ipotizzare  particolari
scenari di condivisione delle risorse da parte di  soggetti  diversi,
utilizzando ad esempio tecnologie avanzate  ed  innovative  quali  le
Cognitive Radio. Tali tecnologie possono aiutare nella  realizzazione
di accordi, negoziati o meno, di  intelligent  sharing  o  di  shared
access. A livello comunitario il Radio Spectrum Policy Group nel 2010
si e' ampiamente occupato  di  tali  sviluppi  adottando  un  Report,
Report on  Cognitive  Technologies  dell'11  febbraio  2010,  ed  una
Opinion, Opinion on Cognitive Technologies,  del  10  febbraio  2011.
Secondo monitoraggi a  campione  realizzati  in  vari  Paesi  europei
risulta infatti che l'utilizzo  medio  dello  spettro  radio  sia  in
generale relativamente basso, ed anche bande  normalmente  sature  in
periodi di picco, come le bande radiomobili, risulterebbero  scariche
in  periodo  off-peak  (es.  ore  notturne)  o  in  aree  geografiche
marginali. Sarebbero dunque ampie le possibilita' di  poter  adottare
meccanismi di sharing dello spettro. Lo  stesso  obiettivo  e'  stato
introdotto nella Opinion del RSPG fornita alla Commissione nel maggio
2010 relativamente alla citata proposta legislativa della Commissione
sul programma pluriennale di politica comunitaria dello spettro, come
un fondamentale e promettente modello di policy. Allo  stato  risulta
tuttavia prematuro  affrontare  una  regolamentazione  estensiva  del
settore della condivisione dello spettro e delle tecnologie cognitive
perche'  non  risultano  ancora  definiti  i  meccanismi  tecnici  da
adottare  ed  occorre  una  maggiore  riflessione  circa  i   modelli
regolamentari. I prossimi anni vedranno pertanto continuare lo studio
e l'analisi di tali  sviluppi  tecnologici  e  dei  relativi  modelli
regolamentari. 
  139. Su tale questione alcuni rispondenti hanno chiesto di chiarire
che l'assegnazione di cui al presente provvedimento  avviene  in  via
esclusiva e si sono dichiarati contrari alla fissazione allo stato di
qualunque principio  in  materia  di  condivisione.  Viceversa  altri
rispondenti hanno auspicato l'evoluzione  della  regolamentazione  in
tal senso e l'apertura verso nuovi modelli di utilizzo dello spettro. 
  140. Sulla base di quanto esposto l'Autorita' non intende  comunque
in questa fase proporre obblighi regolamentari in  capo  ai  soggetti
aggiudicatari delle  bande  di  cui  alla  consultazione  stessa.  Si
ritiene tuttavia  necessario  sottolineare  la  possibilita'  di  una
futura regolamentazione, fermo restando che  i  diritti  d'uso  delle
bande oggetto del presente provvedimento, nonche' di tutte le bande i
cui  diritti  d'uso  sono  oggetto  di  proroga  secondo  quanto  qui
proposto, allo stato sono assegnati nel pieno rispetto dei diritti di
utilizzo  degli  assegnatari,   sulla   base   del   vigente   quadro
regolatorio. In particolare l'Autorita' valutera', tenuto conto dello
sviluppo delle tecnologie e dei modelli regolamentari,  eventualmente
anche in seguito a modifiche della regolamentazione  comunitaria,  la
possibilita' di introdurre in futuro obblighi e modelli regolamentari
che consentano una condivisione intelligente  delle  frequenze  o  un
accesso  condiviso,  ad  esempio  ma  non  esclusivamente  attraverso
l'introduzione di meccanismi di  condivisione  basati  su  tecnologie
cognitive o  equivalenti,  sistemi  di  sharing  di  tipo  overlay  o
underlay, meccanismi di mercato basati su soggetti  aggregatori  come
broker o band manager, e  quant'altro  sia  consentito  dai  predetti
sviluppi. 
 
  10. Contributi 
 
  141. Come gia' disposto in occasione di procedure  di  assegnazione
di diritti  d'uso  delle  frequenze,  e  come  previsto  dal  Codice,
l'Autorita' fissa i criteri per la determinazione dei contributi  per
l'uso efficiente dello spettro di cui all'art. 35 del Codice, nonche'
in particolare del valore  minimo  per  le  offerte  nella  procedura
competitiva di assegnazione. Le offerte  aggiudicatarie  dei  diritti
d'uso risultano rappresentative dei detti contributi. 
  142. Sul tema dei contributi i rispondenti alla consultazione hanno
presentato numerosi commenti. Alcuni partecipanti hanno richiesto che
il valore della base d'asta fosse parametrato ai valori descritti nei
documenti di accompagnamento alla legge  di  stabilita'  tra  cui  la
relazione tecnica della Ragioneria dello Stato. Altri hanno richiesto
che i criteri  di  valorizzazione  delle  varie  bande  tenessero  in
maggior conto le differenze tecniche  tra  le  bande  stesse.  Alcuni
rispondenti, stigmatizzando l'onerosita' complessiva della procedura,
hanno  chiesto  all'Autorita'  di  farsi  promotrice  di  misure   di
fiscalita' (sgravi per l'adeguamento  delle  reti  mobili)  a  favore
degli  aggiudicatari.  Su  tali  punti  l'Autorita'  rileva  che   la
fissazione  del  minimo  di  gara  e'  compito   dell'Amministrazione
incaricata che procede in via amministrativa vincolata dall'obiettivo
previsto dalla legge di stabilita', e che  in  ogni  caso  il  valore
minimo di gara e' la base di partenza per determinare  il  valore  di
mercato. Per quanto riguarda le misure di  fiscalita',  esse  esulano
dalle   competenze   dell'Autorita'    nell'ambito    del    presente
provvedimento. 
