L'AUTORITA' 
 
NELLA sua riunione del Consiglio del 18 maggio 2011; 
VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante   "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo",  in  particolare,
l'articolo 1, comma 6,  lettera  a),  numeri  5  e  6,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47,  recante  "Disposizioni  sulla
stampa" e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 5 agosto  1981,  n.  416,  recante  "Disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e successive modifiche
ed integrazioni; 
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema
radiotelevisivo  pubblico  e  privato"  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
VISTA la legge 7  agosto  1990,  n.  250,  recante  "Provvidenze  per
l'editoria  e  riapertura  dei  termini,  a  favore   delle   imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di  rinuncia  agli  utili  di  cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio  1987,  n.  67,  per
l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della  legge  stessa"  e
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria  2001)",  in  particolare  l'articolo  153,  comma  4,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante Nuove norme sull'editoria
e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5  agosto  1981,  n.
416, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.  5,  recante
disposizioni urgenti per il differimento di  termini  in  materia  di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,  nonche'  per  il
risanamento di impianti radiotelevisivi" e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante  "Codice
delle  comunicazioni  elettroniche"   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio  in
materia   di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e    della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico della  radiotelevisione",  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  recante  "Testo
unico   della   radiotelevisione",   e   successive   modifiche    ed
integrazioni; 
VISTA la legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  recante  "Conversione  del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Proroga di termini  previsti
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"; 
VISTA la  delibera  n.  666/08/CONS  del  26  novembre  2008  recante
"Regolamento per l'organizzazione e  la  tenuta  del  Registro  degli
operatori di comunicazione" e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  25
novembre 2010, n. 223 ("d.P.R. 223/10"), ove si dispone, al comma  3,
che "[i]l Dipartimento per l'informazione  e  l'editoria  provvede  a
richiedere  all'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni
relativamente alle  imprese  richiedenti  i  contributi,  oltre  alla
regolarita'  dell'iscrizione   al   Registro   degli   Operatori   di
comunicazione (ROC),  l'attestazione  di  conformita'  degli  assetti
societari alla normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'assenza
di situazioni di controllo e/o collegamento per gli  effetti  di  cui
all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della  legge  7  agosto  1990,  n.
250"; 
RITENUTO opportuno che, per  ragioni  di  trasparenza  degli  assetti
proprietari, siano annotate nel Registro oltre che le  situazioni  di
controllo, anche quelle di collegamento ai sensi  dall'articolo  2359
c.c.; 
CONSIDERATA la necessita' di  disporre  annualmente,  ai  fini  della
tenuta  del  Registro,  di  un  quadro  complessivo   degli   assetti
proprietari degli editori richiedenti i  contributi  riferito  al  31
dicembre di ciascun anno; 
CONSIDERATO, pertanto, necessario  procedere  all'integrazione  della
modulistica  finalizzata  alla  tenuta   del   Registro,   attraverso
l'adozione di specifici modelli per le  dichiarazioni  relative  alle
situazioni di controllo  e/o  collegamento,  nonche'  all'adeguamento
degli obblighi di comunicazione; 
CONSIDERATA, pertanto, la necessita' di modificare il Regolamento per
l'organizzazione  e  la  tenuta  del  Registro  degli  Operatori   di
Comunicazione  nonche'  le   Dichiarazioni   obbligatorie   ai   fini
dell'iscrizione  nel  Registro  degli  Operatori   di   Comunicazione
(rispettivamente allegati A e B alla delibera n. 666/08/CONS); 
CONSIDERATA, altresi', la necessita', in  applicazione  dell'articolo
5, comma 3, del DPR n. 223  del  2010  di  individuare  modalita'  di
coordinamento con il Dipartimento  per  l'Informazione  e  l'Editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
UDITA la relazione  dei  Commissari  relatori  Sebastiano  Sortino  e
Gianluigi  Magri  ai  sensi  dell'articolo  29  del  Regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              DELIBERA 
 
                             Articolo 1 
 
Modifica al Regolamento del Registro degli operatori di comunicazione
- Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive  modifiche  ed
                            integrazioni 
 
1. L'articolo 16 dell'allegato A  alla  delibera  n.  666/08/CONS  e'
sostituito dal seguente: 
 
                            "Articolo 16 
 
                    Controlli sulle dichiarazioni 
 
1. Sulle dichiarazioni rese dai legali  rappresentanti  dei  soggetti
iscritti  al  Registro,  il  Servizio  dispone  propri  controlli,  a
campione o sulla base di  segnalazioni  qualificate,  anche  mediante
l'accesso ad altre banche dati e  ricorrendo,  ove  necessario,  alla
collaborazione  del  Nucleo  Speciale  per   la   radiodiffusione   e
l'editoria della Guardia di Finanza. 
2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  24  del   presente
Regolamento, le situazioni  di  controllo  e/o  collegamento,  ovvero
altre fattispecie  comunque  accertate  a  seguito  di  attivita'  di
verifica diretta o delegata  al  Nucleo  Speciale  della  Guardia  di
Finanza  che  risultano  difformi  dalle  dichiarazioni  rese,   sono
annotate  d'ufficio  nel  Registro,   previa   diffida   alle   parti
interessate." 
2. Il Titolo VII dell'allegato A della delibera  n.  666/08/CONS,  e'
denominato: 
 
"TITOLO VII 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE." 
 
3. L'articolo 22 dell'allegato A  alla  delibera  n.  666/08/CONS  e'
sostituito dal seguente: 
 
                            "Articolo 22 
 
Adempimenti ai sensi dell' articolo  5,  comma  3,  del  decreto  del
        Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 
 
1. L'Autorita' cura gli adempimenti di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, avvalendosi
dei  dati  contenuti  nel  Registro  dagli  operatori.  Le   relative
attestazioni sono rilasciate sulla  base  della  consultazione  della
banca dati del Registro stesso. 
2. L'Autorita' pubblica annualmente, in apposita sezione del  proprio
sito internet resa non  disponibile  alla  diretta  visione  mediante
motori di ricerca esterni, gli assetti proprietari degli editori  per
i quali il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha  richiesto
lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1. 
3.  Ai  fini  degli  adempimenti  richiesti  dal   Dipartimento   per
l'Informazione  e  l'Editoria,  si  considera  regolare  l'iscrizione
dell'operatore per il  quale  non  risultino  essere  venuti  meno  i
requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione e che abbia dato  corso
agli adempimenti previsti dal presente Regolamento.  I  soggetti  che
abbiano reso al Registro una comunicazione obbligatoria al  di  fuori
dei termini  previsti  dal  presente  regolamento,  possono  ricevere
attestazione  di  regolarita'  solo  a  conclusione  di  un  apposito
procedimento sanzionatorio nel quale si siano avvalsi della  facolta'
di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ovvero abbiano
pagato la relativa sanzione. 
4. L'Autorita', ai sensi dell'art. 16 del Regolamento,  puo'  avviare
controlli a campione delle dichiarazioni rese al  Registro  da  parte
dei soggetti richiedenti  i  contributi  secondo  criteri  concordati
nell'ambito di un apposito protocollo di intesa con  il  Dipartimento
per l'Informazione e l'Editoria finalizzato anche  alla  condivisione
delle informazioni sui soggetti richiedenti i contributi."