L'AUTORITA' NELLA sua riunione del Consiglio del 18 maggio 2011; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante "Disposizioni sulla stampa" e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa" e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", in particolare l'articolo 153, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi" e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante "Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"; VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione" e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 ("d.P.R. 223/10"), ove si dispone, al comma 3, che "[i]l Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarita' dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformita' degli assetti societari alla normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250"; RITENUTO opportuno che, per ragioni di trasparenza degli assetti proprietari, siano annotate nel Registro oltre che le situazioni di controllo, anche quelle di collegamento ai sensi dall'articolo 2359 c.c.; CONSIDERATA la necessita' di disporre annualmente, ai fini della tenuta del Registro, di un quadro complessivo degli assetti proprietari degli editori richiedenti i contributi riferito al 31 dicembre di ciascun anno; CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere all'integrazione della modulistica finalizzata alla tenuta del Registro, attraverso l'adozione di specifici modelli per le dichiarazioni relative alle situazioni di controllo e/o collegamento, nonche' all'adeguamento degli obblighi di comunicazione; CONSIDERATA, pertanto, la necessita' di modificare il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione nonche' le Dichiarazioni obbligatorie ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (rispettivamente allegati A e B alla delibera n. 666/08/CONS); CONSIDERATA, altresi', la necessita', in applicazione dell'articolo 5, comma 3, del DPR n. 223 del 2010 di individuare modalita' di coordinamento con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; UDITA la relazione dei Commissari relatori Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; DELIBERA Articolo 1 Modifica al Regolamento del Registro degli operatori di comunicazione - Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni 1. L'articolo 16 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e' sostituito dal seguente: "Articolo 16 Controlli sulle dichiarazioni 1. Sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al Registro, il Servizio dispone propri controlli, a campione o sulla base di segnalazioni qualificate, anche mediante l'accesso ad altre banche dati e ricorrendo, ove necessario, alla collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento, le situazioni di controllo e/o collegamento, ovvero altre fattispecie comunque accertate a seguito di attivita' di verifica diretta o delegata al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che risultano difformi dalle dichiarazioni rese, sono annotate d'ufficio nel Registro, previa diffida alle parti interessate." 2. Il Titolo VII dell'allegato A della delibera n. 666/08/CONS, e' denominato: "TITOLO VII DISPOSIZIONI ATTUATIVE." 3. L'articolo 22 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e' sostituito dal seguente: "Articolo 22 Adempimenti ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 1. L'Autorita' cura gli adempimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, avvalendosi dei dati contenuti nel Registro dagli operatori. Le relative attestazioni sono rilasciate sulla base della consultazione della banca dati del Registro stesso. 2. L'Autorita' pubblica annualmente, in apposita sezione del proprio sito internet resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni, gli assetti proprietari degli editori per i quali il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha richiesto lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1. 3. Ai fini degli adempimenti richiesti dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, si considera regolare l'iscrizione dell'operatore per il quale non risultino essere venuti meno i requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione e che abbia dato corso agli adempimenti previsti dal presente Regolamento. I soggetti che abbiano reso al Registro una comunicazione obbligatoria al di fuori dei termini previsti dal presente regolamento, possono ricevere attestazione di regolarita' solo a conclusione di un apposito procedimento sanzionatorio nel quale si siano avvalsi della facolta' di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ovvero abbiano pagato la relativa sanzione. 4. L'Autorita', ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, puo' avviare controlli a campione delle dichiarazioni rese al Registro da parte dei soggetti richiedenti i contributi secondo criteri concordati nell'ambito di un apposito protocollo di intesa con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria finalizzato anche alla condivisione delle informazioni sui soggetti richiedenti i contributi."