  143.  Per  quanto  riguarda  il  valore  minimo  da  fissare  nella
procedura  competitiva  per   le   bande   oggetto   della   presente
consultazione, l'Autorita' ritiene quindi  che  questo  debba  essere
fissato sulla base dei seguenti criteri,  identificati  ai  fini  del
rispetto dell'obiettivo finanziario fissato dalla legge di stabilita'
e tenuto conto del confronto con i valori di mercato relativi a Paesi
europei confrontabili con  l'Italia.  Il  valore  per  blocco  e'  da
calcolare  in  misura  proporzionale  alle   quantita'   di   spettro
complessiva del diritto, tenendo conto della durata, per la  banda  a
800 MHz, sulla base del valore attualmente fissato per  i  contributi
per la banda a 900 MHz soggetta al refarming e di cui al bando del  9
marzo 2010 del Ministero. Per le  restanti  bande,  e'  da  calcolare
sulla base del valore attualmente fissato dal codice per l'uso GSM. I
detti contributi di riferimento sono incrementati di un fattore  fino
ad un massimo del 100% per la banda a 800 MHz e fino  ad  un  massimo
del 20% per la banda a 1800 MHz. Sono invece scontati di  un  fattore
fino ad un massimo del 60% per la banda a 2000 MHz TDD, tenendo anche
conto  del  fatto  che  l'intera   banda   presenta   condizioni   di
interferibilita' c.d. "fuori banda" ad entrambi gli estremi, fino  ad
un massimo del 75% per la banda a 2600  FDD  e  fino  ad  un  massimo
dell'80% per la banda 2600 TDD. 
  144. Per quanto riguarda il versamento dell'offerta aggiudicataria,
sono  molti  i  rispondenti  che  hanno   indicato,   come   elemento
essenziale, la necessita' di prevedere una dilazione  del  pagamento,
possibilmente  senza  interessi,  a  decorrere  dal   momento   della
effettiva disponibilita' delle frequenze e non dalla data di  formale
di assegnazione. In tale circostanza, a  detta  dei  rispondenti,  lo
Stato  potrebbe  utilizzare  strumenti   di   cartolarizzazione   per
anticipare la disponibilita' del credito. 
  145. .Al riguardo, l'Autorita' osserva che la legge  di  stabilita'
prevede  che  il  versamento  dell'intera  offerta  vada   effettuata
immediatamente al  termine  della  procedura  di  gara,  al  fine  di
rispettare gli obiettivi di stabilita' ("le procedure di assegnazione
devono concludersi in termini tali da  assicurare  che  gli  introiti
dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello  Stato
entro il 30 settembre 2011"), salve eventuali misure ivi  fissate  in
caso di scostamenti dalle previsioni.  Pertanto  l'Autorita'  ritiene
che le modalita' per il versamento da parte degli aggiudicatari degli
importi a fine gara debbano essere fissati nel bando di gara  a  cura
dell'Amministrazione procedente, pur rilevando  che  potrebbe  essere
possibile prevedere da parte dell'Amministrazione stessa, una  misura
di dilazione del pagamento, anche eventualmente  solo  di  una  parte
dell'importo, con opportuni  interessi,  eventualmente  garantita  da
apposita fideiussione, anche tenendo conto della circostanza per cui,
almeno per la banda  a  800  MHz,  l'effettiva  disponibilita'  delle
frequenze potrebbe essere successiva all'aggiudicazione dei  relativi
diritti  d'uso.  Tale  misura,  infatti,  ove  ritenuta   praticabile
dall'Amministrazione  procedente,  potrebbe  contribuire  a   ridurre
l'impatto delle necessita' di  finanziamento  gravanti  sui  gestori,
tenuto  anche  conto   dell'entita'   dell'importo   complessivo,   e
consentire quindi una offerta maggiormente coerente col valore  dello
spettro, con conseguenti vantaggi per l'Amministrazione. 
  146. Sulla questione della proroga  dei  diritti  d'uso  vigenti  e
della possibilita' di refarming della banda  a  1800  MHz,  la  quasi
totalita' degli intervenuti sul tema si e' dichiarata favorevole, pur
rappresentando specifiche esigenze, tra  cui  la  necessita'  di  non
prevedere  contributi  oppure  la  necessita'  di  non  prevedere  il
refarming   per   un   numero   di   blocchi   superiore   a   quelli
dell'assegnatario con minor numero di blocchi. In un numero  limitato
di casi e' stato  ritenuto  che  la  proroga  fosse  suscettibile  di
provocare distorsioni del mercato  tra  operatori  di  rete  fissa  e
mobile. E' stato anche fatto rilevare che  l'aumento  dei  contributi
fino al 20%, proposto in consultazione, per la proroga della banda  a
900 MHz per uso  a  larga  banda  oltre  il  periodo  previsto  dalla
delibera n. 541/08/CONS, non fosse  giustificato  in  quanto  non  vi
sarebbe alcun cambiamento sostanziale dell'uso.  L'Autorita'  ritiene
di accogliere tale ultima osservazione, tenuto anche conto del  fatto
che ancora non tutta la banda a 900 MHz e' in uso  con  tecnologie  a
larga banda e pertanto le domande di autorizzazione  ai  sensi  della
delibera n. 541/08/CONS possono essere presentate  contestualmente  a
quelle di proroga, determinando un'unica autorizzazione.. Per  quanto
riguarda  le  altre  osservazioni,  tenuto  conto   della   normativa
nazionale e comunitaria applicabile, inclusa la legge  c.d.  Bersani,
l'Autorita' ritiene di confermare quanto proposto in consultazione. 
  147. Per quanto riguarda la disciplina della proroga per  le  bande
non soggette a procedure di  assegnazione  l'Autorita',  al  fine  di
definire il regime  dei  contributi,  ritiene  di  dover  indicare  i
criteri dettagliati qui di seguito, che sono coerenti e proporzionati
con quanto stabilito dal Codice e con  quanto  gia'  fissato  con  la
delibera n. 541/08/CONS. In particolare, per quanto riguarda la banda
a 1800 MHz, la proroga in esame e', come  descritto  precedentemente,
connessa all'effettuazione del refarming. 
  148. Per la banda a 1800 MHz soggetta al refarming o utilizzata con
tecnologie a larga banda, la misura dei contributi  base,  rapportati
al singolo anno d'uso e blocco di  spettro,  e'  adeguata  al  valore
minimo stabilito per i blocchi in banda  a  1800  MHz  oggetto  delle
procedure di assegnazione  di  cui  al  presente  provvedimento.  Per
quanto attiene ai contributi, un rispondente ha richiesto, nel  corso
della  consultazione,  di  essere  posto   in   condizioni   di   non
discriminazione rispetto agli altri operatori nella  medesima  banda.
Al riguardo l'Autorita', fermo restando quanto fissato dalla delibera
n. 541/08/CONS, all'art. 10, comma  4,  ribadisce  che  i  contributi
applicabili a  tutte  le  bande  di  frequenza  di  cui  al  presente
provvedimento, sulla base dei principi del quadro regolatorio, devono
rispettare i criteri di trasparenza, equita' e non discriminazione. 
  149. Per la banda a 2100 MHz (c.d. core UMTS), per il  periodo  tra
il 31 dicembre 2021 e  la  scadenza  fissata  con  le  proroghe  gia'
concesse  al  31  dicembre  2029,  la  misura  dei  contributi  base,
rapportati al singolo anno d'uso e blocco di spettro accoppiato da  5
MHz, e' pari al valore medio  delle  offerte  aggiudicatarie  per  la
banda a 2100 MHz nell'asta effettuata nel giugno del  2009  ai  sensi
delle disposizioni della delibera n. 541/08/CONS. 
  150. Per la banda a 900 MHz, per il periodo non  gia'  disciplinato
dalla delibera n. 541/08/CONS (e cioe' tra il 31 dicembre 2021  e  la
scadenza dei diritti  d'uso  assegnati  con  le  presenti  procedure,
fissati  al  31  dicembre  2029)  la  misura  dei  contributi   base,
rapportati al singolo anno d'uso e blocco di spettro, rimane pari  al
valore dei contributi esistenti in banda a 900 MHz per l'uso a  larga
banda, fissati ai sensi della delibera n. 541/08/CONS  con  il  bando
del Ministero del 9 marzo 2010. 
  151. Per  il  versamento  dei  predetti  contributi  relativi  alle
proroghe  l'operatore  all'atto  della  domanda   di   proroga   puo'
richiedere di corrispondere anticipatamente, in tutto o in parte,  il
totale dei contributi dovuti, per tutta la durata dei diritti  d'uso,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Ministero dello sviluppo
economico. Per la  banda  a  900  MHz  tale  facolta'  include  anche
l'anticipazione dei contributi per il rinnovo  fino  al  31  dicembre
2021 gia' disciplinato con la delibera n.  541/08/CONS.  In  caso  di
versamento  anticipato  puo'  essere  prevista  per  l'operatore   la
possibilita' di ottenere uno sconto sui contributi complessivi per la
quota anticipata. 
  152. L'Amministrazione procedente puo' valutare la possibilita', da
disciplinare nel bando di gara, di concedere uno sconto  fino  ad  un
massimo del 3%  dell'importo  aggiudicatario,  eventualmente  con  un
tetto  fissato,  agli   aggiudicatari   che   si   impegnano,   nella
realizzazione delle nuove reti con le frequenze oggetto del  presente
provvedimento e per piu' del 50% di esse, ad introdurre tecnologie  a
basso  impatto  ambientale,  sia  nei  consumi  che  nei   materiali,
documentando  caratteristiche  di  ecosostenibilita'  superiori  agli
standard industriali correnti lungo tutto il Life  Cycle  Assessment,
favorendo in tal modo gli obiettivi della c.d. green economy. 
  153. Sul precedente punto i rispondenti alla consultazione  che  si
sono pronunciati si sono espressi in termini  favorevoli,  proponendo
anche  di  incrementare  il  livello  di  sconto   e   la   casistica
applicabile.  L'Autorita'  ritiene  che,  nell'ambito  delle  proprie
competenze nello stabilire i criteri per la fissazione dei contributi
per l'uso delle frequenze, il valore del  3%  con  un  tetto  massimo
risulta   proporzionato.   Restano   ferme   le   possibilita'    per
l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito delle  misure  di  finanza
generale, di prevedere ulteriori incentivi. 
 
  11. Norme sulla condivisione delle risorse e misure asimmetriche 
 
  154. E' opportuno indicare alcune norme di  principio  da  adottare
con riferimento alle aree soggette ad obblighi di copertura  in  caso
di condivisione dei siti e delle altre infrastrutture di rete tra gli
operatori aggiudicatari. Pertanto l'Autorita' reputa necessario  che,
nelle specifiche aree previste  da  un  piano  minimo  di  copertura,
ciascun operatore partecipante ad eventuali accordi  di  condivisione
debba utilizzare le frequenze assegnate in maniera indipendente.  Non
sono consentite pertanto, in tali aree, forme di condivisione come il
roaming con condivisione di frequenze, l'active sharing di frequenze,
il  frequency  pooling  e  tutte  quelle  forme  che  impediscono  il
controllo diretto delle frequenze  e  la  raccolta  indipendente  del
traffico da parte degli aggiudicatari. Tali divieti  sono  trasferiti
anche  alle  eventuali  societa'  terze  incaricate  di  operare   le
frequenze su base di accordo commerciale. 
  155. Sul precedente punto  un  rispondente  alla  consultazione  ha
richiesto di ammettere il frequency sharing anche nelle aree soggette
ad obblighi di copertura. L'Autorita'  ritiene  che  tali  meccanismi
allo stato non forniscano garanzie sufficienti sulla capacita'  degli
aggiudicatari di investire almeno nelle aree soggette ad  un  obbligo
di  copertura.  Considerato  che,  con  il  presente   provvedimento,
l'obbligo di copertura nella  banda  a  800  MHz  e'  finalizzato  al
conseguimento di un  obiettivo  di  fondamentale  importanza  per  lo
sviluppo del settore in Italia, e in quella a 2600 MHz e' relativo ad
una copertura relativamente limitata della  popolazione,  l'Autorita'
ritiene di confermare quanto proposto in consultazione. 
  156. Nelle medesime aree previste per il piano minimo di copertura,
l'operatore che  utilizza  le  frequenze  deve  avviare  il  servizio
commerciale nei tempi previsti dai relativi obblighi utilizzando, nei
confronti  del  pubblico,  un  idoneo  marchio  commerciale  che   lo
distingua dagli altri operatori, anche  in  presenza  di  accordi  di
condivisione   di   siti   ed   altre   infrastrutture.   Le   misure
precedentemente indicate tendono ad assicurare che  la  realizzazione
del piano minimo di copertura sia conseguita in modo  sostanzialmente
indipendente dai vari aggiudicatari ed in condizioni  concorrenziali.
Nel caso di offerta wholesale, nelle aree previste per i piani minimi
obbligatori di copertura, l'offerta e' resa a condizioni  trasparenti
e non discriminatorie. 
  157. Tutti gli accordi di  condivisione  realizzati  devono  essere
comunicati al  Ministero  ed  all'Autorita'  entro  30  giorni  dalla
conclusione degli stessi, dettagliando il rispetto  delle  condizioni
previste. Rimane ferma la possibilita' di verificare che tali accordi
non comportino  una  indebita  restrizione  della  concorrenza  delle
imprese. 
  158. Per quanto riguarda ulteriori misure a favore dell'eventuale o
degli eventuali nuovi entranti, cosi' come gia' previsto  nell'ambito
di procedure di  portata  simile  a  quelle  di  cui  nella  presente
consultazione, ad esempio quelle di cui alla delibera n.  388/00/CONS
o quelle di cui alla delibera  n.  541/08/CONS,  l'Autorita'  ritiene
necessario prevedere che  i  detti  soggetti  possano  avvalersi  del
servizio di roaming sulle reti degli operatori esistenti, in modo che
questo possa accompagnare  lo  sviluppo  delle  reti  e  l'avvio  dei
servizi con risorse proprie. Inoltre, tenendo conto  che  l'operatore
nuovo entrante dovra' costruire una rete ex  novo,  anche  la  misura
della condivisione dei siti potra' favorire lo sviluppo della rete di
tale operatore e quindi in generale del mercato e della concorrenza. 
  159.  Su  tali  misure  di  tipo  asimmetrico   le   risposte   dei
partecipanti   alla   consultazione   sono    risultate    abbastanza
polarizzate, venendo viste con favore dagli esponenti delle categorie
di possibili entranti, che anzi chiedono cospicui rafforzamenti delle
misure, e viceversa tendenti a dedurre esigenze di limitazione  delle
stesse da parte della categoria dei potenziali obbligati. 
  160. Per quanto riguarda la questione della condivisione dei  siti,
molti  rispondenti  hanno  ritenuto  che  questa   sia   una   misura
inattuabile, in pratica, a causa dei bassissimi livelli  previsti  in
Italia per i limiti per le emissioni elettromagnetiche.  Tali  valori
non sono armonizzati a livello europeo, nonostante le raccomandazioni
della Commissione e si situano tra i  valori  piu'  bassi  a  livello
mondiale.  Tali  soggetti  hanno  quindi  raccomandato  una  generale
revisione di tali limiti, anche perche' la ridotta capacita'  di  uso
dei siti esistenti conduce, tra l'altro, nel dispiegamento  di  nuove
reti a 800 e 2600 MHz, in pratica al proliferare di nuovi siti quando
invece si potrebbero riusare gli esistenti. 
  161. A tale situazione i detti rispondenti hanno associato anche la
questione delle procedure di  autorizzazione  della  costruzione  dei
siti  da  parte  delle  Autorita'  locali,  che   lungi   dall'essere
armonizzate a livello nazionale  come  prevedrebbe  il  Codice,  sono
legate a regolamenti locali che in ogni caso incrementano sia i tempi
che gli oneri per lo sviluppo. 
  162. Alcuni rispondenti chiedono dunque l'eliminazione dell'obbligo
della  condivisione  dei  siti  o  quantomeno  la  sua  riduzione   a
negoziazione   commerciale,   avendo   i    possessori    dei    siti
sostanzialmente   realizzato   le   proprie   infrastrutture    senza
beneficiare  di  alcuna  misura  asimmetrica  in   proposito.   Sulla
questione del roaming la maggior parte degli intervenuti si  dimostra
favorevole, alcuni proponendo la sua  limitazione  al  solo  servizio
voce ovvero al solo servizio GSM. Inoltre  alcuni  rispondenti  hanno
ritenuto non  proporzionato  l'onere  di  fornire  il  roaming  e  la
condivisione dei siti a favore del nuovo entrante anche da  parte  di
chi attiva il solo refarming a 1800 MHz. 
  163. Per quanto riguarda le questioni  sollevate  che  attengono  a
possibili modifiche legislative,  l'Autorita'  rileva  che  esse  non
rientrano  nelle  competenze  attivabili  nell'ambito  del   presente
provvedimento, e quindi si limita a  prendere  atto  della  posizione
proposta.  Per  quanto   riguarda   invece   le   specifiche   misure
asimmetriche l'Autorita' ritiene che le stesse siano  giustificate  e
proporzionate ai fini dell'incentivo  a  favore  di  possibili  nuovi
entranti  e  quindi  ritiene  di  confermare   quanto   proposto   in
consultazione, salvo l'accoglimento delle condizioni di  negoziazione
commerciale per quanto riguarda la  condivisione  dei  siti.  Ritiene
inoltre che, nel caso del refarming a 1800 MHz, tenuto conto  che  la
tempistica  dello  stesso  e'  lasciata  alla  discrezionalita'   dei
richiedenti,  sia  altresi'  possibile  accogliere  la  richiesta  di
rimozione dell'obbligo, per tali soggetti, di fornitura delle  misure
asimmetriche del roaming e della condivisione dei siti a  favore  del
nuovo entrante. 
  164.  Pertanto  l'Autorita'  ritiene  che  solo  nel  caso  in  cui
operatori esistenti si aggiudichino blocchi a 800, 1800,  2000,  2600
MHz, esclusi i soli lotti TDD, questi siano soggetti  all'obbligo  di
fornire il servizio di roaming sulle proprie reti a larga banda e  di
condivisione dei siti, a favore del o dei nuovi entranti. 
  165.  L'obbligo  di  concessione  del  roaming  cui  al   paragrafo
precedente e' da intendersi separato per le frequenze a 800 MHz e per
le rimanenti frequenze. Il nuovo  entrante  ha  diritto  al  roaming,
salvo diverso accordo fra le parti, sulle reti a 800 e  900  MHz  ove
acquisisca frequenze a 800 MHz nell'ambito della gara  in  argomento.
Per quanto riguarda le rimanenti  frequenze,  il  nuovo  entrante  ha
diritto al roaming nelle bande  a  1800,  2100  MHz,  ove  acquisisca
almeno un lotto tra le bande a 1800, 2000 e 2600 MHz, ivi  inclusi  i
blocchi TDD. 
  166. Confermando quanto proposto  in  consultazione,  l'obbligo  di
roaming riguarda tutti i servizi offerti commercialmente dal  gestore
obbligato, ivi compresi quelli relativi a modalita' di  pagamento,  a
valore aggiunto, i servizi dati, inclusi quelli con tecnologie  GPRS,
HSPA ed assimilate, sia di tipo FDD che di tipo TDD, ove tecnicamente
fattibile. 
  167. Il servizio  di  roaming  e'  offerto  su  base  nazionale,  a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie e,  salvo  diverso
accordo tra le  parti,  per  una  durata  di  30  mesi  su  tutto  il
territorio nazionale e fino a 60 mesi, nelle  aree  non  direttamente
coperte dal nuovo entrante,  per  ciascuna  delle  due  tipologie  di
bande. Il gestore nuovo entrante ha diritto  al  roaming  secondo  le
modalita'  indicate  a  condizione  che  abbia  avviato  il  servizio
commerciale ed ottemperato almeno al 10% dei propri  obblighi  minimi
di copertura, per ciascuna delle due tipologie di bande, ove  rientri
nei casi descritti. Il diritto al roaming comunque  non  puo'  essere
esercitato oltre 30 mesi dal rilascio dei diritti d'uso iniziali. 
  168. Per quanto riguarda invece l'obbligo di condivisione dei siti,
l'Autorita' ritiene che  questo  debba  essere  valido  su  tutto  il
territorio  nazionale,  a  condizioni   eque,   trasparenti   e   non
discriminatorie. Le richieste da parte  del  nuovo  entrante  debbono
essere presentate entro 36 mesi dall'aggiudicazione  delle  frequenze
in argomento e le condivisioni essere valide per almeno per 60  mesi,
salvo diverso accordo fra le parti. 
  169. Alcuni rispondenti alla  consultazione  hanno  anche  proposto
l'estensione delle misure asimmetriche a favore dei  nuovi  entranti,
ricomprendendo in tali misure anche limitazioni specifiche  sui  cap,
sulla possibilita' di  partecipazione  alla  gara,  sulla  tempistica
d'uso, sulle condizioni di offerta del roaming e  della  condivisione
dei siti, sull'offerta di accesso wholesale e sul leasing a specifico
carico  degli  operatori  radiomobili.  Sul  tali  punti  l'Autorita'
ritiene le disposizioni previste ragionevoli ed adeguate a  garantire
lo sviluppo del mercato e quindi di confermare quanto proposto, salve
le modifiche sopra descritte. 
 
  12. Disposizioni finali 
 
  170. Tutti  gli  obblighi  previsti  per  gli  aggiudicatari  delle
frequenze  ai  sensi  delle  disposizioni   proposte   nel   presente
provvedimento,  incluso  il  pagamento  dell'offerta  aggiudicataria,
costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d'uso e la  loro
inosservanza e' soggetta alle sanzioni previste dalle vigenti  norme.
In  particolare  i  requisiti  soggettivi  e   quelli   relativi   al
raggiungimento di una copertura minima entro un tempo fissato  devono
essere mantenuti per tutta la durata dei  diritti  d'uso.  Le  stesse
condizioni si applicano anche alle  bande  soggette  eventualmente  a
richiesta di proroga della durata dei diritti d'uso. 
  171.  L'Autorita'  ritiene  inoltre  che,  fatte  salve  le  misure
proposte relative alla possibilita' di concedere un accesso  di  tipo
wholesale o il leasing delle frequenze su base provinciale  anche  al
fine di ottemperare agli obblighi minimi di copertura in alcune delle
bande qui in considerazione, il trading  delle  frequenze,  cioe'  la
vera e propria cessione delle frequenze o di parte di esse, inclusiva
degli  obblighi  e  quindi  delle   responsabilita'   connesse   alla
titolarita' del diritto d'uso, non sia in ogni  caso  possibile  fino
alla positiva verifica del raggiungimento degli  obblighi  minimi  di
copertura.  Tale  misura  e'  intesa  ad  assicurare  che  l'iniziale
acquisizione delle frequenze avvenga da parte di  operatori  con  una
ragionevole capacita' di pianificare e realizzare effettivamente  una
rete di comunicazioni mobili a larga banda e  non  con  meri  intenti
speculativi. Su tale  punto  molti  rispondenti  si  sono  dichiarati
d'accordo, qualcuno suggerendo di assoggettare anche il leasing  allo
stesso vincolo del trading. L'Autorita' tuttavia ritiene che il  solo
leasing, con la cessione del solo  utilizzo  delle  frequenze  e  non
della titolarita' del diritto d'uso, sia idoneo a  stimolare  un  uso
maggiormente efficiente dello  spettro  e  pertanto  non  ritiene  di
apportare modifiche a quanto proposto. 
  172. Al fine di prevedere la possibilita' di  un  uso  maggiormente
efficiente dello spettro l'Autorita' ritiene che, ferme  restando  le
regole tecniche di compatibilita' e coesistenza delle  tecnologie  da
adoperare nelle bande assegnate, e segnatamente i limiti previsti per
le potenze in emissione e le maschere spettrali, gli aggiudicatari di
bande adiacenti ovvero delle stesse bande in aree confinanti  possono
stabilire di  comune  accordo  regole  tecniche  meno  stringenti,  o
concordare apposite tecniche reciproche di mitigazione, nel  rispetto
delle norme vigenti sui tetti di emissione elettromagnetica  e  senza
detrimento di soggetti terzi. Il Ministero dello  sviluppo  economico
viene informato del raggiungimento di tali  accordi.  Su  tale  punto
alcuni rispondenti alla consultazione hanno manifestato pieno accordo
mentre altri ne hanno richiesto il divieto. L'Autorita'  non  ritiene
comunque di modificare quanto proposto. 
  173. Con riferimento all'uso delle bande a  800  MHz  e  2600  MHz,
l'Autorita' ritiene, in relazione all'offerta dei  servizi  con  esse
forniti, che sia di garanzia all'utente ed in generale  di  interesse
pubblico, ed in linea con il nuovo quadro  regolatorio  in  corso  di
adozione, di cui alla direttiva n. 2009/140/EC, e  fatta  salva  ogni
eventuale futura regolamentazione in materia  di  traffic  management
e/o net neutrality e/o net freedom, questioni allo stato  oggetto  di
consultazione pubblica con delibera n. 39/11/CONS, che gli  operatori
aggiudicatari, o gli operatori cui essi offrono servizi di accesso  o
di utilizzo delle frequenze, mantengano per  5  anni  dall'avvio  del
servizio, almeno una offerta al pubblico in  cui  non  vi  sia  alcun
blocco alla tipologia  dei  servizi  dati  usufruibili  dagli  utenti
finali o  dei  contenuti  accessibili,  ovvero  limitazioni  tali  da
degradare la qualita' dell'accesso al di sotto di un  livello  minimo
di fruibilita' del servizio, salve disposizioni derivanti da obblighi
o prescrizioni di legge, e  garantiscano  la  necessaria  trasparenza
all'utenza delle relative condizioni. 
  174. Anche sul precedente  punto  le  risposte  alla  consultazione
pubblica sono state polarizzate. I  potenziali  soggetti  all'obbligo
hanno  chiesto  il  ritiro  della  previsione,  tenendo  conto  della
concorrente consultazione pubblica su pari argomento e del fatto  che
tale previsione sarebbe  fuori  tema  rispetto  al  provvedimento  di
assegnazione  delle  frequenze.  Invece   altri   rispondenti   hanno
richiesto il mantenimento ed in alcuni casi  un  rafforzamento  della
misura. Alla luce delle considerazioni apportate nella consultazione,
l'Autorita'  non  ritiene  innanzitutto  fuori  tema  la  previsione,
essendo connaturata al servizio fornibile con le bande oggetto  della
procedura  di  gara  in  esame  ed  altresi'  ritiene  la  previsione
bilanciata con l'esigenza  di  garantire  la  tutela  dell'utenza,  e
quindi ritiene di mantenere la previsione proposta. Sulla base  della
normativa  comunitaria  infatti  e,   tenendo   anche   conto   della
Comunicazione della Commissione in materia del 19 aprile 2011, rimane
comunque salvo il potere dell'Autorita' in materia  di  interventi  a
garanzia della neutralita' della rete ed, in particolare, in  materia
di interventi sulla trasparenza, qualita', condizioni contrattuali  e
servizi offerti. 
 
  UDITA  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              DELIBERA 
 
 
                               Art. 1 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
  a) "FDD (Frequency Division Duplex)": sistema duplex a divisione di
frequenza;  un  sistema  di  comunicazione  in  cui   la   parte   in
trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente  in  bande
di frequenza differenti; 
  b) "TDD (Time Division Duplex)":  sistema  duplex  a  divisione  di
tempo; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione  e
quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenza, in tempi
differenti; 
  c) "spettro accoppiato": due porzioni  di  spettro  radioelettrico,
della stessa  ampiezza,  separate  da  una  distanza  chiamata  passo
duplex, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD; 
  d) "PFD (Power Flux Density)": flusso di densita'  di  potenza  per
unita' di spettro, espresso in dBW/(MHz * m2); 
  e) "banda 800 MHz": la banda di frequenze da 790  MHz  a  862  MHz;
contiene 6 lotti di frequenze FDD, assegnabili con  le  procedure  di
cui al presente provvedimento, ciascuno da 2x5 MHz, nominati da 1 a 6
nell'ordine, la cui porzione complessiva downlink va nominalmente  da
791 a 821 MHz e la cui porzione complessiva uplink va da  832  a  862
MHz; la restante parte della banda e' riservata come banda di guardia
o per altri usi e non fa parte delle procedure di assegnazione; 
  f)  "banda  1800  MHz  disponibile":  la  banda  di   frequenze   a
1725-1735/1820-1830  e  a  1750-1755/1845-1850,  assegnabile  con  le
procedure di cui al presente provvedimento; e' divisa in 3  lotti  di
frequenze FDD, ciascuno da 2x5 MHz, nominati da 1  a  3,  nell'ordine
indicato; 
  g)  "banda  1800  MHz  opzionata":  la   banda   di   frequenze   a
1715-1725/1810-1820, oggetto dell'opzione di cui all'art.  10,  comma
4, della delibera n. 541/08/CONS,  divisa  in  2  lotti  da  2x5  MHz
ciascuno; 
  h)  "banda  1800  MHz  assegnata":  la   banda   di   frequenze   a
1735-1750/1830-1845 e a  1755-1785/1850-1880,  assegnata  ai  gestori
radiomobili, allo stato per uso GSM; 
  i) "banda 2000 MHz": la banda di frequenze  da  2010  a  2025  MHz,
assegnabile con le procedure di cui al presente provvedimento, in  un
unico lotto  nominato  lotto  A  TDD;  le  frequenze  possono  essere
utilizzate, soggette ad autorizzazione e nel rispetto delle norme  di
compatibilita', con tecnologie di tipo FDD uplink; 
  j) "banda 2600 MHz": la  banda  di  frequenze  assegnabile  con  le
procedure di cui al presente provvedimento, contenuta nella  banda  a
2600 MHz nominale che va da 2500  MHz  a  2690  MHz;  secondo  quanto
stabilito dal PNRF la medesima e' divisa in  12  lotti  di  frequenze
FDD, ciascuno da 2x5 MHz,  nominati  da  3  a  14,  la  cui  porzione
complessiva uplink va nominalmente da  2510  a  2570  MHz  e  la  cui
porzione complessiva downlink va da 2630 a 2690 MHz, ed in 6  blocchi
di frequenze TDD, ciascuno da 5 MHz, che  vanno  complessivamente  da
2570 a 2600 MHz, da organizzare in 2 lotti di frequenze TDD, ciascuno
da 15 MHz, nominati lotto B TDD e lotto C TDD, che vanno nominalmente
rispettivamente da 2570 a 2585 MHz e da 2585 a 2600 MHz; le frequenze
nei lotti TDD possono essere utilizzate, soggette ad autorizzazione e
nel rispetto delle norme di compatibilita', con  tecnologie  di  tipo
FDD downlink external; 
  k) "banda 900 MHz": la banda di frequenze  a  880-915/925-960  MHz;
assegnata  ai  gestori  radiomobili  e  soggetta  ad  un   piano   di
riallocazione  di  cui  alla  determina  del  11  febbraio  2009  del
Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento Comunicazioni; 
  l) "banda UMTS a 2100 MHz": la banda da 1900 a 1980 MHz e da 2110 a
2170 MHz assegnata ai gestori radiomobili con  le  procedure  di  cui
alle delibere n. 410/99 e n. 541/08/CONS; 
  m) "lotto specifico": un lotto di frequenze fra quelli  assegnabili
con le procedure di cui al presente provvedimento  la  cui  posizione
nominale  nella  gamma  di  frequenze  e'  specificata   al   momento
dell'avvio delle offerte per l'aggiudicazione  del  relativo  diritto
d'uso; 
  n) "lotto generico": un lotto di frequenze fra  quelli  assegnabili
con le procedure di cui al presente provvedimento  la  cui  posizione
nominale non e' specificata  nella  gamma  di  frequenze  al  momento
dell'avvio delle offerte per l'aggiudicazione  del  relativo  diritto
d'uso e che sara' specificata, per ogni lotto aggiudicato, al termine
delle relative procedure; 
  o)  "aggiudicatario":  un  soggetto  che  risulta  assegnatario  di
diritti  d'uso  di  frequenze  in  seguito  alle  procedure  di  gara
stabilite dal presente provvedimento; 
  p) "bando di gara": l'atto pubblicato dal Ministero dello  sviluppo
economico o dal Comitato dei ministri responsabile, con  il  relativo
disciplinare, che specifica,  sulla  base  di  quanto  stabilito  nel
presente provvedimento, le procedure per l'assegnazione  dei  diritti
d'uso delle frequenze di cui al presente  provvedimento  e  da'  loro
avvio; 
  q) "area di estensione geografica": l'area geografica di  validita'
dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento;
l'area di estensione geografica e' nazionale, salvo ove  diversamente
ed esplicitamente specificato; 
  r)  "gestore  radiomobile":  un  soggetto  che,  al  momento  della
presentazione della domanda per la partecipazione alle  procedure  di
cui al presente provvedimento,  sia  titolare  di  diritti  d'uso  di
frequenze  terrestri   per   l'offerta   pubblica   di   servizi   di
comunicazione mobile in banda 900, 1800 o 2100 MHz;  sono  equiparati
al gestore radiomobile i soggetti che: 
     a.   esercitino   controllo,   diretto   o   indiretto,    anche
congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d'uso di frequenze
terrestri per l'offerta pubblica di servizi di  comunicazione  mobile
in banda 900, 1800 o 2100 MHz; 
     b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un  soggetto  titolare  di  diritti
d'uso di frequenze terrestri per l'offerta  pubblica  di  servizi  di
comunicazione mobile in banda 900, 1800 o 2100 MHz; 
     c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta,  anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a  sua  volta  controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare  di  diritti
d'uso di frequenze terrestri per l'offerta  pubblica  di  servizi  di
comunicazione mobile in banda 900, 1800 o 2100 MHz; 
  s) "operatore  opzionante":  il  soggetto  che,  al  momento  della
presentazione della domanda per la partecipazione alle  procedure  di
cui al presente provvedimento, abbia validamente esercitato l'opzione
di cui all'art. 10, comma 4,  della  delibera  n.  541/08/CONS;  sono
equiparati all'operatore opzionante i soggetti che: 
     a.   esercitino   controllo,   diretto   o   indiretto,    anche
congiuntamente, su un operatore opzionante; 
     b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un operatore opzionante; 
     c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta,  anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a  sua  volta  controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un operatore opzionante; 
  t)  "nuovo  entrante":  un   soggetto   che,   al   momento   della
presentazione della domanda per partecipazione alle procedure di  cui
al presente provvedimento, non: 
     a. sia un gestore radiomobile; 
     b.   eserciti   controllo,   diretto    o    indiretto,    anche
congiuntamente, su un gestore radiomobile; 
     c. sia sottoposto al controllo, direttamente  o  indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un gestore radiomobile; 
     d. sia sottoposto al controllo, anche in  via  indiretta,  anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a  sua  volta  controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un gestore radiomobile. 
  2. Ai fini di quanto definito al comma 1,  il  controllo  sussiste,
anche con riferimento a soggetti diversi  dalle  societa',  nei  casi
previsti dall'articolo  2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
civile, e si considera esistente  anche  nella  forma  dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, nelle  ipotesi  previste  dall'art.
43, comma 15, del decreto legislativo  n.  177/05,  e  dell'influenza
notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3. 
  3. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di  cui  all'art.
1, comma 1, del Codice.